stai visualizzando l'atto

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 26 novembre 1991, n. 432

Regolamento recante modificazione al decreto del Presidente della Repubblica 19 gennaio 1976 relativo alla determinazione degli uffici del Corpo della guardia di finanza competenti a disporre il collocamento a riposo del personale e la liquidazione del trattamento di quiescenza.

note: Entrata in vigore del decreto: 31/1/1992
nascondi
vigente al 28/04/2024
  • Articoli
  • 1
Testo in vigore dal: 31-1-1992
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
  Visto l'art. 87 della Costituzione;
  Vista la legge 23 aprile 1959, n. 189, e successive modificazioni e
integrazioni, sull'ordinamento del Corpo della guardia di finanza;
  Visto l'art. 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400;
  Visto  il testo unico delle norme sul trattamento di quiescenza dei
dipendenti civili e militari dello Stato, approvato con  decreto  del
Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1092;
  Visto  il decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 1986, n.
189, che ha  approvato  il  regolamento  di  amministrazione  per  la
Guardia di finanza;
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica in data 19 gennaio
1976,  pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 182 del 13 luglio 1976,
relativo alla determinazione degli uffici del Corpo della guardia  di
finanza  competenti a disporre il collocamento a riposo del personale
e la liquidazione del trattamento di quiescenza;
  Visto l'art. 1 del decreto del Presidente della Repubblica in  data
1›  dicembre 1989, n. 403, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 297
del 21 dicembre 1989, con il quale e' stato sostituito, da ultimo, il
primo comma dell'art. 1  del  citato  decreto  del  Presidente  della
Repubblica in data 19 gennaio 1976;
  Vista  la  determinazione  n.  138361/310 in data 7 giugno 1988 del
comandante generale della Guardia di finanza, con la quale  e'  stato
istituito  il centro di aviazione, nella cui struttura opera anche un
ufficio amministrazione, con compiti e responsabilita'  propri  degli
enti   amministrativi   disciplinati   dal   citato   regolamento  di
amministrazione;
  Ritenuta la necessita' di inserire il centro  di  aviazione  tra  i
comandi  del  Corpo  della guardia di finanza indicati all'art. 1 del
citato decreto del Presidente della Repubblica n. 403 del 1989;
  Udito il parere del  Consiglio  di  Stato,  espresso  nell'adunanza
generale del 19 novembre 1990;
  Vista  la  deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella
riunione del 25 ottobre 1991;
  Sulla proposta  del  Presidente  del  Consiglio  dei  Ministri,  di
concerto con i Ministri delle finanze e del tesoro;
                              E M A N A
                      il seguente regolamento:
                               Art. 1.
  1.  Il  primo  comma  dell'art.  1 del decreto del Presidente della
Repubblica in data 19 gennaio 1976, cosi' come sostituito  da  ultimo
dall'art.  1  del decreto del Presidente della Repubblica 1› dicembre
1989, n. 403, relativo alla determinazione  degli  uffici  del  Corpo
della  guardia  di  finanza  competenti  a disporre il collocamento a
riposo del personale e la liquidazione del trattamento di quiescenza,
e' sostituito dal seguente:
  "Per i sottufficiali e militari di truppa della Guardia di finanza,
nonche' per  gli  operai  dello  Stato  in  servizio  nel  Corpo,  la
competenza  a  provvedere al collocamento a riposo per raggiungimento
del  limite  di  eta'  e  a  liquidare  il  relativo  trattamento  di
quiescenza,  secondo  quanto disposto dall'art. 154, primo comma, del
decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1092, e'
devoluta ai comandi di zona, di legione territoriale, dell'Accademia,
della  scuola  sottufficiali,  della  legione  allievi,  del  reparto
autonomo  centrale  e  della  scuola di polizia tributaria nonche' al
centro di aviazione ed  agli  enti  considerati  tali  ai  sensi  del
regolamento  di amministrazione, approvato con decreto del Presidente
della Repubblica 20 marzo  1986,  n.  189,  che  hanno  in  forza  il
suddetto personale.".
  Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito
nella  Raccolta  ufficiale  degli  atti  normativi  della  Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo
osservare.
   Dato a Roma, addi' 26 novembre 1991
                               COSSIGA
                                  ANDREOTTI, Presidente del Consiglio
                                  dei Ministri
                                  FORMICA, Ministro delle finanze
                                  CARLI, Ministro del tesoro
Visto, il Guardasigilli: MARTELLI
 Registrato alla Corte dei conti l'8 gennaio 1992
 Atti di Governo, registro n. 84, foglio n. 13
          AVVERTENZA:
             Il testo delle note qui pubblicato e' stato  redatto  ai
          sensi  dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico approvato
          con decreto del Presidente  della  Repubblica  28  dicembre
