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LEGGE 31 dicembre 1991, n. 415

Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 1992).

note: Entrata in vigore della legge: 31/12/1991 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 11/07/1992)
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vigente al 28/04/2024
  • Allegati
Testo in vigore dal: 31-12-1991
  La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della  Repubblica  hanno
approvato; 
 
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 
 
                              PROMULGA 
                         la seguente legge: 
 
                               Art. 1. 
 
  1. Per l'anno 1992, il limite massimo del saldo netto da finanziare
resta determinato in termini di competenza in lire 117.427  miliardi,
al netto di lire 7.500 miliardi per  la  regolazione  in  titoli  dei
crediti d'imposta. Tenuto  conto  delle  operazioni  di  rimborso  di
prestiti, il livello massimo del ricorso al  mercato  finanziario  di
cui  all'articolo  11  della  legge  5  agosto  1978,  n.  468,  come
sostituito dall'articolo 5 della legge 23 agosto 1988, n. 362  -  ivi
compreso l'indebitamento all'estero per un  importo  complessivo  non
superiore  a  lire  4.000  miliardi  relativo   ad   interventi   non
considerati nel bilancio di previsione per il 1992 -  resta  fissato,
in termini  di  competenza,  in  lire  248.527  miliardi  per  l'anno
finanziario 1992. 
  2. Per gli anni 1993 e 1994 il limite massimo del  saldo  netto  da
finanziare del bilancio pluriennale a  legislazione  vigente,  tenuto
conto  degli  effetti   della   presente   legge,   e'   determinato,
rispettivamente, in lire 144.740 miliardi ed in lire 159.490 miliardi
al netto di lire 7.500 miliardi per l'anno  1993  e  di  lire  10.000
miliardi per l'anno 1994 per la  regolazione  in  titoli  di  crediti
d'imposta; il livello massimo del ricorso al mercato e'  determinato,
rispettivamente,  in  lire  242.540  miliardi  ed  in  lire   278.890
miliardi. Per il bilancio programmatico degli anni 1993  e  1994,  il
limite  massimo  del  saldo  netto  da  finanziare  e'   determinato,
rispettivamente, in lire 102.900 miliardi ed in lire 79.000  miliardi
ed  il  livello  massimo  del  ricorso  al  mercato  e'  determinato,
rispettivamente,  in  lire  200.700  miliardi  ed  in  lire   198.400
miliardi. 
          Avvertenza: 
             Il testo delle note qui pubblicato e' stato  redatto  ai
          sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico approvato  con
          decreto del Presidente della Repubblica 28  dicembre  1985,
          n. 1092, al  solo  fine  di  facilitare  la  lettura  delle
          disposizioni di legge alle  quali  e'  operato  il  rinvio.
          Restano  invariati  il  valore  e  l'efficacia  degli  atti
          legislativi qui trascritti: 
          Nota all'art. 1: 
             - La legge n. 468/1978 reca: "Riforma di alcune norme di
          contabilita' generale dello Stato in materia di  bilancio".
          Si trascrive il testo del relativo art. 11, come sostituito
          dall'art. 5 della legge n. 362/1988: 
             "Art. 11 (Legge  finanziaria).  -  1.  Il  Ministro  del
          tesoro, di concerto con il Ministro del  bilancio  e  della
          programmazione economica e con il Ministro  delle  finanze,
          presenta al Parlamento, entro  il  mese  di  settembre,  il
          disegno di legge finanziaria. 
             2. La legge finanziaria, in coerenza con  gli  obiettivi
          di cui al comma  2  dell'art.  3,  dispone  annualmente  il
          quadro di riferimento finanziario per il  periodo  compreso
          nel  bilancio  pluriennale  e  provvede,  per  il  medesimo
          periodo, alla regolazione annuale delle grandezze  previste
          dalla legislazione vigente al fine di adeguarne gli effetti
          finanziari agli obiettivi. 
             3.  La  legge  finanziaria  non  puo'  introdurre  nuove
          imposte, tasse e contributi,  ne'  puo'  disporre  nuove  o
