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DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 13 dicembre 1991, n. 444

Regolamento recante adeguamento delle competenze e dell'organizzazione del Dipartimento per gli affari sociali nell'ambito della Presidenza del Consiglio dei Ministri.

note: Entrata in vigore del decreto: 23-02-1992
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vigente al 27/04/2024
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Testo in vigore dal: 23-2-1992
                            IL PRESIDENTE
                     DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
  Visti gli articoli 17 e 21 della legge 23 agosto 1988, n. 400;
  Visti gli articoli 1 e 27 del testo unico delle leggi in materia di
disciplina degli stupefacenti  e  sostanze  psicotrope,  prevenzione,
cura  e  riabilitazione  dei  relativi  stati  di  tossicodipendenza,
approvato con decreto del  Presidente  della  Repubblica  in  data  9
ottobre 1990, n. 309;
  Visto  l'art.  8  della  legge  5  giugno  1990,  n.  135,  recante
"Programma di interventi urgenti per la prevenzione e la lotta contro
l'AIDS";
  Visto l'art. 12 della legge 11 agosto 1991, n. 266, recante "Legge-
quadro sul volontariato";
  Visti l'art. 1, comma 1, e l'art. 2, comma 5, della legge 19 luglio
1991, n. 216, recante "Primi interventi in favore dei minori soggetti
a rischio di coinvolgimento in attivita' criminose";
  Vista la legge  27  maggio  1991,  n.  176,  recante  "Ratifica  ed
esecuzione della convenzione sui diritti del fanciullo";
  Vista la legge 22 novembre 1990, n. 354, recante "Istituzione della
commissione di indagine sulla poverta' e sull'emarginazione";
  Visto  il proprio decreto in data 13 febbraio 1990, n. 109, recante
"Regolamento   concernente   istituzione   ed   organizzazione    del
Dipartimento  per gli affari sociali nell'ambito della Presidenza del
Consiglio dei Ministri";
  Considerata  l'opportunita'  di   integrare   le   competenze   del
Dipartimento  per  gli  affari  sociali  con  le  nuove  attribuzioni
derivanti alla Presidenza del Consiglio dei Ministri  dalle  predette
disposizioni di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 309
del  1990,  alla  legge n. 266 del 1991 e alla legge n. 216 del 1991,
data l'omogeneita' con quelle di cui al citato decreto del Presidente
del  Consiglio  dei  Ministri  n.  109  del  1990  e  di   modificare
conformemente  l'organizzazione  interna  del  predetto Dipartimento,
assicurando altresi' un collegamento tra  il  comitato  nazionale  di
coordinamento per l'azione antidroga ed il comitato interministeriale
per la lotta all'AIDS;
  Considerato    altresi'   che   le   attivita'   del   Dipartimento
corrispondono a  funzioni  attribuite  al  Ministro  per  gli  affari
sociali  dalla  legge  e  per delega del Presidente del Consiglio dei
Ministri;
  Udito il parere del Consiglio  di  Stato  espresso  nella  adunanza
generale del 21 novembre 1991;
  D'intesa con il Ministro per gli affari sociali;
                             A D O T T A
                      il seguente regolamento:
                               Art. 1.
