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DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 8 novembre 1991, n. 435

Approvazione del regolamento per la sicurezza della navigazione e della vita umana in mare.

note: Entrata in vigore del decreto: 21/4/1992. (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 10/10/2022)
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vigente al 30/04/2024
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Testo in vigore dal: 21-4-1992
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 
  Visto l'art. 87, comma quinto, della Costituzione; 
  Visti gli articoli 7 e 35, comma primo, lettera a), della  legge  5
giugno 1962, n. 616; 
  Visti: 
    la convenzione internazionale  per  la  salvaguardia  della  vita
umana in mare firmata a Londra nel 1974, e resa esecutiva  con  legge
23 maggio 1980, n. 313; 
    il protocollo 1978 alla predetta convenzione,  e  reso  esecutivo
con legge 4 giugno 1982, n. 438; 
    gli emendamenti 1981 e 1983 alla convenzione, entrati  in  vigore
in base a quanto disposto dall'art. VIII della convenzione stessa; 
  Ritenuto necessario emanare un nuovo  regolamento  che  sostituisca
quello approvato con  decreto  del  Presidente  della  Repubblica  14
novembre 1972, n. 1154, e tenga conto della nuova  normativa  entrata
in  vigore  con  la  convenzione  sopra  menzionata  ed  i   relativi
emendamenti; 
  Udito il parere  del  comitato  centrale  per  la  sicurezza  della
navigazione; 
  Udito il parere del Consiglio di  Stato,  espresso  nelle  adunanze
generali del 19 novembre 1990 e del 25 marzo 1991; 
  Visto l'art. 17, comma 1, lettera a), della legge 23  agosto  1988,
n. 400; 
  Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri,  adottata  nella
riunione del 25 ottobre 1991; 
  Sulla proposta del Ministro della marina  mercantile,  di  concerto
con i Ministri degli affari esteri, dell'interno, della  difesa,  dei
trasporti, delle poste e delle telecomunicazioni, dell'industria, del
commercio e dell'artigianato e della sanita'; 
                                EMANA 
                        il seguente decreto: 
                               Art. 1. 
  1. E' approvato l'accluso regolamento, composto di 256  articoli  e
vistato dal Ministro proponente, per la sicurezza della navigazione e
della vita umana in mare. 
                                     NOTE 
          AVVERTENZA: 
           Il testo delle note qui pubblicato  e'  stato  redatto  ai
          sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico approvato  con
          decreto del Presidente della Repubblica 28  dicembre  1985,
          n. 1092, al  solo  fine  di  facilitare  la  lettura  delle
          disposizioni di legge alle  quali  e'  operato  il  rinvio.
          Restano  invariati  il  valore  e  l'efficacia  degli  atti
          legislativi qui trascritti. 
                                NOTE AL DECRETO 
          Note alle premesse: 
           - L'art. 87, comma quinto, della  Costituzione  conferisce
          al Presidente della Repubblica il potere di  promulgare  le
          leggi e di emanare i decreti aventi valore di  legge  ed  i
          regolamenti. 
           - Gli articoli 7 e 35 della legge n.  616/1962  (Sicurezza
          della navigazione e della vita umana in  mare)  sono  cosi'
          formulati: 
           "Art. 7 (Requisiti per  il  rilascio  dei  certificati  di
          sicurezza o d'idoneita'). - I requisiti  tecnici  necessari
          per ottenere il rilascio dei  certificati  di  sicurezza  o
          d'idoneita' sono determinati dai regolamenti di  esecuzione
          della presente legge". 
           "Art. 35 (Emanazione dei regolamenti di esecuzione). - Con
          decreti del Presidente della Repubblica,  su  proposta  del
          Ministro per  la  marina  mercantile,  di  concerto  con  i
          Ministri competenti,  saranno  emanati  i  regolamenti  per
          l'esecuzione della presente legge per determinare: 
            a) i  requisiti  ai  quali  devono  rispondere  le  navi,
          secondo i loro vari tipo e secondo la specie di navigazione
          e di traffico cui sono adibite,  ai  fini  della  sicurezza
          della navigazione; 
            b) i requisiti ai quali devono  rispondere  le  navi  per
          essere  abilitate  al  trasporto  delle  merci  pericolose,
          nonche' le modalita'  dell'imbarco  e  dello  sbarco  delle
          merci medesime; 
            c) i requisiti ai quali devono  rispondere  le  navi  per
          essere abilitate al trasporto di passeggeri; 
            d) le modalita' per il trasporto di granaglie e di  altri
          carichi scorrevoli". 
