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DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 23 novembre 1991, n. 438

Regolamento per l'organizzazione e il funzionamento della commissione tecnico-scientifica per la valutazione dei progetti di protezione e risanamento ambientale del Ministero dell'ambiente.

note: Entrata in vigore del decreto: 8-2-1992 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 10/07/2007)
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Testo in vigore dal: 8-2-1992
al: 24-7-2007
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                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 
 
  Visto l'art. 87, quinto comma, della Costituzione; 
  Vista la legge 8 luglio 1986, n. 349; 
  Visto l'art. 14, comma 7, della legge 28 febbraio 1986, n. 41,  che
istituisce la commissione tecnico-scientifica per la valutazione  dei
progetti di protezione e risanamento ambientale; 
  Visto l'art. 15 della legge 3 marzo 1987, n.  59,  che  demanda  al
Ministro dell'ambiente, di concerto con il Ministro  del  tesoro,  la
determinazione dei compensi dei  membri  della  commissione  tecnico-
scientifica in analogia ai criteri di cui all'art. 3, comma 8,  della
legge 17 dicembre 1986, n. 878; 
  Visto l'art. 2 del decreto del Ministro dell'ambiente  24  novembre
1987, che demanda a detta commissione la valutazione dei piani e  dei
progetti predisposti in attuazione del decreto-legge 31 agosto  1987,
n. 361, convertito, con modificazioni, dalla legge 29  ottobre  1987,
n. 441; 
  Visto l'art. 18, commi 1 e 4, della legge 11 marzo 1988, n. 67, che
demanda a detta commissione l'istruttoria tecnica per la  valutazione
dei  progetti  relativi  ad  interventi   urgenti   di   salvaguardia
ambientale previsti nel programma annuale 1988; 
  Visto l'art. 17, comma 33, della citata legge n. 67  del  1988  che
integra  la  composizione  della  commissione,  disciplina  lo  stato
giuridico dei relativi membri e  provvede  allo  stanziamento,  nello
stato  di  previsione  del  Ministero  dell'ambiente,   delle   somme
necessarie per far fronte alle spese di funzionamento della  medesima
commissione; 
  Vista la legge 28 agosto 1989, n. 305, che disciplina il  programma
triennale di salvaguardia ambientale; 
  Visto l'art. 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400; 
  Visto l'art. 1, comma 1, lettera ii), della legge 12 gennaio  1991,
n. 13; 
  Udito il parere del  Consiglio  di  Stato,  espresso  nell'adunanza
generale del 27 giugno 1991, al quale ci si e' uniformati; 
  Considerato che nell'ambito dello stesso parere e'  stato  aggiunto
un ultimo comma all'art. 1 che conferma le competenze del  nucleo  di
valutazione degli investimenti pubblici e del  nucleo  ispettivo  del
Ministero del bilancio e della  programmazione  economica  e  che  e'
stata altresi' inserita una precisazione nel comma 1 dell'art. 2  sui
criteri  di  ripartizione  per  la  nomina   dei   componenti   della
commissione; 
  Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri,  adottata  nella
riunione del 25 ottobre 1991; 
  Sulla proposta del Ministro dell'ambiente; 
                              E M A N A 
                      il seguente regolamento: 
 
