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LEGGE 6 dicembre 1991, n. 394

Legge quadro sulle aree protette.

note: Entrata in vigore della legge: 28/12/1991. (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 16/08/2023)
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vigente al 29/03/2024
Testo in vigore dal: 29-12-1998
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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato; 
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 
                              PROMULGA 
la seguente legge: 
                               ART. 1. 
                   Finalita' e ambito della legge 
1. La presente legge, in attuazione  degli  articoli  9  e  32  della
Costituzione e  nel  rispetto  degli  accordi  internazionali,  detta
principi fondamentali per l'istituzione  e  la  gestione  delle  aree
naturali protette, al fine di garantire e  di  promuovere,  in  forma
coordinata, la  conservazione  e  la  valorizzazione  del  patrimonio
naturale del paese. 
2. Ai fini della presente legge costituiscono il patrimonio  naturale
le formazioni fisiche, geologiche, geomorfologiche  e  biologiche,  o
gruppi  di  esse,  che  hanno  rilevante   valore   naturalistico   e
ambientale. 
3. I territori nei quali siano presenti i valori di cui al  comma  2,
specie se vulnerabili, sono sottoposti  ad  uno  speciale  regime  di
tutela e di gestione, allo scopo di perseguire,  in  particolare,  le
seguenti finalita': 
a) conservazione  di  specie  animali  o  vegetali,  di  associazioni
vegetali o  forestali,  di  singolarita'  geologiche,  di  formazioni
paleontologiche, di  comunita'  biologiche,  di  biotopi,  di  valori
scenici e panoramici, di processi naturali, di equilibri idraulici  e
idrogeologici, di equilibri ecologici; 
b) applicazione di metodi di gestione o di restauro ambientale idonei
a realizzare una integrazione tra uomo  e  ambiente  naturale,  anche
mediante la  salvaguardia  dei  valori  antropologici,  archeologici,
storici e architettonici e  delle  attivita'  agro-silvo-pastorali  e
tradizionali; 
c) promozione di attivita' di educazione, di formazione e di  ricerca
scientifica, anche interdisciplinare, nonche' di attivita' ricreative
compatibili; 
d) difesa e ricostituzione degli equilibri idraulici e idrogeologici. 
4. I territori sottoposti al regime di tutela e di gestione di cui al
comma 3 costituiscono  le  aree  naturali  protette.  In  dette  aree
possono essere promosse la valorizzazione  e  la  sperimentazione  di
attivita' produttive compatibili. 
5. Nella tutela e nella gestione delle  aree  naturali  protette,  lo
Stato, le regioni e gli enti locali attuano forme di  cooperazione  e
di intesa ai sensi dell'articolo 81 del decreto del Presidente  della
Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, e dell'articolo 27 della  legge  8
giugno 1990, n. 142.((Per le medesime finalita' lo Stato, le regioni,
gli enti locali, altri soggetti pubblici e privati e le Comunita' del
parco  possono  altresi'  promuovere  i  patti  territoriali  di  cui
all'articolo 2, comma 203, della legge 23 dicembre 1996, n. 662)).