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DECRETO LEGISLATIVO 19 dicembre 1991, n. 406

Attuazione della direttiva n. 89/440/CEE in materie di procedure di aggiudicazione degli appalti di lavori pubblici.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 25/06/2008)
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Testo in vigore dal: 11-1-1992
al: 12-5-2000
aggiornamenti all'articolo
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 
  Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione; 
  Visto l'art. 12 della legge  29  dicembre  1990,  n.  428,  recante
delega al Governo per l'attuazione  della  direttiva  89/440/CEE  del
Consiglio in materia di procedure di aggiudicazione degli appalti  di
lavori pubblici; 
  Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri,  adottata  nella
riunione del 21 maggio 1991; 
  Acquisito il parere delle competenti commissioni della  Camera  dei
deputati e del Senato della Repubblica; 
  Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri,  adottata  nella
riunione del 2 agosto 1991; 
  Sulla proposta del Ministro per il  coordinamento  delle  politiche
comunitarie, di concerto con  i  Ministri  degli  affari  esteri,  di
grazia e giustizia, del tesoro, dei lavori pubblici,  dell'interno  e
per le riforme istituzionali e gli affari regionali; 
                                EMANA 
                  il seguente decreto legislativo: 
                               Art. 1 
                      (Ambito di applicazione) 
  1. Il presente decreto disciplina  l'affidamento,  sotto  qualsiasi
forma, di lavori pubblici per importo pari o superiore a 5 milioni di
E.C.U., IVA esclusa, da parte di una amministrazione aggiudicatrice. 
  2. Ai fini del presente decreto sono amministrazioni aggiudicatrici
lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e  Bolzano,  le
province, i comuni, gli altri enti locali, gli  enti  pubblici  e  le
associazioni fra i soggetti anzidetti. 
  3. Il controvalore in moneta nazionale dell'unita' di conto europea
da assumere a base per la  determinazione  dell'importo  indicato  al
comma 1 ha effetto  per  due  anni  a  decorrere  dal  primo  gennaio
successivo alla data della sua pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale
delle Comunita' europee; il  controvalore  e',  altresi',  pubblicato
sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica a cura  del  Ministero  del
Tesoro. 
  4. Le leggi emanate dalle regioni a statuto ordinario nelle materie
di propria competenza devono rispettare le disposizioni contenute nel
presente decreto in materia di  pubblicita'  degli  appalti  e  delle
concessioni e di contenuto del bando, di requisiti per concorrere, di
divieto di  prescrizioni  tecniche  di  effetto  discriminatorio,  di
ammissibilita' di offerte da  parte  di  associazioni  temporanee  di
imprese e consorzi anche in forma di societa', nonche' di criteri  di
aggiudicazione degli appalti e delle concessioni e  di  comunicazione
degli  atti  agli  organi  della  Comunita'  economica  europea,   ai
candidati ed agli offerenti. 
          AVVERTENZA:
          Il  testo  delle  note  qui  pubblicato e' stato redatto ai
          sensi dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico  approvato
          con  decreto  del  Presidente  della Repubblica 28 dicembre
          1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura  delle
          disposizioni di legge modificate o alle quali e' operato il
          rinvio.
          Restano  invariati  il  valore  e  l'efficacia  degli  atti
          legislativi qui trascritti.
          Note alle premesse:
          - L'art. 76 della Costituzione regola la delega al  Governo
          dell'esercizio  della funzione legislativa e stabilisce che
          essa  non  puo'  avvenire  se  non  con  determinazione  di
          principi  e criteri direttivi e soltanto per tempo limitato
          e per oggetti definiti.
          - L'art. 87, comma quinto, della Costituzione conferisce al
          Presidente della Repubblica  il  potere  di  promulgare  le
          leggi  e  di  emanare  i decreti aventi valore di legge e i
          regolamenti.
          -  La   legge   n.   428/1990   reca:   "Disposizioni   per
          l'adempimento   di   obblighi  derivanti  dall'appartenenza
          dell'Italia alle Comunita' europee (legge  comunitaria  per
          il 1990)". Si trascrive il testo del relativo art. 12:
          "Art. 12 (Appalti di lavori pubblici: criteri di delega). -
          1.    L'attuazione della direttiva del Consiglio 89/440/CEE
          comportera' una disciplina sostitutiva della legge 8 agosto
          1977, n. 584, conforme alle modificazioni  che  sono  state
          apportate  alla  direttiva  del  Consiglio  71/305/CEE.  In
          particolare:
          a) sara' regolata conformemente  alla  procedura  negoziata
          prevista  dalla  direttiva  e sara' applicata nei soli casi
          consentiti  dalla  direttiva  medesima  l'aggiudicazione  a
          trattativa privata;
          b)   sara'   prevista,   fino   al  31  dicembre  1992,  la
          possibilita'  di  deroga  alla   procedura   ordinaria   di
          esclusione  delle offerte anomale, alle condizioni e con le
          modalita' consentite dalla direttiva;
          c) sara' esercitata la facolta' di  applicare  fino  al  31
          dicembre  1992  quelle disposizioni particolari finalizzate
          alla riduzione delle disparita' regionali e alla promozione
          dell'occupazione nelle regioni meno favorite o  colpite  da
          declino   industriale,  alle  condizioni  consentite  dalla
          direttiva.
          2. Resta ferma l'applicazione di  altre  normative  vigenti
          per  gli  appalti  di  lavori  pubblici  non  soggetti alla
          disciplina comunitaria".