          1985,  n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle
          disposizioni di legge modificate o alle quali e' operato il
          rinvio. restano invariati il  valore  e  l'efficacia  degli
          atti legislativi qui trascritti.
          Note alle premesse:
             - L'art. 87, comma quinto, della Costituzione conferisce
          al  Presidente  della Repubblica il potere di promulgare le
          leggi e di emanare i decreti aventi valore di  legge  ed  i
          regolamenti.
             -  Il  comma  1  dell'art.  17  della  legge n. 400/1988
          (Disciplina dell'attivita' di Governo e  ordinamento  della
          Presidenza  del  Consiglio  dei  Ministri)  prevede che con
          decreto   del   Presidente   della    Repubblica,    previa
          deliberazione del Consiglio dei Ministri, sentito il parere
          del  Consiglio di Stato che deve pronunziarsi entro novanta
          giorni dalla richiesta, possano essere emanati  regolamenti
          per:
               a) l'esecuzione delle leggi e dei decreti legislativi;
               b)  l'attuazione  e  l'integrazione  delle leggi e dei
          decreti legislativi recanti  norme  di  principio,  esclusi
          quelli   relativi   a  materie  riservate  alla  competenza
          regionale;
               c) le materie in cui manchi la disciplina da parte  di
          leggi  o  di  atti aventi forza di legge, sempre che non si
          tratti di materie comunque riservate alla legge;
               d)   l'organizzazione   ed   il   funzionamento  delle
          amministrazioni pubbliche secondo le  disposizioni  dettate
          dalla legge;
               e) l'organizzazione del lavoro ed i rapporti di lavoro
          dei pubblici dipendenti in base agli accordi sindacali.
             Il  comma  4  dello  stesso  articolo stabilisce che gli
          anzidetti regolamenti debbano recare  la  denominazione  di
          "regolamento",  siano  adottati previo parere del Consiglio
          di Stato, sottoposti al visto ed alla  registrazione  della
          Corte dei conti e pubblicati nella Gazzetta Ufficiale.
             - Per il testo vigente dell'art. 1 del D.P.R. 19 gennaio
          1976 si veda in nota all'art. 1.
          Note all'art. 1:
             -  Il testo dell'art. 1 del D.P.R. 19 gennaio 1976, gia'
          modificato, da ultimo, dal D.P.R. 1› dicembre 1989, n. 403,
          come ulteriormente modificato dal presente decreto,  e'  il
          seguente:
             "Art.  1.  -  Per  i  sottufficiali e militari di truppa
          della Guardia di finanza,  nonche'  per  gli  operai  dello
          Stato  in servizio nel Corpo, la competenza a provvedere al
          collocamento a riposo per raggiungimento del limite di eta'
          e  a  liquidare  il  relativo  trattamento  di  quiescenza,
          secondo  quanto  disposto  dall'art.  154, primo comma, del
          decreto del Presidente della Repubblica 29  dicembre  1973,
          n.  1092,  e'  devoluta  ai  comandi  di  zona,  di legione
          territoriale, dell'Accademia, della  scuola  sottufficiali,
          della  legione  allievi,  del  reparto  autonomo centrale e
          della scuola di polizia tributaria  nonche'  al  centro  di
          aviazione  ed  agli  enti  considerati  tali  ai  sensi del
          regolamento di amministrazione, approvato con  decreto  del
          Presidente  della  Repubblica  20  marzo  1986, n. 189, che
          hanno in forza il suddetto personale.
             Ai  predetti  comandi  e'  devoluta  la   competenza   a
          liquidare   il  trattamento  normale  di  quiescenza  degli
          ufficiali della Guardia di  finanza  in  forza  presso  gli
          stessi, esclusi gli ufficiali generali e i colonnelli.
             Spetta  altresi'  ai  medesimi  comandi  di liquidare il
          trattamento normale di quiescenza  del  personale  indicato
          nel  primo  comma,  che  sia cessato dal servizio per causa
          diversa dal raggiungimento del limite di eta'".
             - L'art. 154, primo comma, del testo unico approvato con
          D.P.R. n.  1092/1973 cosi' recita: "Per il personale  degli
          uffici   periferici   la   competenza   a   provvedere   al
          collocamento a riposo per raggiungimento del limite di eta'
          e a liquidare il  relativo  trattamento  di  quiescenza  e'
          devoluta,  per ogni amministrazione, all'ufficio periferico
          con circoscrizione provinciale o  superiore;  nei  casi  di
          cessazione    dal    servizio   per   causa   diversa   dal
          raggiungimento  del  limite  di  eta',  il  trattamento  di
          quiescenza     normale     e'     liquidato    dall'ufficio
          precedentemente  indicato  in  base  al  provvedimento   di
          cessazione  dal  servizio  trasmesso dall'organo competente
          ovvero in base a una sentenza della  Corte  dei  conti  che
          dichiari  essersi  verificate le condizioni previste per il
          diritto a detto trattamento".