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DECRETO-LEGGE 31 dicembre 1991, n. 418

Modifica del termine in materia di giudizio disciplinare nei confronti di magistrati ordinari.

note: Entrata in vigore del decreto: 03/01/1992.
Decreto-Legge convertito dalla L. 24 febbraio 1992, n. 173 (in G.U. 28/02/1992, n.49).
(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 28/02/1992)
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vigente al 28/04/2024
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Testo in vigore dal: 3-1-1992
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
  Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;
  Ritenuta la straordinaria necessita' ed urgenza di provvedere  alla
proroga del termine di cui all'articolo 17 del decreto legislativo 28
luglio 1989, n. 273;
  Vista  la  deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella
riunione del 28 dicembre 1991;
  Sulla proposta del Presidente del  Consiglio  dei  Ministri  e  del
Ministro di grazia e giustizia;
                              E M A N A
                     il seguente decreto-legge:
                               Art. 1.
  1.  Nell'articolo  17,  comma  1, del decreto legislativo 28 luglio
1989, n. 273, le parole: "e comunque non oltre due anni dalla entrata
in vigore del codice  di  procedura  penale"  sono  sostituite  dalle
seguenti:  "e comunque non oltre tre anni dalla entrata in vigore del
codice di procedura penale". Tale  disposizione  ha  effetto  dal  25
dicembre 1991.