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DECRETO LEGISLATIVO 12 dicembre 1991, n. 400

Modifica dei termini per la definizione dei procedimenti ancora in fase di istruzione formale.

note: Entrata in vigore del decreto: 19/12/1991
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vigente al 28/04/2024
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Testo in vigore dal: 19-12-1991
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
  Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;
  Visto l'art. 7 della legge 16 febbraio 1987, n. 81, recante  delega
legislativa  al  Governo  della Repubblica per l'emanazione del nuovo
codice di procedura penale;
  Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri,  adottata  nella
riunione del 31 ottobre 1991;
  Visto  il  conforme  parere  reso  in  data  28 novembre 1991 dalla
commissione parlamentare istituita a norma dell'art. 8  della  citata
legge n. 81 del 1987;
  Vista  la  deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella
riunione del 4 dicembre 1991;
  Sulla proposta del Ministro di grazia e giustizia;
                              E M A N A
                  il seguente decreto legislativo:
                               Art. 1.
  1. Nel comma 3 dell'art. 242  del  decreto  legislativo  28  luglio
1989, n. 271, come da ultimo sostituito dall'art. 1, comma 1, lettera
b), del decreto legislativo 17 ottobre 1990, n. 293, le parole: "alla
data del 31 dicembre 1991" sono sostituite dalle seguenti: "alla data
del 23 ottobre 1992".
          AVVERTENZA:
             Il  testo  delle note qui pubblicato e' stato redatto ai
          sensi dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico  approvato
          con  decreto  del  Presidente  della Repubblica 28 dicembre
          1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura  delle
          disposizioni di legge modificate o alle quali e' operato il
          rinvio.  Restano  invariati  il  valore e l'efficacia degli
          atti legislativi qui trascritti.
          Note alle premesse:
             - L'art. 76  della  Costituzione  regola  la  delega  al
          Governo   dell'esercizio   della   funzione  legislativa  e
          stabilisce  che  essa  non  puo'  avvenire   se   non   con
          determinazione  di  principi e criteri direttivi e soltanto
          per tempo limitato e per oggetti definiti.
             - L'art. 87, comma quinto, della Costituzione conferisce
          al Presidente della Repubblica il potere di  promulgare  le
          leggi  e  di  emanare  i decreti aventi valore di legge e i
          regolamenti.
             - Il testo degli articoli 7 e 8 della legge  n.  81/1987
          e' il seguente:
             "Art.  7. - 1. Entro tre anni dell'entrata in vigore del
          nuovo  codice  di  procedura  penale,  il   Governo   della
          Repubblica   puo'   emanare   disposizioni   integrative  e
          correttive, nel rispetto dei principi e  criteri  direttivi
          fissati  dagli  articoli  2  e  3  su conforme parere della
          commissione prevista dall'art. 8, con uno  o  piu'  decreti
          aventi valore di legge ordinaria.
             Art.  8.  - 1. Entro dieci mesi dalla data di entrata in
          vigore della presente legge il Governo invia per il parere,
          anche per singole parti  omogenee,  il  testo  delle  nuove
          disposizioni   sul   processo  penale  ad  una  commissione
          composta da venti deputati  e  da  venti  senatori  scelti,
          rispettivamente, dal Presidente della Camera dei deputati e
          dal  Presidente  del Senato della Repubblica in proporzione
          al numero dei componenti i  gruppi  parlamentari,  comunque
          assicurando  la  presenza di un rappresentante per ciascuna
          componente politica costituita in gruppo in almeno un  ramo
          del Parlamento.
             2.  La  commissione  esprime  il  proprio  parere  entro
          novanta giorni dalla ricezione, indicando  specificatamente
          le  eventuali  disposizioni  che non ritiene corrispondenti
          alle direttive della legge di delega.
             3. Il Governo nei sessanta giorni successivi,  esaminato
          il parere o i pareri di cui al comma 2, ritrasmette, con le
          sue  osservazioni  e  con  eventuali modificazioni, i testi
          alla commissione  per  il  parere  definitivo  sull'intiero
          testo,  parere che deve essere espresso entro trenta giorni
          dall'ultimo invio.
             4. Il Governo procede all'approvazione definitiva  delle
          nuove  disposizioni sul processo penale entro diciotto mesi
          dalla data di entrata in vigore della presente legge".
          Nota all'art. 1:
             - Il testo vigente dell'art. 242 del D.Lgs. n.  271/1989
          (Norme  di  attuazione,  di coordinamento e transitorie del
          codice di procedura penale), gia'  modificato  dall'art.  1
          del  D.Lgs.  n.  77/1990  e  come  ulteriormente modificato
          dall'art. 1 del  D.Lgs.  n.  293/1990  e  dall'art.  1  del
          decreto qui pubblicato, e' il seguente:
             "Art.   242   (Procedimenti   in  fase  istruttoria  che
          proseguono con le norme anteriormente  vigenti).  -  1.  La
          disposizione dell'art. 241 si osserva altresi':
               a)  nei  procedimenti in corso alla data di entrata in
          vigore del codice quando  e'  stato  compiuto  un  atto  di
          istruzione  del quale e' previsto il deposito e il fatto e'
          stato  contestato  all'imputato  ovvero  enunciato  in   un
          mandato o in un ordine rimasto senza effetto;
               b) quando, prima dell'entrata in vigore del codice, e'
          stato eseguito l'arresto in flagranza o il fermo;
               c)  nei procedimenti connessi a norma dell'art. 45 del
          codice abrogato per i quali le  condizioni  indicate  nelle
          lettere  a)  e  b) ricorrono anche relativamente a uno solo
          degli  indiziati  o  imputati  ovvero  a  una  sola   delle
          imputazioni,  sempre che alla data di entrata in vigore del
          codice i procedimenti siano gia' riuniti.
             2. Quando si procede con istruzione sommaria,  se  entro
          il  31  dicembre  1990  non  e'  stato  ancora richiesto il
          decreto di citazione a giudizio o richiesta la sentenza  di
          proscioglimento   o  non  e'  stato  disposto  il  giudizio
          direttissimo, il  pubblico  ministero  entro  i  successivi
          trenta giorni trasmette il fascicolo con le sue conclusioni
          al  giudice  istruttore.  Questo  provvede agli adempimenti
          previsti  dall'art.  372  del  codice  abrogato  ed   entro
          sessanta  giorni  dalla  scadenza  del termine ivi indicato
          pronuncia  sentenza  di  proscioglimento  od  ordinanza  di
          rinvio a giudizio.
             3.   Quando   si  procede  con  istruzione  formale,  se
          l'istruzione e' ancora in corso alla data del  31  dicembre
          1990   ovvero,   quando   si   tratta  dei  reati  indicati
          nell'articolo 407 comma 2 lettera a) del codice, alla  data
          del  23  ottobre  1992,  il giudice istruttore entro cinque
          giorni deposita il fascicolo in cancelleria, dandone avviso
          al pubblico ministero a norma dall'articolo 369 del  codice
          abrogato.  Entro sessanta giorni dalla scadenza del termine
          previsto  dall'articolo 372 del codice abrogato, il giudice
          istruttore  pronuncia  sentenza   di   proscioglimento   od
          ordinanza di rinvio a giudizio.
            4.  Nei  procedimenti  di competenza del pretore, se alla
          data del 31 dicembre 1990 l'istruzione e' ancora in  corso,
          il  pretore  entro  trenta  giorni  pronuncia  sentenza  di
          proscioglimento, decreto di citazione a giudizio o  decreto
          penale    di    condanna   ovvero   dispone   il   giudizio
          direttissimo".