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LEGGE 15 gennaio 1992, n. 21

Legge quadro per il trasporto di persone mediante autoservizi pubblici non di linea.

note: Entrata in vigore della legge: 7-2-1992 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 09/10/2023)
Testo in vigore dal: 29-8-2017
aggiornamenti all'articolo
  La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno 
approvato; 
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 
                              PROMULGA 
la seguente legge: 
                               Art. 1. 
                  Autoservizi pubblici non di linea 
 
  1. Sono definiti autoservizi  pubblici  non  di  linea  quelli  che
provvedono al trasporto collettivo od  individuale  di  persone,  con
funzione complementare e integrativa rispetto ai  trasporti  pubblici
di linea ferroviari, automobilistici, marittimi, lacuali ed aerei,  e
che  vengono  effettuati,  a  richiesta   dei   trasportati   o   del
trasportato, in modo non continuativo o  periodico,  su  itinerari  e
secondo orari stabiliti di volta in volta. 
  2. Costituiscono autoservizi pubblici non di linea: 
    a) il servizio di taxi con autovettura, motocarrozzetta,  natante
e veicoli a trazione animale; 
    b)  il  servizio  di  noleggio  con  conducente  e   autovettura,
motocarrozzetta,  ((velocipede,))  natante  e  veicoli   a   trazione
animale.