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LEGGE 5 febbraio 1992, n. 91

Nuove norme sulla cittadinanza.

note: Entrata in vigore della legge: 16-8-1992 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 18/10/2023)
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Testo in vigore dal: 16-8-1992
  La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno 
approvato; 
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 
                              PROMULGA 
la seguente legge: 
                               Art. 1. 
  1. E' cittadino per nascita: 
    a) il figlio di padre o di madre cittadini; 
    b) chi e' nato nel territorio  della  Repubblica  se  entrambi  i
genitori sono ignoti o apolidi, ovvero se  il  figlio  non  segue  la
cittadinanza dei genitori secondo  la  legge  dello  Stato  al  quale
questi appartengono. 
  2. E' considerato cittadino per nascita il figlio di ignoti trovato
nel territorio della Repubblica, se non venga provato il possesso  di
altra cittadinanza.