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LEGGE 23 dicembre 1991, n. 423

Disposizioni a favore dei cittadini jugoslavi appartenenti alla minoranza italiana.

note: Entrata in vigore della legge: 8/1/1992
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vigente al 27/04/2024
Testo in vigore dal: 8-1-1992
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
                              PROMULGA
la seguente legge:
                               Art. 1.
  1.  I  cittadini  jugoslavi  appartenenti  alla minoranza italiana,
costretti a lasciare il loro Paese per eventi bellici o per motivi di
guerra civile, possono chiedere, entro otto giorni dal loro  ingresso
in  Italia,  alle  competenti  autorita' un permesso straordinario di
soggiorno,  fornendo  ogni  utile  elemento   concernente   la   loro
appartenenza alle relative comunita' locali italiane.
  2.  Il  permesso  straordinario  di  soggiorno  e'  rilasciato  con
validita' non superiore a un anno,  previo  parere  favorevole  della
Commissione  di  cui  all'articolo 2 del decreto del Presidente della
Repubblica  15  maggio  1990,  n.  136.  Tale  parere  si   considera
favorevole  se non espresso entro trenta giorni dalla richiesta della
questura. Il parere non e' necessario se sulla  base  degli  elementi
forniti risulti adeguatamente dimostrata la suddetta appartenenza.
  3.  Il  permesso straordinario di soggiorno e' revocato ove risulti
emesso in base  a  documentazioni,  certificazioni,  dichiarazioni  o
informazioni false, errate o gravemente incomplete.
          AVVERTENZA:
             Il  testo delle note qui' pubblicato e' stato redatto ai
          sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico approvato  con
          decreto  del  Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985,
          n. 1092, al  solo  fine  di  facilitare  la  lettura  delle
          disposizioni  di  legge  alle  quali  e' operato il rinvio.
          Restano  invariati  il  valore  e  l'efficacia  degli  atti
          legislativi qui trascritti.
           Nota all'art. 1:
            -   Il   testo   dell'art.   2  del  D.P.R.  n.  136/1990
          (Regolamento per l'attuazione dell'art.  1,  comma  2,  del
          D.L.   30   dicembre   1989,   n.   416,   convertito,  con
          modificazioni, dalla legge 28  febbraio  1990,  n.  39,  in
          materia  di riconoscimento dello status di rifugiato) e' il
          seguente:
             "Art.  2.  -  1.  La   Commissione   centrale   per   il
          riconoscimento  dello  status  di rifugiato e' nominata con
          decreto del  Presidente  del  Consiglio  dei  Ministri,  su
          proposta congiunta dei Ministri dell'interno e degli affari
          esteri. Essa e' presieduta da un prefetto ed e' composta da
          un  funzionario  dirigente in servizio presso la Presidenza
          del Consiglio dei Ministri, da un funzionario del Ministero
          degli  affari  esteri  con  qualifica   non   inferiore   a
          consigliere  di  legazione, da due funzionari del Ministero
          dell'interno, di cui uno appartenente al Dipartimento della
          pubblica sicurezza  ed  uno  alla  Direzione  generale  dei
          servizi   civili,  con  qualifica  non  inferiore  a  primo
          dirigente o equiparata,  Alle  riunioni  della  Commissione
          partecipa,  con  funzioni consultive, un rappresentante del
          Delegato in  Italia  dell'Alto  Commissario  delle  Nazioni
          Unite per i rifugiati.
             2.  Con  i  criteri  di cui al comma 1 il Presidente del
          Consiglio dei Ministri puo' costituire piu'  sezioni  anche
          pe  aree  geografiche  di  provenienza  dei  richiedenti il
          riconoscimento.
             3. Nell'ipotesi  in  cui  siano  state  costituite  piu'
          sezioni,  e'  istituito altresi' un consiglio di presidenza
          composto dai presidenti delle singole sezioni e  presieduto
          dal presidente della prima sezione.
             4.  Il  consiglio  di  presidenza fissa le direttive e i
          criteri di massima per le attivita' delle sezioni.
             5.  Ciascuna  amministrazione  interessata  designa   un
          supplente per ogni componente spettantele nella Commissione
          e nelle sezioni".