                               Art. 1 
              Costituzione e compiti della commissione 
 
  1. Presso il Ministero dell'ambiente e' costituita  la  commissione
tecnico-scientifica per la valutazione dei progetti di  protezione  e
risanamento ambientale. 
  2. La commissione tecnico-scientifica svolge, nell'ambito della sua
autonomia valutativa, i compiti  attribuiti  ai  sensi  del  presente
regolamento secondo le  direttive  generali  impartite  dal  Ministro
dell'ambiente, sentiti i servizi competenti. 
  3. La commissione tecnico-scientifica: 
a) si esprime in merito alla  valutazione  di  fattibilita'  tecnico-
   economica con particolare riferimento  all'analisi  costi/benefici
   in relazione alle iniziative, piani e  progetti  di  protezione  e
   risanamento ambientale del Ministero dell'ambiente; 
b) si esprime su ogni altro intervento che il Ministro, eventualmente
   anche a richiesta dei servizi, intenda sottoporre alla valutazione
   tecnica e all'analisi di costi e benefici; 
c) provvede a  tutti  gli  altri  adempimenti  previsti  da  leggi  e
   regolamenti. 
  4.  Sono  comunque  fatte  salve  le  disposizioni  relative   alle
competenze del nucleo di valutazione degli  investimenti  pubblici  e
del  nucleo  ispettivo   del   Ministero   del   bilancio   e   della
programmazione economica. 
          AVVERTENZA:
Il testo delle   note  qui  pubblicato  e'  stato  redatto  ai  sensi
          dell'art.  10,  comma  3,  del  testo  unico  approvato con
          decreto  del  Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985,
          n.  1092,  al  solo  fine  di  facilitare  la lettura delle
          disposizioni di legge alle quali e' operato il rinvio.
          Restano  invariati  il  valore  e  l'efficacia  degli  atti
          legislativi qui trascritti.

          Note alle premesse:
             - L'art. 87, comma quinto, della Costituzione conferisce
          al  Presidente  della Repubblica il potere di promulgare le
          leggi e di emanare i decreti aventi valore di  legge  ed  i
          regolamenti.
             -  La legge n. 349/1986 reca: "Istituzione del Ministero
          dell'ambiente e norme in materia di danno ambientale".
             - Il comma  1  dell'art.  17  della  legge  n.  400/1988
          (Disciplina  dell'attivita'  di Governo e ordinamento della
          Presidenza del Consiglio  dei  Ministri)  prevede  che  con
          decreto    del    Presidente   della   Repubblica,   previa
          deliberazione del Consiglio dei Ministri, sentito il parere
          del Consiglio di Stato che deve pronunziarsi entro  novanta
          giorni  dalla richiesta, possano essere emanati regolamenti
          per:
               a) l'esecuzione delle leggi e dei decreti legislativi;
               b) l'attuazione e l'integrazione  delle  leggi  e  dei
          decreti  legislativi  recanti  norme  di principio, esclusi
          quelli  relativi  a  materie  riservate   alla   competenza
          regionale;
               c)  le materie in cui manchi la disciplina da parte di
          leggi o di atti aventi forza di legge, sempre  che  non  si
          tratti di materie comunque riservate alla legge;
               d)   l'organizzazione   ed   il   funzionamento  delle
          amministrazioni pubbliche secondo le  disposizioni  dettate
          dalla legge;
               e) l'organizzazione del lavoro ed i rapporti di lavoro
          dei pubblici dipendenti in base agli accordi sindacali.
             Il  comma  4  dello  stesso  articolo stabilisce che gli
          anzidetti regolamenti debbano recare  la  denominazione  di
          "regolamento",  siano  adottati previo parere del Consiglio
          di Stato, sottoposti al visto ed alla  registrazione  della
          Corte dei conti e pubblicati nella Gazzetta Ufficiale.
             - Il testo dell'art. 1 comma 1, lettera ii), della legge
          n.    13/1991  (Determinazione degli atti amministrativi da
          adottarsi nella forma  del  decreto  del  Presidente  della
          Repubblica) e' il seguente:
             "1.  Il  Presidente  della  Repubblica,  oltre  gli atti
          previsti  espressamente  dalla  Costituzione  o  da   norme
          costituzionali  e  quelli  relativi all'organizzazione e al
          personale del Segretariato generale della Presidenza  della
          Repubblica,  emana  i  seguenti altri atti, su proposta del
          Presidente  del  Consiglio  dei  Ministri  o  del  Ministro
          competente:
              a)-hh) (omissis);
              ii)  tutti  gli  atti  per  i  quali  e' intervenuta la
          deliberazione del Consiglio dei Ministri".