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DECRETO LEGISLATIVO 27 gennaio 1992, n. 87

Attuazione della direttiva n. 86/635/CEE relativa ai conti annuali ed ai conti consolidati delle banche e degli altri istituti finanziari, e della direttiva n. 89/117/CEE relativa agli obblighi in materia di pubblicità dei documenti contabili delle succursali, stabilite in uno Stato membro, di enti creditizi ed istituti finanziari con sede sociale fuori di tale Stato membro.

note: Entrata in vigore del decreto: 29-2-1992 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 01/09/2015)
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Testo in vigore dal: 29-2-1992
al: 6-3-1992
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                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 
  Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione; 
  Visto l'art. 18 della legge  29  dicembre  1990,  n.  428,  recante
delega al Governo per l'attuazione della direttiva n. 86/635/CEE  del
Consiglio dell'8 dicembre 1986, relativa ai conti annuali ed ai conti
consolidati delle banche e degli altri istituti  finanziari  e  della
direttiva n. 89/117/CEE del Consiglio del 13 febbraio 1989,  relativa
agli obblighi in materia di pubblicita' dei documenti contabili delle
succursali, stabilite in uno  Stato  membro,  di  enti  creditizi  ed
istituti finanziari con sede sociale fuori di tale Stato membro; 
  Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri,  adottata  nella
riunione del 6 novembre 1991; 
  Acquisiti i pareri delle competenti commissioni parlamentari  della
Camera dei deputati e del Senato della Repubblica; 
  Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri,  adottata  nella
riunione del 16 gennaio 1992; 
  Sulla proposta del Ministro per il  coordinamento  delle  politiche
comunitarie, di concerto con  i  Ministri  degli  affari  esteri,  di
grazia e giustizia, del tesoro, delle finanze e  dell'industria,  del
commercio e dell'artigianato; 
                              E M A N A 
                  il seguente decreto legislativo: 
                               Art. 1. 
                       Ambito di applicazione 
  1. Le disposizioni del presente  decreto  si  applicano  agli  enti
creditizi iscritti nell'albo di cui all'art. 29  del  regio  decreto-
legge  12  marzo  1936,  n.  375   e   successive   modificazioni   e
integrazioni. 
  2. Le suddette disposizioni si applicano anche: 
    a) alle societa' di cui alla legge 23 marzo 1983, n. 77; 
    b) alle societa'  finanziarie  capogruppo  dei  gruppi  creditizi
iscritti nell'albo di cui all'art.  28  del  decreto  legislativo  20
novembre 1990, n. 356; 
    c) alle societa' di cui alla legge 2 gennaio 1991, n. 1; 
    d) alle societa'  e  agli  enti  che  esercitano  l'attivita'  di
cessione di crediti d'impresa di cui alla legge 21 febbraio 1991,  n.
52; 
    e) ai soggetti di cui all'art. 6 del decreto-legge 3 maggio 1991, 
n. 143, come modificato dalla legge 5 luglio 1991, n. 197; 
    f) alle imprese aventi forma di societa' o di  enti,  diverse  da
quelle di cui alle lettere precedenti, che svolgano in via  esclusiva
o principale, anche indirettamente, attivita'  finanziaria  ai  sensi
dell'art. 27, comma 1, del decreto legislativo 20 novembre  1990,  n.
356. 
  3. Ai fini del presente decreto la  detenzione  o  la  gestione  di
partecipazioni  e'  considerata  attivita'  finanziaria  soltanto  se
riguarda partecipazioni in enti creditizi o in  imprese  finanziarie;
e'  altresi'  considerata  attivita'  finanziaria   l'assunzione   di
partecipazioni al fine di successivi smobilizzi. 
  4. Ai fini dell'applicazione del comma 2, lettera  f),  l'esercizio
delle attivita' ivi precisate si considera  esclusivo  quando  l'atto
costitutivo o lo statuto preveda unicamente lo  svolgimento  di  tali
attivita'. Ai medesimi fini l'esercizio dell'attivita' finanziaria si
considera principale quando, in base ai dati dei due  ultimi  bilanci
approvati, risultino soddisfatte entrambe le seguenti condizioni: 
    a) l'ammontare complessivo degli elementi dell'attivo  di  natura
finanziaria, inclusi gli  impegni  a  erogare  fondi  e  le  garanzie
rilasciate, e' superiore al 50  per  cento  del  totale  dell'attivo,
inclusi gli impegni a erogare fondi e  le  garanzie  rilasciate;  non
rientrano fra tali elementi le partecipazioni pari o superiori al  10
per cento, che non siano assunte al fine di successivi smobilizzi, in
soggetti diversi dagli enti creditizi  e  dalle  imprese  finanziarie
nonche' i crediti,  i  titoli  e  le  garanzie  verso  tali  soggetti
partecipati; 
    b) l'ammontare complessivo dei proventi prodotti  dagli  elementi
dell'attivo di cui alla precedente lettera a), dei profitti derivanti
da operazioni su titoli, su valute e su altri strumenti finanziari  e
delle commissioni attive sui servizi finanziari di cui  all'art.  27,
comma 1, del  decreto  legislativo  20  novembre  1990,  n.  356,  e'
superiore al 50 per cento dei proventi complessivi. 
  5. Le disposizioni del presente decreto vanno osservate  non  oltre
il secondo esercizio successivo al verificarsi delle condizioni indi-
cate  nel  precedente  comma  4.  L'applicazione  del  decreto  cessa
soltanto  quando  tali  condizioni  non  siano  soddisfatte  per  due
esercizi consecutivi; in questo caso, tuttavia, le  disposizioni  del
decreto  possono  continuare  ad  essere  applicate  per   un   altro
esercizio. 
  6. Le  disposizioni  del  presente  decreto  non  si  applicano  ai
soggetti di cui al comma 2, lettere e) e f),  che  svolgano  la  loro
attivita' unicamente nei confronti delle societa', diverse dagli enti
creditizi  e  dalle  imprese  finanziarie,  controllate,   collegate,
controllanti e sottoposte al controllo di queste  ultime  o  ad  esse
collegate. Per le finalita' di cui al presente  comma  e  sulla  base
delle disposizioni in vigore il Ministro del Tesoro,  in  conformita'
delle direttive emanate dal Comitato interministeriale per il credito
e il risparmio (C.I.C.R.), stabilisce i  criteri  per  l'accertamento
dei casi in cui ricorrono le ipotesi di controllo e di collegamento. 
  7. Per l'applicazione del presente decreto gli  enti  creditizi  di
cui al comma 1 e i soggetti di cui al comma 8,  ferme  le  esclusioni
previste dal comma 6, sono definiti enti creditizi e finanziari. 
  8. Per le societa' di cui alla legge 2 gennaio 1991, n. 1, le norme
di  cui  al  presente  decreto  sono  attuate,  avuto  riguardo  alla
specialita'  della  disciplina  di  cui  alla   legge   stessa,   con
disposizioni emanate dalla Banca d'Italia d'intesa con la Commissione
nazionale per le societa' e la borsa. 
    
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   Art. 2 della direttiva n. 86/635.