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DECRETO-LEGGE 22 novembre 1991, n. 369

Provvidenze straordinarie per le province di Trieste, Gorizia ed alcuni comuni della provincia di Udine colpiti dagli effetti della crisi politico-istituzionale jugoslava.

note: Entrata in vigore del decreto: 24-11-1991.
Decreto-Legge convertito con modificazioni dalla L. 22 gennaio 1992, n. 17 (in G.U. 22/01/1992, n.17).
(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 28/12/2007)
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vigente al 29/04/2024
  • Allegati
Testo in vigore dal: 23-1-1992
aggiornamenti all'articolo
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 
  Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione; 
  Ritenuta la straordinaria necessita' ed  urgenza  di  adottare,  in
favore delle province di Trieste e Gorizia e di taluni  comuni  della
provincia di Udine, misure particolari in materia di contribuzioni  e
integrazioni salariali, nonche' di agevolazioni fiscali e tributarie,
al  fine  di  ovviare  alle  conseguenze  della  crisi  politica   ed
istituzionale in cui versa la Repubblica jugoslava; 
  Vista la deliberazione del Consiglio dei  Ministri  adottata  nella
riunione del 15 novembre 1991; 
  Sulla proposta del Presidente del  Consiglio  dei  Ministri  e  dei
Ministri del lavoro e della previdenza sociale e  delle  finanze,  di
concerto   con   i   Ministri   dell'industria,   del   commercio   e
dell'artigianato, del bilancio e della programmazione economica e del
tesoro; 
                              E M A N A 
                     il seguente decreto-legge: 
                               Art. 1. 
  1. A decorrere dal periodo di paga in corso  al  mese  di  novembre
1991, nelle province di Trieste e Gorizia, nonche' nei  comuni  della
provincia di Udine ((compresi  nell'allegato  A  all'accordo  tra  la
Repubblica  italiana  e  la  Repubblica  socialista   federativa   di
Jugoslavia, firmato a Udine il 15 maggio 1982, di cui  alla  legge  5
marzo 1985, n. 129,)) per i datori  di  lavoro  privati  dei  settori
commerciale, dell'artigianato, dei trasporti terrestri e dei  servizi
restano sospesi fino al 31 maggio 1992 i  versamenti  dei  contributi
previdenziali e assistenziali per la quota a  carico  dei  datori  di
lavoro medesimi. Sono altresi' sospesi i  versamenti  dei  contributi
previdenziali ed assistenziali relativi  alle  assicurazioni  sociali
dei titolari delle imprese appartenenti ai  settori  indicati  dovuti
nei mesi di gennaio ed aprile 1992. Il recupero delle predette  somme
avverra' in sei rate mensili, senza aggravio di  interessi  ed  altri
oneri, a decorrere dal mese di luglio 1992. 
  ((1-bis. Possono altresi' essere regolarizzati in un numero massimo
di sei rate mensili, senza aggravio di interessi ed  altri  oneri,  a
decorrere dal mese di  luglio  1992,  i  contributi  previdenziali  e
assistenziali di cui al comma 1 non versati nel periodo compreso  tra
il 1 agosto 1991  e  la  data  di  entrata  in  vigore  del  presente
decreto)).