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DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 6 dicembre 1991, n. 447

Regolamento di attuazione della legge 5 marzo 1990, n. 46, in materia di sicurezza degli impianti.

note: Entrata in vigore del decreto: 1/3/1992 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 28/12/2006)
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vigente al 27/04/2024
Testo in vigore dal: 27-2-2007
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                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 
  Visto l'art. 87, quinto comma, della Costituzione; 
  Visto l'art. 15 della legge 5 marzo 1990, n. 46, recante norme  per
la sicurezza degli impianti; 
  Visto l'art. 17, comma 1, lettera b), della legge 23  agosto  1988,
n. 400; 
  Udito il parere del  Consiglio  di  Stato,  espresso  nell'adunanza
generale del 27 giugno 1991; 
  Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri,  adottata  nella
riunione del 6 novembre 1991; 
  Sulla  proposta  del  Ministro  dell'industria,  del  commercio   e
dell'artigianato; 
                              E M A N A 
                      il seguente regolamento: 
                                Art. 1. 
                       Ambito di applicazione 
  1. Per edifici adibiti ad uso civile, ai fini del comma 1 dell'art.
1 della legge 5 marzo 1990, n. 46, di seguito denominata "legge",  si
intendono le unita' immobiliari o la parte di esse destinate  ad  uso
abitativo, a studio professionale o a sede di persone giuridiche pri-
vate, associazioni, circoli o conventi e simili. 
  2. Sono soggetti all'applicazione della legge, per quanto  concerne
i soli impianti elettrici di cui all'art. 1,  comma  1,  lettera  a),
della legge, anche  gli  edifici  adibiti  a  sede  di  societa',  ad
attivita'  industriale,  commerciale  o  agricola   o   comunque   di
produzione o di intermediazione di beni o  servizi,  gli  edifici  di
culto, nonche' gli immobili destinati ad uffici,  scuole,  luoghi  di
cura, magazzini o depositi o in genere a pubbliche  finalita',  dello
Stato o di enti pubblici territoriali, istituzionali o economici. 
  3.  Per  impianti  di  utilizzazione  dell'energia   elettrica   si
intendono i circuiti di alimentazione degli apparecchi utilizzatori e
delle prese a spina con esclusione  degli  equipaggiamenti  elettrici
delle macchine, degli utensili, degli apparecchi elettrici in genere. 
Nell'ambito degli impianti elettrici  rientrano  anche  quelli  posti
all'esterno di edifici se  gli  stessi  sono  collegati  ad  impianti
elettrici  posti  all'interno.  Gli  impianti  luminosi  pubblicitari
rientrano altresi' nello stesso ambito  qualora  siano  collegati  ad
impianti elettrici posti all'interno. 
  4. Per impianto radiotelevisivo ed elettronico si intende la  parte
comprendente tutte le componenti necessarie alla trasmissione ed alla
ricezione dei segnali e dei dati ad installazione  fissa  funzionanti
in bassissima tensione, mentre  tutte  le  componenti  funzionanti  a
tensione  di  rete  nonche'  i  sistemi  di  protezione   contro   le
sovratensioni sono da ritenersi appartenenti all'impianto  elettrico.
Per gli impianti telefonici interni  collegati  alla  rete  pubblica,
continua ad applicarsi il decreto 4 ottobre 1982 del  Ministro  delle
poste e delle telecomunicazioni, pubblicato nella Gazzetta  Ufficiale
n.  8  del  10  gennaio  1983,  con  riferimento  all'autorizzazione,
all'installazione e agli ampliamenti degli impianti stessi. 
  5. Per impianto del gas a valle del punto di  consegna  si  intende
l'insieme delle tubazioni e dei loro accessori dal medesimo punto  di
consegna   all'apparecchio   utilizzatore,   l'installazione   ed   i
collegamenti del medesimo, le predisposizioni  edili  e/o  meccaniche
per  la  ventilazione  del  locale  dove   deve   essere   installato
l'apparecchio, le predisposizioni edili e/o meccaniche per lo scarico
all'esterno dei prodotti della combustione. 
  6. Per impianti di protezione antincendio si intendono gli idranti,
gli impianti di spegnimento di tipo automatico e manuale nonche'  gli
impianti di rilevamento di gas, fumo e incendio. ((2)) 
    
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AGGIORNAMENTO (2) 
  Il D.L. 28 dicembre 2006,  n.  300  convertito,  con  modificazioni
dalla L. 26 febbraio 2007, n. 17 ha disposto (con l'art. 3, comma  1)
che "A decorrere dalla data di entrata in vigore del  regolamento  di
cui al primo periodo del presente comma, e' abrogato  il  regolamento
di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 dicembre 1991, n.
447".