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LEGGE 2 dicembre 1991, n. 390

Norme sul diritto agli studi universitari.

note: Entrata in vigore della legge: 27-12-1991 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 31/05/2012)
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Testo in vigore dal: 27-12-1991
al: 14-6-2012
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                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 

 
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato; 
Promulga la seguente legge: 

 
                               Art. 1 
                              Finalita' 

 
  1. In attuazione degli articoli  3  e  34  della  Costituzione,  la
presente legge detta norme  per  rimuovere  gli  ostacoli  di  ordine
economico e sociale che di fatto limitano l'uguaglianza dei cittadini
nell'accesso  all'istruzione  superiore  e,   in   particolare,   per
consentire ai capaci e, meritevoli,  anche  se  privi  di  mezzi,  di
raggiungere i gradi piu' alti degli studi. 
    

AVVERTENZA:

          Nota all'art. 1:
             - Il testo degli articoli 3 e 34 della  Costituzione  e'
          il seguente:
             "Art. 3. - Tutti i cittadini hanno pari dignita' sociale
          e  sono  eguali  davanti  alla  legge, senza distinzione di
          sesso, di razza,  di  lingua,  di  religione,  di  opinioni
          politiche, di condizioni personali e sociali.
             E'  compito  della  Repubblica rimuovere gli ostacoli di
          ordine economico e sociale,  che,  limitando  di  fatto  la
          liberta'  e  la  uguaglianza  dei cittadini, impediscono il
          pieno  sviluppo   della   persona   umana   e   l'effettiva
          partecipazione  di  tutti  i  lavoratori all'organizzazione
          politica, economica e' sociale del Paese".
             "Art. 34. - La scuola e' aperta a tutti.
             L'istruzione inferiore, impartita per almeno otto  anni,
          e' obbligatoria e gratuita.
             I  capaci  e  meritevoli, anche se privi di mezzi, hanno
          diritto di raggiungere i gradi piu' alti degli studi.
             La Repubblica rende effettivo questo diritto  con  borse
          di  studio  assegni alle famiglie ed altre provvidenze, che
          devono essere attribuite per concorso".