  1.  A  decorrere  dalla  data  di  entrata  in  vigore del presente
regolamento, gli articoli 2  e  3  del  decreto  del  Presidente  del
Consiglio  dei  Ministri  13  febbraio  1990,  n.  109,  di  cui alle
premesse, sono cosi' sostituiti:
  "Art.  2  (Competenze).  -  1.  Il   Dipartimento   provvede   agli
adempimenti riguardanti:
    a) il coordinamento delle iniziative conoscitive, di proposizione
e  di  elaborazione  progettuale  inerenti alle problematiche sociali
emergenti;
    b) studi e proposte di riforma in materia di servizi sociali, con
particolare riguardo alle problematiche relative alla famiglia,  alla
terza eta', ai cittadini disabili e all'emarginazione;
    c) i rapporti con le amministrazioni statali, regionali e locali,
nonche'  con  gli  organismi operanti, nelle materie di interesse del
Dipartimento, in Italia e all'estero;
    d) l'informazione, gli  studi  e  le  iniziative  in  materia  di
problemi  dell'eta'  minore  e  giovanile,  associazionismo sociale e
volontariato, anche coordinando  l'attivita'  di  amministrazioni  ed
enti pubblici, nonche' i rapporti del settore;
    e)  il  coordinamento  dell'attivita' di amministrazioni, enti ed
istituzioni competenti  nell'impiego  degli  obiettori  di  coscienza
nell'ambito dei servizi sociali;
    f)  l'attivita'  di  segreteria  per  la  commissione per l'esame
istruttorio dei progetti da finanziare  con  il  Fondo  nazionale  di
intervento  per  la  lotta  alla  droga, per il comitato nazionale di
coordinamento   per   l'azione   antidroga   e   per   il    comitato
interministeriale    per    la   lotta   all'AIDS;   l'attivita'   di
documentazione riguardante  i  progetti  nonche'  l'attuazione  delle
deliberazioni ad essi relative; la gestione del Fondo e delle risorse
finanziarie connesse;
    g)   l'informazione   sulle   forme  di  tossicodipendenza  e  il
coordinamento delle relazioni con le strutture pubbliche operanti per
la  prevenzione,  il  recupero  ed  il  reinserimento   sociale   dei
tossicodipendenti,  con  le  comunita'  terapeutiche  ed  i centri di
accoglienza;
    h)  la  predisposizione  delle  relazioni  al   Parlamento,   ove
previste,    e    la   responsabilita'   organizzativa   degli   anni
internazionali promossi nelle tematiche sociali;
    i) l'elaborazione di progetti pilota nel campo delle politiche di
benessere sociale  e  l'informazione  sullo  stato  delle  iniziative
concernenti  la  politica sociale, i criteri della spesa sociale ed i
relativi strumenti di intervento;
    l) la costituzione di una banca-dati, anche in  collegamento  con
le  amministrazioni  statali  e  gli  enti  pubblici interessati, nei
settori dei servizi sociali e delle problematiche sociali;
    m) l'attuazione della legge 27 maggio 1991, n. 176, nonche' della
legge 19 luglio 1991, n. 216, per quanto riguarda  l'esercizio  delle
funzioni attribuite alla Presidenza del Consiglio dei Ministri;
    n)   la   costituzione,   l'organizzazione   e  il  funzionamento
dell'Osservatorio  nazionale  per  il  volontariato  e  la   gestione
tecnico-amministrativa del Fondo per il volontariato;
    o)  gli affari generali ed i compiti strumentali all'esercizio di
ogni altra funzione attribuita dalla legge o delegata al Ministro per
gli  affari  sociali  nonche'  all'attivita'  di  organi   collegiali
operanti  presso  il  Dipartimento;  l'organizzazione  e le attivita'
strumentali  al  funzionamento  del  Dipartimento  nonche',  con   il
coordinamento  del  Segretariato  generale,  gli  affari  relativi  a
personale, beni e servizi per il funzionamento del Dipartimento,  gli
adempimenti in materia contabile e finanziaria attribuiti al Ministro
per gli affari sociali.
  Art. 3 (Organizzazione) . - 1. Il Dipartimento comprende i seguenti
uffici:
   ufficio per le problematiche della famiglia, della terza eta', dei
disabili e degli emarginati;
   ufficio  per  le  problematiche minorili, per il servizio civile e
del volontariato;
   ufficio per la prevenzione delle tossicodipendenze;
   ufficio affari generali, studi e documentazione.
   2. L'ufficio per le  problematiche  della  famiglia,  della  terza
eta',  dei  disabili  e degli emarginati provvede agli adempimenti di
cui all'art. 2, lettere a) e b), e si articola nei seguenti servizi:
   servizio per le iniziative a favore della famiglia;
   servizio per gli interventi a favore della terza eta';
   servizio per  i  diritti  dei  cittadini  disabili  e  i  problemi
dell'emarginazione.
   3. L'ufficio per le problematiche minorili, per il servizio civile
e  del  volontariato  provvede  agli  adempimenti  di cui all'art. 2,
lettere d), e), l), m) e n), e si articola nei seguenti servizi:
   servizio per gli interventi a favore dei minori e dei giovani;
   servizio per le iniziative riguardanti gli obiettori di coscienza;
   servizio per l'associazionismo e la cooperazione  di  solidarieta'
sociale;
   servizio per il volontariato.
   4.  L'ufficio  per la prevenzione delle tossicodipendenze provvede
agli adempimenti di cui all'art. 2, lettere f) e g),  e  si  articola
nei seguenti servizi:
   servizio per l'istruzione e l'attuazione dei progetti;
   servizio di valutazione tecnica e di informazione;
   servizio per la gestione amministrativa e contabile del Fondo.