          maggiori  spese,  oltre  a  quanto  previsto  dal  presente
          articolo. Essa contiene: 
               a) le variazioni delle  aliquote  delle  detrazioni  e
          degli  scaglioni,  le  altre  misure  che  incidono   sulla
          determinazione del  quantum  della  prestazione,  afferenti
          imposte indirette, tasse, canoni, tariffe e  contributi  in
          vigore, con effetto, di norma, dal 1› gennaio dell'anno cui
          essa si riferisce,  nonche'  le  correzioni  delle  imposte
          conseguenti all'andamento dell'inflazione; 
               b)  il  livello  massimo  del   ricorso   al   mercato
          finanziario e del saldo netto da finanziare in  termini  di
          competenza,  per  ciascuno  degli  anni   considerati   dal
          bilancio pluriennale,  comprese  le  eventuali  regolazioni
          contabili pregresse specificamente indicate; 
               c) la determinazione,  in  apposita  tabella,  per  le
          leggi che dispongono spese a carattere  pluriennale,  delle
          quote  destinate  a  gravare   su   ciascuno   degli   anni
          considerati; 
               d) la determinazione, in apposita tabella, della quota
          da  iscrivere  nel  bilancio   di   ciascuno   degli   anni
          considerati dal bilancio pluriennale per le leggi di  spesa
          permanente la cui quantificazione e'  rinviata  alla  legge
          finanziaria; 
               e)  la  determinazione,  in  apposita  tabella,  delle
          riduzioni, per ciascuno degli anni considerati dal bilancio
          pluriennale, di autorizzazioni legislative di spesa; 
               f) gli stanziamenti di spesa, in apposita tabella, per
          il rifinanziamento, per non  piu'  di  un  anno,  di  norme
          vigenti che prevedono interventi di sostegno  dell'economia
          classificati fra le spese in conto capitale; 
               g) gli importi dei fondi speciali  previsti  dall'art.
          11- bis e le corrispondenti tabelle; 
               h)  l'importo  complessivo   massimo   destinato,   in
          ciascuno degli anni compresi nel bilancio  pluriennale,  al
          rinnovo  dei  contratti  del  pubblico  impiego,  a   norma
          dell'art. 15 della legge 29 marzo  1983,  n.  93,  ed  alle
          modifiche  del  trattamento  economico  e   normativo   del
          personale  dipendente  da  pubbliche  amministrazioni   non
          compreso nel regime contrattuale; 
               i) altre regolazioni meramente  quantitative  rinviate
          alla legge finanziaria dalle leggi vigenti. 
             4. La legge  finanziaria  indica  altresi'  quale  quota
          delle nuove o maggiori entrate per  ciascun  anno  compreso
          nel bilancio pluriennale non puo' essere utilizzata per  la
          copertura di nuove o maggiori spese. 
             5. In  attuazione  dell'art.  81,  quarto  comma,  della
          Costituzione,  la  legge  finanziaria  puo'  disporre,  per
          ciascuno degli  anni  compresi  nel  bilancio  pluriennale,
          nuove o maggiori spese correnti,  riduzioni  di  entrata  e
          nuove finalizzazioni nette da iscrivere, ai sensi dell'art.
          11-bis, nel fondo speciale di parte  corrente,  nei  limiti
          delle nuove o maggiori entrate tributarie,  extratributarie
          e   contributive   e   delle   riduzioni   permanenti    di
          autorizzazioni di spesa corrente. 
             6.  In  ogni  caso,  ferme  restando  le  modalita'   di
          copertura di cui al comma 5,  le  nuove  o  maggiori  spese
          disposte con la legge finanziaria non possono concorrere  a
          determinare tassi di evoluzione delle spese  medesime,  sia
          correnti che in conto capitale, incompatibili con le regole
          determinate, ai sensi dell'art. 3, comma 2, lettera e), nel
          documento  di  programmazione  economico-finanziaria,  come
          deliberato dal Parlamento".