           - La convenzione internazionale per la salvaguardia  della
          vita umana in mare (SOLAS), firmata a Londra  nel  1974,  e
          resa esecutiva in Italia con legge 23 maggio 1980, n.  313,
          pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 190  del  12  luglio
          1980,  e'  entrata   in   vigore   l'11   settembre   1980;
          successivamente  e'  stata   rettificata   con   comunicato
          pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 22  del  23  gennaio
          1984. Nella Gazzetta Ufficiale - serie generale  -  n.  296
          del 18 dicembre 1991 e' stato  pubblicato  il  testo  degli
          emendamenti    alla    predetta    convenzione,    adottati
          dall'assemblea dell'IMO con risoluzione MSC 13(57)  dell'11
          aprile 1989 che entreranno in  vigore,  a  norma  dell'art.
          VIII (b) (vii) (2) della convenzione, il 1 febbraio 1992. 
           - Il protocollo e' stato  reso  esecutivo  in  Italia  con
          legge 4 giugno 1982,  n.  438,  pubblicata  nella  Gazzetta
          Ufficiale n. 193 del 15 luglio 1982. 
           - Il testo dell'art. VIII della convenzione internazionale
          per la salvaguardia della vita umana in  mare  che  prevede
          l'entrata in vigore degli  emendamenti  1981  e  1983  alla
          medesima convenzione e' il seguente: 
           "Art. VIII (Modifiche). - a) La presente convenzione  puo'
          essere modificata da una delle  procedure  specificate  nei
          seguenti paragrafi. 
            b)   Modifiche   in   seguito   ad   esame    da    parte
          dell'Organizzazione: 
             i) qualunque modifica proposta da un Governo  contraente
          viene sottoposta al Segretario generale dell'Organizzazione
          che la comunica a tutti i Membri  dell'Organizzazione  e  a
          tutti i Governi contraenti, almeno sei mesi prima che  essa
          venga esaminata; 
             ii) qualunque modifica proposta e comunicata secondo  la
          precedente  procedura,  viene  sottoposta   all'esame   del
          comitato della sicurezza marittima dell'Organizzazione; 
             iii) i Governi contraenti  degli  Stati,  membri  o  non
          membri dell'Organizzazione, sono autorizzati a  partecipare
          alle deliberazioni del Comitato della  sicurezza  marittima
          per l'esame e l'accettazione delle modifiche; 
             iv) le modifiche vengono adottate alla  maggioranza  dei
          due terzi dei Governi contraenti presenti e votanti in seno
          al   Comitato   della   sicurezza    marittima    allargato
          conformemente al comma iii) del presente paragrafo (qui  di
          seguito  chiamato  "Comitato  della   sicurezza   marittima
          allargato") a condizione che almeno un  terzo  dei  Governi
          contraenti sia presente al momento della votazione; 
             v) se le modifiche  vengono  adottate  conformemente  al
          comma iv) del presente paragrafo, esse  vengono  comunicate
          dal  Segretario  generale  dell'Organizzazione  a  tutti  i
          Governi contraenti per l'accettazione; 
             vi) 1) una modifica ad un articolo della  convenzione  o
          al capitolo I del  suo  allegato  e'  considerata  adottata
          quando  viene  accettata  dai   due   terzi   dei   Governi
          contraenti; 
             2) una modifica all'allegato,  fatta  eccezione  per  il
          capitolo I, viene considerata accettata: 
             aa) alla scadenza di un periodo di due anni  dalla  data
          in  cui  viene  comunicata  ai   Governi   contraenti   per
          l'accettazione; 
             bb) alla scadenza di qualsiasi altro  periodo,  che  non
          potra' tuttavia essere inferiore ad un anno, se viene cosi'
          stabilito  al  momento   della   sua   accettazione   dalla
          maggioranza dei due terzi dei Governi contraenti presenti e
          votanti in  seno  al  Comitato  della  sicurezza  marittima
          allargato. 