   5. L'ufficio affari generali, studi e documentazione provvede agli
adempimenti  di  cui  all'art.  2,  lettere  c),  h),  i) ed o), e si
articola nei seguenti servizi:
   servizio affari generali e finanziari;
   servizio studi e documentazione;
   servizio relazioni esterne ed internazionali;
   servizio organi collegiali".
  Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito
nella  Raccolta  ufficiale  degli  atti  normativi  della  Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo
osservare.
   Roma, 13 dicembre 1991
                                             Il Presidente: ANDREOTTI
Visto, il Guardasigilli: MARTELLI
  Registrato alla Corte dei conti il 28 gennaio 1992
  Registro n. 2 Presidenza, foglio n. 382
             "Art. 127 (Fondo nazionale di intervento  per  la  lotta
          alla  droga).   - 1. Presso la Presidenza del Consiglio dei
          Ministri e' istituito il Fondo nazionale di intervento  per
          la  lotta  alla  droga  per  il  finanziamento di progetti,
          finalizzati al perseguimento degli obiettivi  del  presente
          testo  unico,  presentati  dai  Ministri  dell'interno,  di
          grazia e giustizia, della difesa, della pubblica istruzione
          e della sanita' con particolare  riguardo  per  i  progetti
          localizzati nelle regioni meridionali.
             2.  A  valere sul Fondo di cui al comma 1 possono essere
          finanziati progetti mirati alla prevenzione e  al  recupero
          dalle  tossicodipendenze  elaborati dai comuni maggiormente
          interessati  dall'espansione  di  tale   fenomeno,   previa
          presentazione  di  progetti  di  fattibilita'  indicanti  i
          tempi, le  modalita'  e  gli  obiettivi  che  si  intendono
          conseguire  nel  campo  della  prevenzione e recupero dalle
          tossicodipendenze. Al finanziamento  dei  progetti  possono
          accedere prioritariamente i comuni del Mezzogiorno e quelli
          che  intendono attivare servizi sperimentali di prevenzione
          sul territorio.
             3.  Una  quota  almeno  pari  al  7  per   cento   degli
          stanziamenti   di   cui   al   comma  11  e'  destinata  al
          finanziamento di progetti di iniziativa delle regioni volti
          alla  formazione  integrata  degli  operatori  dei  servizi
          pubblici  e  privati  convenzionati per l'assistenza socio-
          sanitaria alle tossicodipendenze, anche con  riguardo  alle
          problematiche      derivanti     dal     trattamento     di
          tossicodipendenti sieropositivi.
             4. Il finanziamento dei progetti di cui ai commi 1  e  2
          e'  disposto,  con  proprio  decreto,  dal  Presidente  del
          Consiglio dei Ministri, sentito il  Comitato  nazionale  di
          coordinamento per l'azione antidroga di cui all'art. 1.
             5.  Il  Comitato nazionale di coordinamento per l'azione
          antidroga, nella prima seduta, specifica  le  priorita'  in
          tema  di  prevenzione  e  recupero  dalle tossicodipendenze
          nonche' di contenimento  del  fenomeno  della  sindrome  da
          immunodeficienza acquisita (AIDS) e determina i criteri per
          la   ripartizione  del  Fondo  e  per  la  valutazione  dei
          progetti, tenendo conto tra l'altro:
               a)  dell'urgenza  degli  interventi  in  relazione   a
          situazioni di alto rischio;
               b)  degli  interventi  volti  alla  prevenzione  e  al
          contenimento del diffondersi delle infezioni da HIV  tra  i
          tossicodipendenti;
                 c) della carenza di strutture idonee alla lotta alla
          droga,  nel  settore  di  competenza  di  ciascun  soggetto
          proponente;
                d) della necessita' di formazione del personale,  con
          riferimento   agli   specifici   obiettivi  proposti  dalla
          Organizzazione mondiale della sanita' (regione  europea)  e
          dalla Comunita' europea.
             6.  Per  l'esame  istruttorio dei progetti e' istituita,
          con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri,  una
          commissione presieduta da un esperto designato dal Ministro
          per  gli  affari  sociali  o  da  un  dirigente generale in
          servizio alla  Presidenza  del  Consiglio  dei  Ministri  e
          composta da sette esperti nei campi della prevenzione e del
          recupero  dalle  tossicodipendenze,  dei  seguenti settori:
          sanitario, farmaco-tossicologico, psicologico, sociologico,
          riabilitativo, pedagogico, giuridico. Detta commissione  e'
          coadiuvata da un ufficio di segreteria al quale e' preposto
          un  funzionario  della carriera direttiva o dirigenziale in
          servizio alla Presidenza del Consiglio dei Ministri.
