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DECRETO-LEGGE 7 gennaio 1992, n. 5

Autorizzazione di spesa per la perequazione del trattamento economico dei sottufficiali dell'Arma dei carabinieri in relazione alla sentenza della Corte costituzionale n. 277 del 3-12 giugno 1991 e all'esecuzione di giudicati, nonchè perequazione dei trattamenti economici relativi al personale delle corrispondenti categorie delle altre forze di polizia.

note: Entrata in vigore del decreto: 8/1/1992.
Decreto-Legge convertito con modificazioni dalla L. 06 marzo 1992, n. 216 (in G.U. 07/03/1992, n.56).
(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 17/05/1994)
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Testo in vigore dal: 17-5-1994
aggiornamenti all'articolo
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 
  Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione; 
  Vista la sentenza della Corte costituzionale del 3-12 giugno  1991,
n.  277,  sulla  corrispondenza  funzionale  delle  qualifiche  degli
ispettori  della  Polizia  di  Stato  con  gradi  dei   sottufficiali
dell'Arma dei carabinieri; 
  Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri,  adottata  nella
riunione del 28 dicembre 1991; 
  Ritenuta  la  straordinaria  necessita'  ed  urgenza  di  perequare
conseguentemente i trattamenti  retributivi  del  predetto  personale
dell'Arma  dei  carabinieri,  in  esecuzione  anche   dei   giudicati
formatisi nella materia; 
  Ritenuta, altresi', la necessita' di provvedere  alla  perequazione
economica per  le  corrispondenti  categorie  delle  altre  forze  di
polizia; 
  Sulla proposta del Presidente del  Consiglio  dei  Ministri  e  dei
Ministri della difesa e dell'interno, di concerto con i Ministri  del
bilancio  e  della  programmazione  economica,  del  tesoro  e  delle
finanze; 
                              E m a n a 
                     il seguente decreto-legge: 
                               Art. 1. 
  1. E'  autorizzata  la  spesa  per  la  definizione  degli  effetti
economici della sentenza della Corte costituzionale n. 277  del  3-12
giugno 1991 e del Consiglio di Stato n. 986/91 del 26 novembre  1991,
nonche' della sentenza del TAR-Lazio  n.  1219  del  9  luglio  1991,
concernenti  la   equiparazione   del   trattamento   economico   dei
sottufficiali dell'Arma dei carabinieri e del Corpo della guardia  di
finanza agli ispettori della Polizia di Stato. 
  2. Al relativo onere, limitatamente ai sottufficiali dell'Arma  dei
carabinieri, valutato in lire 80.000 milioni per  il  1992,  in  lire
260.000 milioni per il 1993, in lire 270.000 milioni per il 1994,  in
lire 230.000 milioni  per  il  1995  ed  in  lire  80.000  milioni  a
decorrere dal 1996, si provvede mediante riduzione dello stanziamento
iscritto, ai fini del bilancio triennale 1992-1994, al capitolo  6856
dello stato  di  previsione  del  Ministero  del  tesoro  per  l'anno
finanziario 1992, all'uopo utilizzando  lo  specifico  accantonamento
"Applicazione  della  sentenza  Corte  costituzionale   n.   277/1991
sull'equiparazione degli  appartenenti  all'Arma  dei  carabinieri  a
quelli della Polizia di Stato". 
  3. Il Ministro del tesoro e' autorizzato ad apportare,  con  propri
decreti, le variazioni di bilancio occorrenti  per  l'attuazione  del
presente decreto. ((3)) 
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AGGIORNAMENTO (3) 
  Il D.L. 16 maggio 1994, n. 290, convertito con modificazioni  dalla
L. 15 luglio 1994, n. 443, ha disposto (con l'art. 4,  comma  1)  che
"L'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1 del decreto-legge  7
gennaio 1992, n. 5, convertito,  con  modificazioni,  dalla  legge  6
marzo 1992, n. 216, deve intendersi, nell'ambito  degli  stanziamenti
ivi  previsti,  riferita  a  tutti  i  sottufficiali  dell'Arma   dei
carabinieri e del Corpo della guardia di finanza,  anche  per  quanto
attiene le competenze arretrate e le modalita' di  pagamento  di  cui
all'articolo 2, comma 2, del decreto stesso."