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DECRETO-LEGGE 20 novembre 1991, n. 367

Coordinamento delle indagini nei procedimenti per reati di criminalità organizzata.

note: Entrata in vigore del decreto : 22/11/1991.
Decreto-Legge convertito con modificazioni dalla L. 20 gennaio 1992, n. 8 (in G.U. 20/01/1992, n.15).
(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 29/12/2022)
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vigente al 28/04/2024
  • Allegati
Testo in vigore dal: 21-1-1992
aggiornamenti all'articolo
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 
  Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione; 
  Ritenuta la  straordinaria  necessita'  ed  urgenza  di  portare  a
soluzione i problemi connessi al  coordinamento  delle  indagini  per
reati di criminalita'  organizzata;  di  dettare  nuove  disposizioni
volte a prevenire e risolvere i contrasti  tra  uffici  del  pubblico
ministero; di rendere piu' aderente alle  esigenze  di  funzionalita'
degli uffici giudiziari il regime della connessione  di  procedimenti
stabilito nel codice di procedura penale; 
  Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri,  adottata  nella
riunione del 15 novembre 1991; 
  Sulla proposta del Presidente del  Consiglio  dei  Ministri  e  del
Ministro  di  grazia  e  giustizia,  di  concerto  con   i   Ministri
dell'interno, del bilancio e della  programmazione  economica  e  del
tesoro; 
                              E M A N A 
                     il seguente decreto-legge: 
                               Art. 1. 
                 Ampliamento dei casi di connessione 
  1. Nell'articolo 12 del codice di procedura penale le lettere b)  e
c) del comma 1 sono sostituite dalle seguenti: 
   " b) se una persona e' imputata di piu'  reati  commessi  con  una
sola  azione  od  omissione  ovvero  con  piu'  azioni  od  omissioni
esecutive di un medesimo disegno criminoso; 
    c) se dei reati per cui si procede gli uni  sono  stati  commessi
per eseguire o per occultare gli  altri  o  in  occasione  di  questi
ovvero per conseguirne o assicurarne  al  colpevole  o  ad  altri  il
profitto, il prezzo, il prodotto o l'impunita'.". 
  2. Nell'articolo 17 del codice di procedura penale  la  lettera  b)
del comma 1 e' soppressa. 
  ((3.  Nell'articolo  371,  comma  2,  lettera  a),  del  codice  di
procedura penale sono soppresse le parole: 'di reato continuato o')).