             7. Le  amministrazioni  destinatarie  dei  finanziamenti
          avviano  la realizzazione dei progetti entro tre mesi dalla
          erogazione del finanziamento,  dandone  comunicazione  alla
          Presidenza  del  Consiglio  dei Ministri, che, in mancanza,
          provvede, sentito il Comitato  nazionale  di  coordinamento
          per  l'azione  antidroga, a ridistribuire le somme su altri
          progetti meritevoli di accoglimento.
             8. Le amministrazioni  provvedono  altresi'  ad  inviare
          alla  Presidenza  del  Consiglio dei Ministri una relazione
          semestrale sull'andamento  dei  progetti  e  sui  risultati
          conseguiti.
             9.  Nel  caso  in  cui  la  realizzazione  del  progetto
          finanziato   incontri   concrete   difficolta'   operative,
          l'amministrazione interessata, previo parere favorevole del
          Comitato nazionale di coordinamento per l'azione antidroga,
          puo'  apportarvi  le  opportune  variazioni, ferma restando
          l'entita' del finanziamento accordato.
             10. L'onere per il funzionamento  della  commissione  di
          esperti e del relativo ufficio di segreteria e' valutato in
          lire 800 milioni annui a decorrere dall'anno 1990.
             11.  L'onere per il finanziamento dei progetti di cui ai
          commi 1 e 2 e' determinato  in  lire  176.040  milioni  per
          l'anno 1990 e in lire 177.990 milioni a decorrere dal 1991.
             12.   L'organizzazione   del   Comitato   nazionale   di
          coordinamento per l'azione antidroga  e'  disciplinata  con
          decreto  del  Presidente  del  Consiglio  dei  Ministri. Il
          Comitato potra' articolarsi in piu'  sezioni;  per  il  suo
          funzionamento dovranno osservarsi le norme regolamentari di
          cui  all'art.  7,  comma  3, della legge 23 agosto 1988, n.
          400".
             - Il testo dell'art. 8 della legge  n.  135/1990  e'  il
          seguente:
             "Art.   8   (Comitato  interministeriale  per  la  lotta
          all'AIDS). - 1.   E' istituito  presso  la  Presidenza  del
          Consiglio dei Ministri il Comitato interministeriale per la
          lotta  all'AIDS,  presieduto dal Presidente del Consiglio o
          da un suo delegato del quale fanno parte i  Ministri  della
          sanita',  per  gli affari sociali, dell'universita' e della
          ricerca   scientifica   e   tecnologica,   della   pubblica
          istruzione,  del  lavoro  e della previdenza sociale, della
          difesa, di grazia e giustizia, dell'interno  e  dei  lavori
          pubblici.
             2. Il Comitato interministeriale coordina gli interventi
          per  la  attuazione  del  piano globale di lotta all'AIDS e
          indica le misure necessarie per adottare gli  interventi  e
          le  risorse  finanziarie  alle evoluzioni della epidemia da
          HIV.
             3. Il Governo riferisce annualmente al Parlamento  sullo
          stato   di   attuazione   delle   strategie   attivate  per
          fronteggiare l'infezione da HIV".