             Tuttavia, se durante il periodo cosi'  specificato  piu'
          di  un  terzo  dei  Governi  contraenti,  o   dei   Governi
          contraenti le cui flotte mercantili rappresentano in totale
          almeno il 50 per cento del tonnellaggio lordo della  flotta
          mondiale delle navi mercantili,  notificano  al  Segretario
          generale dell'Organizzazione  di  sollevare  una  obiezione
          contro  tale  modifica,   quest'ultima   si   ritiene   non
          accettata; 
             vii) 1) una modifica ad un articolo della convenzione  o
          al  capitolo  I  del  suo  allegato  entra  in  vigore  nei
          confronti dei Governi contraenti che l'hanno accettata  sei
          mesi dopo la data in cui la modifica e' stata accettata, ed
          entra in vigore per ciascun altro  Governo  contraente  che
          l'accetta dopo tale data sei mesi  dopo  l'accettazione  da
          parte di detto Governo; 
             2) una modifica all'allegato,  fatta  eccezione  per  il
          capitolo I, entra in vigore per i  Governi  contraenti,  ad
          eccezione di  quelli  che  hanno  sollevato  una  obiezione
          contro detta modifica in conformita' al sottocomma  vi)  2)
          del presente paragrafo e  che  non  abbiano  ritirato  tale
          obiezione, sei mesi dopo la data  in  cui  la  modifica  e'
          stata accettata. Tuttavia, prima  della  data  fissata  per
          l'entrata in vigore di una modifica, i  Governi  contraenti
          potranno     notificare     al     Segretario      generale
          dell'Organizzazione che non daranno effetto  alla  modifica
          per un periodo non superiore ad un anno  dalla  data  della
          sua entrata in vigore, o per  un  periodo  piu'  lungo,  se
          cosi' viene deciso dalla  maggioranza  dei  due  terzi  dei
          Governi contraenti presenti e votanti in seno  al  Comitato
          della   sicurezza   marittima    allargato    al    momento
          dell'adozione della modifica; 
            c) Modifica con convocazione di una Conferenza: 
             i) su richiesta di un Governo contraente  appoggiata  da
          almeno un terzo dei  Governi  contraenti,  l'Organizzazione
          convoca una conferenza dei Governi contraenti per esaminare
          le modifiche alla presente convenzione; 
             ii) le  modifiche  adottate  da  detta  conferenza  alla
          maggioranza dei due terzi dei Governi contraenti presenti e
          votanti  vengono   comunicate   dal   Segretario   generale
          dell'Organizzazione  a  tutti  i  Governi  contraenti   per
          l'accettazione; 
             iii) a meno che la conferenza non decida altrimenti,  la
          modifica  e'  considerata  accettata  ed  entra  in  vigore
          secondo le procedure previste rispettivamente  agli  alinea
          vi) e vii)  del  paragrafo  b)  del  presente  articolo,  a
          condizione che i riferimenti al  Comitato  della  sicurezza
          marittima allargato in  questi  comma  vengano  considerati
          come riferimenti alla confernza. 
            d) i) un governo contraente che ha accettato una modifica
          all'allegato che e' entrato in  vigore  non  e'  tenuto  ad
          estendere  il  beneficio  della  presente  convenzione  per
          quanto riguarda  un  certificato  rilasciato  ad  una  nave
          battente  bandiera  di  uno  Stato  il  cui  Governo  abbia
          conformemente al sottocomma vii) 2) del  paragrafo  b)  del
          presente articolo, sollevato  una  obiezione  e  non  abbia
          ritirato detta obiezione, ma soltanto nella misura  in  cui
          detto certificato si applica a  dei  punti  previsti  dalla
          modifica in questione; 
             ii) un Governo contraente che ha accettato una  modifica
          all'allegato che e' entrato in  vigore  deve  estendere  il
          beneficio della presente Convenzione per quanto rigaurda un
          certificato rilasciato ad una nave battente bandiera di uno
          Stato  il  cui  Governo  abbia  notificato  al   Segretario
          generale dell'Organizzazione, in conformita' al  sottocomma
          vii 2) del paragrafo  b)  del  presente  articolo,  di  non
          volere dare effetto alla modifica. 
            e)  Salva  disposizione  espressa  contraria,   qualsiasi
          modifica alla presente Convenzione, fatta  in  applicazione
          del presente articolo e che  si  riferisce  alla  struttura
          della nave, e' applicabile solo alle navi la cui chiglia e'
          stata impostata o che si trovano in  equivalente  stato  di
          avanzamento al momento  dell'entrata  in  vigore  di  detta
          modifica, o dopo tale data. 
            f) Le dichiarazioni di accettazione o di obiezione  rela-
          tive ad una modifica comunicate in  virtu'  del  sottocomma
          vii) 2) del paragrafo  b)  del  presente  articolo,  devono
          essere  comunicate  per  iscritto  al  Segretario  generale
          dell'Organizzazione.  Quest'ultimo   informera'   tutti   i
          governi contraenti di  detta  comunicazione  e  della  data
          della sua ricezione. 
            g) Il Segretario generale dell'Organizzazione  informera'
          tutti i Governi contraenti delle modifiche  che  entreranno
          in vigore in virtu' del  presente  articolo  nonche'  della
          data della loro entrata in vigore". 
           - Il comma 1, lettera a),  dell'art.  17  della  legge  n.
          400/1988   (Disciplina   dell'attivita'   di   Governo    e
          ordinamento della Presidenza del  Consiglio  dei  Ministri)
          prevede che con decreto del  Presidente  della  Repubblica,
          previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, sentito il
          parere del Consiglio di Stato che deve  pronunziarsi  entro
          novanta giorni  dalla  richiesta,  possano  essere  emanati
          regolamenti per disciplinare l'esecuzione delle leggi e dei
          decreti legislativi.  Il  comma  4  della  stesso  articolo
          stabilisce che gli anzidetti regolamenti debbano recare  la
          denominazione  di  "regolamento",  siano  adottati   previo
          parere del Consiglio di Stato, sottoposti al visto ed  alla
          registrazione della Corte  dei  conti  e  pubblicati  nella
          Gazzetta Ufficiale.