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DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 27 maggio 1991, n. 395

Approvazione del regolamento di attuazione della legge 9 dicembre 1986, n. 896, recante disciplina della ricerca e della coltivazione delle risorse geotermiche.

note: Entrata in vigore: 28/12/1991 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 21/04/1998)
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vigente al 28/04/2024
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Testo in vigore dal: 28-12-1991
                   IL PRESIDENTE DELLE REPUBBLICA
  Visto l'art. 87 della Costituzione;
  Visto l'art. 24 della legge 9 dicembre 1986, n. 896;
  Sentito il comitato tecnico per gli idrocarburi e la geotermica che
ha espresso parere favorevole nella seduta del 15 luglio 1988;
  Visto l'art. 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400;
  Udito  il  parere  del  Consiglio  di Stato, espresso nell'adunanza
generale del 31 maggio 1990;
  Viste le deliberazioni del Consiglio dei Ministri,  adottate  nelle
riunioni del 5 febbraio 1991 e del 21 gennaio 1991;
  Sulla   proposta  del  Ministro  dell'industria,  del  commercio  e
dell'artigianato, di intesa con i Ministri dell'agricoltura  e  delle
foreste, per i beni culturali e ambientali e dell'ambiente;
                                EMANA
                        il seguente decreto:
                               Art. 1.
  1.  E'  approvato l'accluso regolamento di attuazione della legge 9
dicembre 1986, n. 896,  recante  disciplina  della  ricerca  e  della
coltivazione  delle  risorse  geotermiche,  composto da 72 articoli e
vistato dal Ministro proponente.
  Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito
nella  Raccolta  ufficiale  degli  atti  normativi  della  Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo
osservare.
  Dato a Roma, addi' 27 maggio 1991
                               COSSIGA
                                  ANDREOTTI, Presidente del Consiglio
                                  dei Ministri e,
                                  ad  interim,  Ministro  per  i beni
                                  culturali ed ambientali
                                  BODRATO,  Ministro  dell'industria,
                                  del commercio e dell'artigianato
                                  GORIA,  Ministro dell'agricoltura e
                                  delle foreste
                                  RUFFOLO, Ministro dell'ambiente
Visto, il Guardasigilli: MARTELLI
  Registrato alla Corte dei conti il 10 luglio 1991
  Registro n. 13 Industria, foglio n. 120
          AVVERTENZA:
          Il testo delle note qui  pubblicato  e'  stato  redatto  ai
          sensi  dell'art. 10, comma 3, del testo unico approvato con
          decreto del Presidente della Repubblica 28  dicembre  1985,
          n.  1092,  al  solo  fine  di  facilitare  la lettura delle
          disposizioni di legge alle  quali  e'  operato  il  rinvio.
          Restano  invariati  il  valore  e  l'efficacia  degli  atti
          legislativi qui trascritti.
                                NOTE AL DECRETO
          Note alle premesse:
          - L'art. 87, comma quinto, della Costituzione conferisce al
          Presidente della Repubblica  il  potere  di  promulgare  le
          leggi  e  di  emanare i decreti aventi valore di legge ed i
          regolamenti.
          -  Il  testo  dell'art.  24  della  legge n. 896/1986 e' il
          seguente:
          "Art. 24 (Regolamento di  attuazione).  -  Entro  sei  mesi
          dall'entrata  in  vigore  della presente legge, il Ministro
          dell'industria, del commercio e  dell'artigianato,  sentito
          il  Comitato tecnico per gli idrocarburi e per la geotermia
          emana, con proprio decreto, il  regolamento  di  attuazione
          della  presente  legge, con il quale vengono in particolare
          determinati:
          1) criteri e modalita' per  la  valutazione  dei  requisiti
          tecnici  ed  economici  che  devono  essere  posseduti  dai
          richiedenti i permessi  di  ricerca  e  le  concessioni  di
          coltivazione;
          2)  i  contenuti  dei  programmi  di  lavoro  in  relazione
          all'estensione  ed   alla   conformazione   dei   territori
          interessati;
          3)  i  criteri  per il rilascio delle proroghe ed i casi di
          riduzione o restituzione delle aree;
          4)  lo  sfruttamento  delle  risorse  geotermiche  e  delle
          sostanze  associative  rinvenute  da parte dei titolari dei
          permessi e delle concessioni;
          5) le procedure per il rilascio dei titoli  minerari  e  la
          disciplina dei rapporti di contitolarita';
          6)   le  modalita'  per  la  revoca  delle  concessioni  di
          coltivazione in caso di ampliamento del campo geotermico;
          7) le prescrizioni relative al reinserimento dei fluidi;
          8) la revisione, con criteri  di  gradualita',  dei  titoli
          concessi anteriormente all'entrata in vigore della presente
          legge;
          9)  di  intesa  con  il  Ministro  dell'agricoltura e delle
          foreste, con il Ministro per i beni culturali e  ambientali
          e con il Ministro per l'ecologia i criteri per la redazione
          ed  i  contenuti  essenziali  degli  studi  di  valutazione
          preventiva delle modifiche ambientali di cui agli  articoli
          4 e 11 della presente legge".
          -   Il  comma  1  dell'art.  17  della  legge  n.  400/1988
          (Disciplina dell'attivita' di Governo e  ordinamento  della
          Presidenza  del  Consiglio  dei  Ministri)  prevede che con
          decreto   del   Presidente   della    Repubblica,    previa
          deliberazione del Consiglio dei Ministri, sentito il parere
          del  Consiglio di Stato che deve pronunziarsi entro novanta
          giorni dalla richiesta, possano essere emanati  regolamenti
          per:
          a) l'esecuzione delle leggi e dei decreti legislativi;
          b)  l'attuazione e l'integrazione delle leggi e dei decreti
          legislativi recanti  norme  di  principio,  esclusi  quelli
          relativi a materie riservate alla competenza regionale;
          c) le materie in cui manchi la disciplina da parte di leggi
          o  di  atti aventi forza di legge, sempre che non si tratti
          di materie comunque riservate alla legge;
          d)   l'organizzazione    ed    il    funzionamento    delle
          amministrazioni  pubbliche  secondo le disposizioni dettate
          dalla legge;
          e)  l'organizzazione del lavoro ed i rapporti di lavoro dei
          pubblici dipendenti in base agli accordi sindacali.
          Il  comma  4  dello  stesso  articolo  stabilisce  che  gli
          anzidetti  regolamenti  debbano  recare la denominazione di
          "regolamento", siano adottati previo parere  del  Consiglio
          di  Stato,  sottoposti al visto ed alla registrazione della
          Corte dei conti e pubblicati nella Gazzetta Ufficiale.