             - Il testo dell'art. 12 della legge n.  266/1991  e'  il
          seguente:
             "Art. 12 (Osservatorio nazionale per il volontariato). -
          1.  Con  decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri,
          su  proposta  del  Ministro  per  gli  affari  sociali,  e'
          istituito  l'Osservatorio  nazionale  per  il volontariato,
          presieduto dal Ministro per gli affari sociali o da un  suo
          delegato   e   composto   da   dieci  rappresentanti  delle
          organizzazioni e delle federazioni di volontariato operanti
          in  almeno  sei  regioni,  da  due   esperti   e   da   tre
          rappresentanti  delle organizzazioni sindacali maggiormente
          rappresentative.    L'Osservatorio,  che  si   avvale   del
          personale, dei mezzi e dei servizi messi a disposizione dal
          Segretariato  generale  della  Presidenza del Consiglio dei
          Ministri, ha i seguenti compiti:
               a) provvedere al censimento  delle  organizzazioni  di
          volontariato  ed  alla  diffusione  della  conoscenza delle
          attivita' da esse svolte;
               b) promuovere ricerche e studi in Italia e all'estero;
               c) fornire ogni utile elemento per la promozione e  lo
          sviluppo del volontariato;
               d) approvare progetti sperimentali elaborati, anche in
          collaborazione  con  gli  enti locali, da organizzazioni di
          volontariato iscritte nei registri di cui  all'art.  6  per
          far   fronte   ad   emergenze   sociali   e   per  favorire
          l'applicazione di metodologie di intervento particolarmente
          avanzate;
               e) offrire  sostegno  e  consulenza  per  progetti  di
          informatizzazione   e   di   banche-dati   nei  settori  di
          competenza della presente legge;
               f) pubblicare un rapporto biennale sull'andamento  del
          fenomeno  e  sullo  stato  di  attuazione  delle  normative
          nazionali e regionali;
               g)  sostenere,  anche  con  la  collaborazione   delle
          regioni,  iniziative  di formazione ed aggiornamento per la
          prestazione dei servizi;
               h) pubblicare un bollettino periodico di  informazione
          e promuovere altre iniziative finalizzate alla circolazione
          delle notizie attinenti l'attivita' di volontariato;
               i)  promuovere,  con cadenza triennale, una Conferenza
          nazionale del volontariato, alla quale partecipano tutti  i
          soggetti   istituzionali,   i   gruppi   e   gli  operatori
          interessati.
             2.  E' istituito, presso la Presidenza del Consiglio dei
          Ministri - Dipartimento per gli affari  sociali,  il  Fondo
          per    il    volontariato,    finalizzato    a    sostenere
          finanziariamente i progetti di  cui  alla  lettera  d)  del
          comma 1".
             -  Il  testo  del  comma  1  dell'art.  1 della legge n.
          216/1991 e' il seguente:
             "1. Al fine di fronteggiare il rischio di coinvolgimento
          dei  minori  in  attivita'  criminose,  la  Presidenza  del
          Consiglio  dei  Ministri  -  Dipartimento  per  gli  affari
          sociali,  tenuto   conto   della   situazione   eccezionale
          determinatasi   nel  Paese,  sostiene  iniziative  volte  a
          tutelare e favorire la crescita, la maturazione individuale
          e la socializzazione della persona di eta' minore, al  fine
          di eliminare le condizioni di disagio mediante:
               a)  l'attivita' di comunita' di accoglienza dei minori
          per  i  quali  si  sia  reso  necessario   l'allontanamento
          temporaneo dall'ambito familiare;
               b)   l'attuazione   di  interventi  a  sostegno  delle
          famiglie, anche dopo il reinserimento dei minore a  seguito
          della   eliminazione   della   situazione   di  rischio  in
          particolare per l'assolvimento degli obblighi scolastici;
               c) l'attivita' di centri di incontro e  di  iniziativa
          di presenza sociale nei quartieri a rischio;
               d)  l'attuazione  di  interventi da realizzare, previo
          accordo con le competenti autorita' scolastiche e  in  base
          ad   indirizzi  del  Ministro  della  pubblica  istruzione,
          nell'ambito  delle  strutture  scolastiche  in  orari   non
          dedicati all'attivita' istituzionale o nel periodo estivo".
             -  Il testo del comma 5 dell'art. 2 della medesima legge
          n.   216/1991 e' il  seguente:  "5.  I  contributi  vengono
          ripartiti   sulla   base   dei   criteri  e  dei  requisiti
          determinati da apposita  commissione  istituita  presso  la
          Presidenza  del  Consiglio  dei  Ministri  con  decreto del
          Ministro per gli  affari  sociali,  il  quale  la  presiede
          personalmente  o  a  mezzo  di suo delegato, scelto tra gli
          esperti o tra i funzionari della Presidenza  del  Consiglio
          dei Ministri. La commissione e' composta dal presidente, da
          un  funzionario della Presidenza del Consiglio dei Ministri
          con  funzione  di  segretario,  da  un  rappresentante  per
          ciascuno  dei Ministeri dell'interno, di grazia e giustizia
          e della pubblica istruzione, da  tre  docenti  universitari
          esperti  nelle  problematiche dell'eta' evolutiva designati
          dal  Ministro  per  gli  affari  sociali,  nonche'  da  tre
          rappresentanti  delle  regioni  e  tre  rappresentanti  dei
          comuni,  designati  rispettivamente,  entro  trenta  giorni
          dalla data di entrata in vigore della presente legge, dalla
          Conferenza  permanente  per  i  rapporti  tra  lo Stato, le
          regioni e le province autonome di Trento  e  di  Bolzano  e
          dall'Associazione   nazionale   dei   comuni  italiani.  La
          commissione formula al Ministro  dell'interno  la  proposta
          riguardante  la  concessione  dei  contributi riferiti alle
          domande presentate".
