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DECRETO LEGISLATIVO 27 gennaio 1992, n. 95

Attuazione delle direttive n. 75/439/CEE e n. 87/101/CEE relative alla eliminazione degli olii usati.

note: Entrata in vigore del decreto: 1-3-1992 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 14/04/2006)
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Testo in vigore dal: 1-3-1992
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 
   Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione; 
   Visto l'art. 70 della legge 29  dicembre  1990,  n.  428,  recante
delega al Governo per l'attuazione  delle  direttive  75/439/CEE  del
Consiglio del 16 giugno  1975  e  87/101/CEE  del  Consiglio  del  22
dicembre 1986, concernenti l'eliminazione degli olii usati; 
   Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata  nella
riunione del 15 novembre 1991; 
   Acquisiti i pareri delle competenti commissioni parlamentari della
Camera dei deputati e del Senato della Repubblica; 
   Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata  nella
riunione del 27 gennaio 1992; 
   Sulla proposta del Ministro per il coordinamento  delle  politiche
comunitarie, di concerto con  i  Ministri  degli  affari  esteri,  di
grazia e giustizia,  del  tesoro,  dell'industria,  del  commercio  e
dell'artigianato, della sanita' e dell'ambiente; 
                              E M A N A 
                  il seguente decreto legislativo: 
                               Art. 1. 
                             Definizioni 
   1. Ai fini dell'applicazione del presente decreto si intende per: 
    a) Olio usato: qualsiasi olio industriale o lubrificante, a  base
minerale o sintetica, divenuto improprio all'uso cui ero inizialmente
destinato, in particolare gli oli usati dei motori  a  combustione  e
dei sistemi di trasmissione, nonche' gli oli minerali per macchinari,
turbine o comandi idraulici e quelli contenuti nei filtri usati. 
    b) Eliminazione: il trattamento oppure la distruzione  degli  oli
usati, nonche' il loro immagazzinamento o deposito sul  suolo  o  nel
suolo. 
    c)  Trattamento:  le  operazioni  destinate   a   consentire   la
riutilizzazione degli oli usati  attraverso  la  rigenerazione  e  la
combustione. 
    d) Rigenerazione: qualunque procedimento che permetta di produrre
oli di base mediante una raffinazione degli oli usati che comporti in
particolare  la  separazione  dei  contaminanti,  dei   prodotti   di
ossidazione e degli additivi contenuti in tali oli. 
    e) Combustione: utilizzazione degli oli usati come  combustibile,
con recupero adeguato del calore prodotto. 
    f) Raccolta: il complesso  delle  operazioni  che  consentono  di
trasferire gli oli usati dai detentori alle imprese  di  eliminazione
degli oli. 
  2. Sono comunque soggette alla disciplina  prevista  per  gli  olii
usati le miscele oleose,  intendendosi  per  tali  i  composti  usati
fluidi o  liquidi  solo  parzialmente  formati  di  olio  minerale  o
sintetico, compresi i residui oleosi di cisterna, i miscugli di acque
ed olio e le emulsioni. 
  3. Per quanto non disposto dal presente decreto si  applicano  alla
raccolta, immagazzinamento e trasporto degli oli usati e nel  momento
della loro consegna alle imprese autorizzate alla  rigenerazione,  le
norme in vigore per i rifiuti.