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LEGGE 11 febbraio 1992, n. 125

Istituzione del tribunale ordinario e della pretura circondariale di Nola.

note: Entrata in vigore della legge: 05/03/1992 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 10/10/1994)
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Testo in vigore dal: 5-3-1992
al: 10-10-1994
aggiornamenti all'articolo
  La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno 
approvato; 
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 
                              PROMULGA 
                         la seguente legge: 
                               Art. 1. 
  1. Nel distretto della corte d'appello di Napoli sono istituiti  il
tribunale ordinario di Nola, la procura della  Repubblica  presso  il
tribunale ordinario di Nola e la pretura circondariale di Nola. 
  2. Il tribunale ordinario e la pretura circondariale di Nola  hanno
giurisdizione  nel  territorio  dei  comuni  di  Acerra,   Brusciano,
Camposano, Carbonara di Nola,  Casalnuovo  di  Napoli,  Casamarciano,
Castello di Cisterna, Cercola, Cicciano, Cimitile, Comiziano, Liveri,
Mariglianella, Marigliano, Nola, Ottaviano, Palma Campania,  Pollena-
Trocchia, Pomigliano d'Arco, Roccarainola, San Gennaro Vesuviano, San
Giuseppe Vesuviano, San Paolo Bel Sito, San  Sebastiano  al  Vesuvio,
Sant'Anastasia, San Vitaliano, Saviano, Scisciano,  Somma  Vesuviana,
Terzigno, Tufino, Visciano, Volla. 
  3. Fanno parte della  pretura  circondariale  di  Nola  le  sezioni
distaccate di Acerra,  Cicciano,  Marigliano,  Ottaviano,  Pomigliano
d'Arco e Sant'Anastasia. 
  4. Nella tabella  II  allegata  al  decreto  del  Presidente  della
Repubblica  22  settembre  1988,  n.  449,  contenente  l'elenco  dei
circondari dei tribunali non provinciali nei  quali  le  funzioni  di
pubblico  ministero  presso  le   preture   vengono   temporaneamente
attribuite alle procure della Repubblica presso i tribunali medesimi,
dopo le parole "34) Ariano  Irpino"  sono  inserite  le  parole  "35)
Nola",  con  successivo   mutamento   della   progressione   numerica
dell'elenco. 
          AVVERTENZA:
             Il  testo  delle note qui pubblicato e' stato redatto ai
          sensi  dell'art.  10,  comma  3,  del  testo  unico   delle
          disposizioni     sulla     promulgazione    delle    leggi,
          sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica
          e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica  italiana,
          approvato  con  decreto  del Presidente della Repubblica 28
          dicembre 1985, n. 1092,  al  solo  fine  di  facilitare  la
          lettura  delle  disposizioni di legge alle quali e' operato
          il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia  degli
          atti legislativi qui trascritti.
          Nota all'art. 1:
             -   Il   D.P.R.   n.   449/1988  approva  le  norme  per
          l'adeguamento   dell'ordinamento   giudiziario   al   nuovo
          processo penale ed a quello a carico di imputati minorenni.