          AVVERTENZA:
             Il  testo  delle note qui pubblicato e' stato redatto ai
          sensi  dell'art.  10,  comma  3,  del  testo  unico   delle
          disposizioni     sulla     promulgazione    delle    leggi,
          sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica
          e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica  italiana,
          approvato  con  decreto  del Presidente della Repubblica 28
          dicembre 1985, n. 1092,  al  solo  fine  di  facilitare  la
          lettura  delle  disposizioni di legge alle quali e' operato
          il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia  degli
          atti legislativi qui trascritti.
          Note alle premesse:
             -  Il  testo  degli  articoli  17  e  21  della legge n.
          400/1988   (Disciplina   dell'attivita'   di   Governo    e
          ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri) e'
          il seguente:
             "Art.  17 (Regolamenti). - 1. Con decreto del Presidente
          della Repubblica, previa deliberazione  del  Consiglio  dei
          Ministri, sentito il parere del Consiglio di Stato che deve
          pronunziarsi  entro novanta giorni dalla richiesta, possono
          essere emanati regolamenti per disciplinare:
               a) l'esecuzione delle leggi e dei decreti legislativi;
               b) l'attuazione e l'integrazione  delle  leggi  e  dei
          decreti  legislativi  recanti  norme  di principio, esclusi
          quelli  relativi  a  materie  riservate   alla   competenza
          regionale;
               c)  le materie in cui manchi la disciplina da parte di
          leggi o di atti aventi forza di legge, sempre  che  non  si
          tratti di materie comunque riservate alla legge;
               d)   l'organizzazione   ed   il   funzionamento  delle
          amministrazioni pubbliche secondo le  disposizioni  dettate
          dalla legge:
               e) l'organizzazione del lavoro ed i rapporti di lavoro
          dei pubblici dipendenti in base agli accordi sindacali.
             2.  Con  decreto del Presidente della Repubblica, previa
          deliberazione  del  Consiglio  dei  Ministri,  sentito   il
          Consiglio  di  Stato,  sono  emanati  i  regolamenti per la
          disciplina delle materie, non coperte da  riserva  assoluta
          di legge prevista dalla Costituzione, per le quali le leggi
          della  Repubblica,  autorizzando l'esercizio della potesta'
          regolamentare del Governo, determinano  le  norme  generali
          regolatrici  della materia e dispongono l'abrogazione delle
          norme vigenti, con effetto  dall'entrata  in  vigore  delle
          norme regolamentari.
             3.  Con  decreto  ministeriale  possono  essere adottati
          regolamenti nelle materie di competenza del Ministro  o  di
          autorita'   sottordinate   al  Ministro,  quando  la  legge
          espressamente conferisca tale potere.    Tali  regolamenti,
          per  materie di competenza di piu' Ministri, possono essere
          adottati con decreti interministeriali, ferma  restando  la
          necessita' di apposita autorizzazione da parte della legge.
          I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono
          dettare  norme  contrarie  a quelle dei regolamenti emanati
          dal Governo. Essi debbono essere comunicati  al  Presidente
          del Consiglio dei Ministri prima della loro emanazione.
             4.  I  regolamenti  di  cui  al comma 1 ed i regolamenti
          ministeriali ed interministeriali,  che  devono  recare  la
          denominazione di 'regolamento', sono adottati previo parere
          del  Consiglio  di  Stato,  sottoposti  al  visto  ed  alla
          registrazione della Corte  dei  conti  e  pubblicati  nella
          Gazzetta Ufficiale".
             "Art.   21   (Uffici  e  dipartimenti).  -  1.  Per  gli
          adempimenti  di  cui  alla  lettera  a)  dell'art.  19,  il
          Presidente del Consiglio dei Ministri, con proprio decreto,
          istituisce  un  comitato  di  esperti,  incaricti  a  norma
          dell'art. 22.
             2.  Per gli adempimenti di cui alla lettera n) dell'art.
          19, e' istituita una apposita commissione. La  composizione
          e i compiti di detta commissione sono stabiliti per legge.
             3.  Per  gli  altri  adempimenti  di cui all'art. 19, il
          Presidente del Consiglio dei Ministri, con propri  decreti,
          istituisce   uffici  e  dipartimenti,  comprensivi  di  una
          pluralita' di uffici cui siano affidate funzioni  connesse,
          determinandone competenze e organizzazione omogenea.
