stai visualizzando l'atto

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 29 ottobre 1991, n. 407

Regolamento recante l'istituzione delle delegazioni di spiaggia di Scario e Maruggio.

note: Entrata in vigore del decreto: 27/03/1992
nascondi
vigente al 29/04/2024
  • Allegati
Testo in vigore dal: 27-3-1992
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 
  Visto l'art. 87 della Costituzione; 
  Vista la tabella delle  circoscrizioni  territoriali  della  Marina
mercantile, approvata con decreto del Presidente della  Repubblica  9
agosto 1956, n. 1250; 
  Visto l'art. 16 del codice della navigazione, approvato  con  regio
decreto 30 marzo 1942, n. 327; 
  Visti gli articoli 1 e  2  del  regolamento  per  l'esecuzione  del
codice  della  navigazione  (navigazione  marittima),  approvato  con
decreto del Presidente della Repubblica 15 febbraio 1952, n. 328; 
  Visto l'art. 17, comma 1, lettera d), della legge 23  agosto  1988,
n. 400; 
  Ritenuta la necessita' di apportare modifiche  alle  circoscrizioni
territoriali  della  Marina  mercantile  per  adeguare  le  strutture
periferiche  dell'Amministrazione  marittima  alle   nuove   esigenze
locali, istituendo nuove delegazioni di spiaggia; 
  Udito il parere del Consiglio di  Stato,  espresso  nella  adunanza
generale del 25 luglio 1991; 
  Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri,  adottata  nella
riunione del 25 ottobre 1991; 
  Sulla proposta del Ministro della marina  mercantile,  di  concerto
con i Ministri di grazia e giustizia, della difesa e del tesoro; 
                 E M A N A il seguente regolamento: 
                               Art. 1. 
  1. Sono istituite le delegazioni di spiaggia di Scario e Maruggio e
assumono le corrispondenti denominazioni. 
            AVVERTENZA: 
            Il testo delle note qui pubblicato e'  stato  redatto  ai
          sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico approvato  con
          decreto del Presidente della Repubblica 28  dicembre  1985,
          n. 1092, al  solo  fine  di  facilitare  la  lettura  delle
          disposizioni di legge alle  quali  e'  operato  il  rinvio.
          Restano  invariati  il  valore  e  l'efficacia  degli  atti
          legislativi qui trascritti. 
          Note alle premesse: 
             - L'art. 87, comma quinto, della Costituzione conferisce
          al Presidente della Repubblica il potere di  promulgare  le
          leggi e di emanare i decreti aventi valore di  legge  ed  i
          regolamenti. 
             - Il D.P.R. n. 1250/1956, che approva la  tabella  delle
          circoscrizioni territoriali  della  Marina  mercantile,  e'
          pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 288 del 13  novembre
          1956. 
             - Il testo dell'art. 16 del codice della navigazione  e'
          il seguente: 
             "Art. 16 (Circoscrizione del litorale del Regno).  -  Il
          litorale del Regno e' diviso in  zone  marittime;  le  zone
          sono suddivise in compartimenti e questi in circondari. 
             Alla  zona  e'  preposto  un  direttore  marittimo,   al
          compartimento un capo del compartimento, al circondario  un
          capo del circondario. Nell'ambito del compartimento in  cui
          ha sede l'ufficio della direzione marittima,  il  direttore
          marittimo e' anche capo del compartimento. Nell'ambito  del
          circondario in cui ha sede l'ufficio del compartimento,  il
          capo del compartimento e' anche capo del circondario. 
             Negli approdi di maggiore importanza in  cui  non  hanno
          sede ne' l'ufficio  del  compartimento  ne'  l'ufficio  del
          circondario  sono  istituiti  uffici  locali  di  porto   o
          delegazioni   di    spiaggia,    dipendenti    dall'ufficio
          circondariale. 
             Il capo del compartimento, il capo del circondario  e  i
          capi  degli  altri   uffici   marittimi   dipendenti   sono
          comandanti del porto o dell'approdo in cui hanno sede". 
             - Gli articoli 1 e 2 del  regolamento  per  l'esecuzione
          del codice della navigazione (navigazione marittima), 
          approvato con D.P.R. n. 328/1952, sono cosi' formulati: 
             "Art. 1  (Circoscrizioni).  -  La  determinazione  delle
          circoscrizioni marittime di cui all'art. 10  del  codice  e
          della loro estensione territoriale lungo il litorale  dello
          Stato e' fatta con decreto del Presidente della Repubblica. 
             Con decreto del Presidente della Repubblica e'  altresi'
          stabilita, agli effetti previsti  dal  codice  e  da  altre
          leggi o regolamenti, la ripartizione del territorio interno
          dello Stato rispetto alle circoscrizioni marittime. 
             Art.  2  (Denominazione  degli  uffici   marittimi).   -
          L'ufficio della  zona  marittima  e'  denominato  direzione
          marittima,  l'ufficio  del  compartimento  capitaneria   di
          porto,  l'ufficio  del  circondario  ufficio  circondariale
          marittimo. 
             Gli uffici che sono istituiti negli approdi di  maggiore
          importanza  in  cui  non  hanno  sede  ne'  l'ufficio   del
          compartimento ne' l'ufficio del circondario sono denominati
          ufficio locale marittimo o delegazione di spiaggia". 
             - Il comma 1, lettera d), dell'art. 17  della  legge  n.
          400/1988   (Disciplina   dell'attivita'   di   Governo    e
          ordinamento della Presidenza del  Consiglio  dei  Ministri)
          prevede che con decreto del  Presidente  della  Repubblica,
          previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, sentito il
          parere del Consiglio di Stato che deve  pronunziarsi  entro
          novanta giorni  dalla  richiesta,  possano  essere  emanati
          regolamenti per l'organizzazione ed il funzionamento  delle
          amministrazioni pubbliche secondo le  disposizioni  dettate
          dalla legge. Il comma 4 dello  stesso  articolo  stabilisce
          che   gli   anzidetti   regolamenti   debbano   recare   la
          denominazione  di  "regolamento",  siano  adottati   previo
          parere del Consiglio di Stato, sottoposti al visto ed  alla
          registrazione della Corte  dei  conti  e  pubblicati  nella
          Gazzetta Ufficiale.