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LEGGE 31 gennaio 1992, n. 59

Nuove norme in materia di società cooperative.

note: Entrata in vigore della legge: 22-2-1992 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 28/04/2022)
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Testo in vigore dal: 22-2-1992
  La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno 
approvato. 
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 
                              Promulga 
la seguente legge: 
                               Art. 1. 
                          Diritti dei soci 
  1. I soci delle societa' cooperative, quando almeno  un  terzo  del
numero complessivo di essi lo richieda, hanno diritto, oltre a quanto
stabilito dal primo comma dell'articolo 2422 del  codice  civile,  di
esaminare il libro delle adunanze e delle deliberazioni del consiglio
di amministrazione e il libro delle adunanze  e  delle  deliberazioni
del comitato esecutivo, se questo esiste. 
  2. I diritti di cui al comma 1 non spettano ai soci in mora per  la
mancata esecuzione dei conferimenti o inadempimenti,  anche  rispetto
alle obbligazioni contratte con la societa'. 
  La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno 
approvato. 
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 
                              Promulga 
la seguente legge: 
                               Art. 1. 
                          Diritti dei soci 
  1. I soci delle societa' cooperative, quando almeno  un  terzo  del
numero complessivo di essi lo richieda, hanno diritto, oltre a quanto
stabilito dal primo comma dell'articolo 2422 del  codice  civile,  di
esaminare il libro delle adunanze e delle deliberazioni del consiglio
di amministrazione e il libro delle adunanze  e  delle  deliberazioni
del comitato esecutivo, se questo esiste. 
  2. I diritti di cui al comma 1 non spettano ai soci in mora per  la
mancata esecuzione dei conferimenti o inadempimenti,  anche  rispetto
alle obbligazioni contratte con la societa'.