             4.  Con  propri  decreti il Presidente del Consiglio dei
          Ministri, d'intesa con il Ministro per gli affari regionali
          e  con  il  Ministro  dell'interno,  provvede  altresi'   a
          determinare  l'organizzazione  degli  uffici dei commissari
          del Governo nelle regioni.
             5. Nei casi di dipartimenti  posti  alle  dipendenze  di
          Ministri  senza  portafoglio,  il  decreto  e'  emanato dal
          Presidente del  Consiglio  dei  Ministri  d'intesa  con  il
          Ministro competente.
             6.  Nei casi in cui un dipartimento della Presidenza del
          Consiglio dei Ministri sia affidato alla responsabilita' di
          un Ministro senza portafoglio, il capo del dipartimento  e'
          nominato  con  decreto  del  Presidente  del  Consiglio dei
          Ministri, su proposta del Ministro interessato.
             7. Qualora un dipartimento  non  venga  affidato  ad  un
          Ministro   senza  portafoglio,  il  capo  del  dipartimento
          dipende dal segretario generale della Presidenza".
             - Gli articoli 1 e 127 del testo unico  delle  leggi  in
          materia   di   disciplina  degli  stupefacenti  e  sostanze
          psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi
          stati  di  tossicodipendenza,  approvato  con   D.P.R.   n.
          309/1990, sono cosi' formulati:
             "Art.   1   (Comitato  nazionale  di  coordinamento  per
          l'azione antidroga. Assistenza ai Paesi in via di  sviluppo
          produttori  di  sostanze  stupefacenti). - 1. E' istituito,
          presso  la  Presidenza  del  Consiglio  dei  Ministri,   il
          Comitato nazionale di coordinamento per l'azione antidroga.
             2.  Il Comitato e' composto dal Presidente del Consiglio
          dei Ministri, che lo presiede, dai  Ministri  degli  affari
          esteri, dell'interno, di grazia e giustizia, delle finanze,
          della difesa, della pubblica istruzione, della sanita', del
          lavoro e della previdenza sociale, dell'universita' e della
          ricerca  scientifica  e  tecnologica e dai Ministri per gli
          affari sociali, per gli  affari  regionali  ed  i  problemi
          istituzionali  e  per i problemi delle aree urbane, nonche'
          dal Sottosegretario di Stato alla Presidenza del  Consiglio
          dei Ministri.
             3. Le funzioni di presidente del Comitato possono essere
          delegate al Ministro per gli affari sociali.
             4.  Alle riunioni del Comitato possono essere chiamati a
          partecipare altri Ministri in relazione agli  argomenti  da
          trattare.
             5.  Il  Comitato  ha  responsabilita'  di indirizzo e di
          promozione della politica  generale  di  prevenzione  e  di
          intervento contro la illecita produzione e diffusione delle
          sostanze  stupefacenti  o  psicotrope, a livello interno ed
          internazionale.
             6.  Il  Comitato,  anche  con  l'eventuale  apporto   di
          esperti,  formula proposte al Governo per l'esercizio della
          funzione di indirizzo e di  coordinamento  delle  attivita'
          amministrative di competenza delle regioni nel settore.
             7. Il Comitato si avvale dell'Osservatorio permanente di
          cui al comma 4 dell'art. 132.
             8.  L'Osservatorio,  sulla  base  delle  direttive e dei
          criteri diramati dal Comitato, acquisisce periodicamente  e
          sistematicamente dati:
               a)  sulla  entita' della popolazione tossicodipendente
          anche  con  riferimento  alla  tipologia   delle   sostanze
          assunte;
               b)  sulla dislocazione e sul funzionamento dei servizi
          pubblici e privati operanti nel settore della  prevenzione,
          cura e riabilitazione, nonche' sulle iniziative tendenti al
          recupero  sociale  ivi  compresi  i  servizi attivati negli
          istituti di prevenzione e pena e nelle caserme; sul  numero
          di  soggetti riabilitati reinseriti in attivita' lavorative
          e  sul   tipo   di   attivita'   lavorative   eventualmente
          intraprese,  distinguendo  se  presso strutture pubbliche o
          private;
               c) sui tipi di trattamento praticati e  sui  risultati
          conseguiti,  nei  servizi  di  cui  alla  lettera b), sulla
          epidemiologia  delle  patologie  correlate,  nonche'  sulla
          produzione  e  sul  consumo  delle  sostanze stupefacenti o
          psicotrope;
               d)  sulle  iniziative  promosse  ai  diversi   livelli
          istituzionali in materia di informazione e prevenzione;
               e)  sulle fonti e sulle correnti del traffico illecito
          delle sostanze stupefacenti o psicotrope;
               f) sull'attivita' svolta dalle forze  di  polizia  nel
          settore   della  prevenzione  e  repressione  del  traffico
          illecito delle sostanze stupefacenti o psicotrope;
               g) sul numero e sugli esiti dei  processi  penali  per
          reati previsti dal presente testo unico;
               h)   sui   flussi   di   spesa   per   la  lotta  alle
          tossicodipendenze e sulla destinazione di tali  flussi  per
          funzioni e per territorio.
