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DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 6 dicembre 1991, n. 447

Regolamento di attuazione della legge 5 marzo 1990, n. 46, in materia di sicurezza degli impianti.

note: Entrata in vigore del decreto: 1/3/1992 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 28/12/2006)
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Testo in vigore dal: 1-3-1992
al: 26-2-2007
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                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 
  Visto l'art. 87, quinto comma, della Costituzione; 
  Visto l'art. 15 della legge 5 marzo 1990, n. 46, recante norme  per
la sicurezza degli impianti; 
  Visto l'art. 17, comma 1, lettera b), della legge 23  agosto  1988,
n. 400; 
  Udito il parere del  Consiglio  di  Stato,  espresso  nell'adunanza
generale del 27 giugno 1991; 
  Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri,  adottata  nella
riunione del 6 novembre 1991; 
  Sulla  proposta  del  Ministro  dell'industria,  del  commercio   e
dell'artigianato; 
                                EMANA 
                      il seguente regolamento: 
                                Art. 1. 
                       Ambito di applicazione 
  1. Per edifici adibiti ad uso civile, ai fini del comma 1 dell'art.
1 della legge 5 marzo 1990, n. 46, di seguito denominata "legge",  si
intendono le unita' immobiliari o la parte di esse destinate  ad  uso
abitativo, a studio professionale o a sede di persone giuridiche pri-
vate, associazioni, circoli o conventi e simili. 
  2. Sono soggetti all'applicazione della legge, per quanto  concerne
i soli impianti elettrici di cui all'art. 1,  comma  1,  lettera  a),
della legge, anche  gli  edifici  adibiti  a  sede  di  societa',  ad
attivita'  industriale,  commerciale  o  agricola   o   comunque   di
produzione o di intermediazione di beni o  servizi,  gli  edifici  di
culto, nonche' gli immobili destinati ad uffici,  scuole,  luoghi  di
cura, magazzini o depositi o in genere a pubbliche  finalita',  dello
Stato o di enti pubblici territoriali, istituzionali o economici. 
  3.  Per  impianti  di  utilizzazione  dell'energia   elettrica   si
intendono i circuiti di alimentazione degli apparecchi utilizzatori e
delle prese a spina con esclusione  degli  equipaggiamenti  elettrici
delle macchine, degli utensili, degli apparecchi elettrici in genere. 
Nell'ambito degli impianti elettrici  rientrano  anche  quelli  posti
all'esterno di edifici se  gli  stessi  sono  collegati  ad  impianti
elettrici  posti  all'interno.  Gli  impianti  luminosi  pubblicitari
rientrano altresi' nello stesso ambito  qualora  siano  collegati  ad
impianti elettrici posti all'interno. 
  4. Per impianto radiotelevisivo ed elettronico si intende la  parte
comprendente tutte le componenti necessarie alla trasmissione ed alla
ricezione dei segnali e dei dati ad installazione  fissa  funzionanti
in bassissima tensione, mentre  tutte  le  componenti  funzionanti  a
tensione  di  rete  nonche'  i  sistemi  di  protezione   contro   le
sovratensioni sono da ritenersi appartenenti all'impianto  elettrico.
Per gli impianti telefonici interni  collegati  alla  rete  pubblica,
continua ad applicarsi il decreto 4 ottobre 1982 del  Ministro  delle
poste e delle telecomunicazioni, pubblicato nella Gazzetta  Ufficiale
n.  8  del  10  gennaio  1983,  con  riferimento  all'autorizzazione,
all'installazione e agli ampliamenti degli impianti stessi. 
  5. Per impianto del gas a valle del punto di  consegna  si  intende
l'insieme delle tubazioni e dei loro accessori dal medesimo punto  di
consegna   all'apparecchio   utilizzatore,   l'installazione   ed   i
collegamenti del medesimo, le predisposizioni  edili  e/o  meccaniche
per  la  ventilazione  del  locale  dove   deve   essere   installato
l'apparecchio, le predisposizioni edili e/o meccaniche per lo scarico
all'esterno dei prodotti della combustione. 