             9.   I  Ministeri  degli  affari  esteri,  di  grazia  e
          giustizia, delle  finanze,  della  difesa,  della  sanita',
          della  pubblica  istruzione e del lavoro e della previdenza
          sociale,  nell'ambito  delle  rispettive  competenze,  sono
          tenuti  a  trasmettere  all'Osservatorio  i  dati di cui al
          comma 8, relativi al primo e al secondo  semestre  di  ogni
          anno, entro i mesi di giugno e dicembre.
             10. L'Osservatorio, avvalendosi anche delle prefetture e
          delle  amministrazioni  locali,  puo'  richiedere ulteriori
          dati a qualunque amministrazione statale e  regionale,  che
          e' tenuta a fornirli, con l'eccezione di quelli che possano
          violare il diritto all'anonimato.
             11.   Ciascun   Ministero  e  ciascuna  regione  possono
          ottenere informazioni dall'Osservatorio.
              12. Il Presidente del Consiglio dei Ministri,  d'intesa
          con  i  Ministri  della sanita', della pubblica istruzione,
          della difesa e per gli affari  sociali,  promuove  campagne
          informative  sugli  effetti negativi sulla salute derivanti
          dall'uso di sostanze  stupefacenti  e  psicotrope,  nonche'
          sull'ampiezza  e  sulla gravita' del fenomeno criminale del
          traffico di tali sostanze.
             13.   Le   campagne   informative   saranno   realizzate
          attraverso   i   mezzi   di  comunicazione  radiotelevisivi
          pubblici e  privati,  attraverso  la  stampa  quotidiana  e
          periodica nonche' attraverso pubbliche affissioni e saranno
          finanziate  nella  misura massima di lire dieci miliardi in
          ragione di anno sui fondi previsti per il finanziamento dei
          progetti di cui all'art. 127, comma 11.
             14. Il Presidente del Consiglio dei Ministri,  entro  il
          31   gennaio  di  ogni  anno,  presenta  una  relazione  al
          Parlamento   sui   dati   relativi   allo    stato    delle
          tossicodipendenze  in  Italia,  sulle  strategie adottate e
          sugli obiettivi  raggiunti,  nonche'  sugli  indirizzi  che
          saranno seguiti.
             15.  Ogni  tre  anni,  il  Presidente  del Consiglio dei
          Ministri, nella sua qualita'  di  Presidente  del  Comitato
          nazionale  di coordinamento per l'azione antidroga, convoca
          una conferenza  nazionale  sui  problemi  connessi  con  la
          diffusione  delle  sostanze  stupefacenti e psicotrope alla
          quale invita soggetti pubblici e privati che  esplicano  la
          loro  attivita'  nel  campo  della prevenzione e della cura
          della tossicodipendenza. Le conclusioni di tali  conferenze
          sono  comunicate al Parlamento anche al fine di individuare
          eventuali correzioni alla  legislazione  antidroga  dettate
          dall'esperienza applicativa.
             16.   L'Italia   concorre,   attraverso   gli  organismi
          internazionali, all'assistenza ai Paesi in via di  sviluppo
          produttori  delle materie di base dalle quali si estraggono
          le sostanze stupefacenti o psicotrope.
             17. L'assistenza prevede anche la creazione di fonti al-
          ternative di reddito per  liberare  le  popolazioni  locali
          dall'asservimento   alle   coltivazioni   illecite  da  cui
          attualmente traggono il loro sostentamento.
             18.  A  tal  fine  sono  attivati  anche  gli  strumenti
          previsti  dalla  legge  26  febbraio  1987,  n.  49,  sulla
          cooperazione dell'Italia con i Paesi in via di sviluppo".