  6. Per impianti di protezione antincendio si intendono gli idranti,
gli impianti di spegnimento di tipo automatico e manuale nonche'  gli
impianti di rilevamento di gas, fumo e incendio. 
          AVVERTENZA:
             Il  testo  delle note qui pubblicato e' stato redatto ai
          sensi  dell'art.  10,  comma  3,  del  testo  unico   delle
          disposizioni     sulla     promulgazione    delle    leggi,
          sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica
          e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica  italiana,
          approvato  con  decreto  del Presidente della Repubblica 28
          dicembre 1985, n. 1092,  al  solo  fine  di  facilitare  la
          lettura  delle  disposizioni di legge alle quali e' operato
          il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia  degli
          atti legislativi qui trascritti.
          Note alle premesse:
             -   L'art.   87,   comma   quinto,  della  Costituzione,
          conferisce al Presidente  della  Repubblica  il  potere  di
          promulgare le leggi e di emanare i decreti aventi valore di
          legge ed i regolamenti.
             -  Per  il  testo dell'art. 15 della legge n. 46/1990 si
          veda in nota all'art. 6.
             - Il comma 1, lettera b), dell'art. 17  della  legge  n.
          400/1988    (Disciplina   dell'attivita'   di   Governo   e
          ordinamento della Presidenza del  Consiglio  dei  Ministri)
          prevede  che  con  decreto del Presidente della Repubblica,
          previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, sentito il
          parere del Consiglio di Stato che deve  pronunziarsi  entro
          novanta  giorni  dalla  richiesta,  possano  essere emanati
          regolamenti per l'attuazione e l'integrazione delle leggi e
          dei decreti legislativi recanti norme di principio, esclusi
          quelli  relativi  a  materie  riservate   alla   competenza
          regionale.  Il comma 4 dello stesso articolo stabilisce che
          gli anzidetti regolamenti debbano recare  la  denominazione
          di   "regolamento",   siano   adottati  previo  parere  del
          Consiglio  di  Stato,   sottoposti   al   visto   ed   alla
          registrazione  della  Corte  dei  conti  e pubblicati nella
          Gazzetta Ufficiale.
          Note all'art. 1:
             - Si trascrive il  testo  dell'art.  1  della  legge  n.
          46/1990:
             "Art.  1  (Ambito  di  applicazione). - 1. Sono soggetti
          all'applicazione della presente legge i  seguenti  impianti
          relativi agli edifici adibiti ad uso civile:
               a)  gli  impianti  di  produzione,  di  trasporto,  di
          distribuzione e  di  utilizzazione  dell'energia  elettrica
          all'interno  degli  edifici a partire dal punto di consegna
          dell'energia fornita dall'ente distributore;
               b) gli  impianti  radiotelevisivi  ed  elettronici  in
          genere, le antenne e gli impianti di protezione da scariche
          atmosferiche;
               c)  gli impianti di riscaldamento e di climatizzazione
          azionati  da  fluido  liquido,  aeriforme,  gassoso  e   di
          qualsiasi natura o specie;
               d)   gli   impianti  idrosanitari  nonche'  quelli  di
          trasporto, di trattamento, di uso, di accumulo e di consumo
          di acqua all'interno degli edifici a partire dal  punto  di
          consegna dell'acqua fornita dall'ente distributore;
               e)  gli impianti per il trasporto e l'utilizzazione di
          gas  allo  stato  liquido  o  aeriforme  all'interno  degli
          edifici  a  partire  dal punto di consegna del combustibile
          gassoso fornito dall'ente distributore;
               f) gli impianti di sollevamento di persone o  di  cose
          per  mezzo di ascensori, di montacarichi, di scale mobili e
          simili;
               g) gli impianti di protezione antincendio.
             2.  Sono  altresi'   soggetti   all'applicazione   della
          presente  legge gli impianti di cui al comma 1, lettera a),
          relativi agli immobili adibiti ad attivita' produttive,  al
          commercio, al terziario e ad altri usi".
             -  Il  D.M.  4  ottobre 1982, reca: "Norme in materia di
          autorizzazione per l'installazione di  impianti  telefonici
          interni".