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LEGGE 8 novembre 1991, n. 360

Interventi urgenti per Venezia e Chioggia.

note: Entrata in vigore della legge: 29/11/1991 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 23/12/1997)
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vigente al 27/04/2024
Testo in vigore dal: 29-11-1991
  La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno 
approvato; 
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 
                              PROMULGA 
                         la seguente legge: 
                               Art. 1. 
           Stanziamenti a favore di Venezia e di Chioggia 
  1. Per la realizzazione  di  interventi  urgenti  finalizzati  alla
salvaguardia  di  Venezia  ed   al   suo   recupero   architettonico,
urbanistico, ambientale  e  socio-economico,  connessi  ai  programmi
previsti dalla legge 29  novembre  1984,  n.  798,  nonche'  per  gli
interventi del comune di Chioggia di cui  all'articolo  2,  comma  1,
lettere c) e d), e' autorizzata la  complessiva  spesa  di  lire  100
miliardi per l'anno 1991. 
  2. Per le finalita' di cui alla presente legge sono  mantenute  nel
bilancio di previsione per l'anno 1991  le  disponibilita'  in  conto
residui iscritte ai sensi dei decreti-legge 4 dicembre 1990, n.  364,
11 febbraio 1991, n. 38, e 22 aprile 1991, n. 134, non convertiti  in
legge. 
  3. All'onere derivante dal presente articolo si provvede  a  carico
delle disponibilita' in conto residui  relative,  quanto  a  lire  16
miliardi, al capitolo 8812 dello stato di  previsione  del  Ministero
del tesoro per l'anno 1991; quanto a lire  29  miliardi,  a  lire  39
miliardi e a lire 9 miliardi, rispettivamente ai capitoli 7540,  8563
e 9452 dello stato di previsione del Ministero  dei  lavori  pubblici
per l'anno 1991; quanto a lire 2 miliardi,  al  capitolo  7513  dello
stato di previsione del Ministero  dei  trasporti  per  l'anno  1991;
quanto a lire 5 miliardi, al capitolo 7602 dello stato di  previsione
del Ministero dell'ambiente per il medesimo anno 1991. 
          AVVERTENZA:
             Il  testo  delle note qui pubblicato e' stato redatto ai
          sensi dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico  approvato
          con  decreto  del  Presidente  della Repubblica 28 dicembre
          1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura  delle
          disposizioni di legge modificate o alle quali e' operato il
          rinvio.  Restano  invariati  il  valore e l'efficacia degli
          atti legislativi qui trascritti.
          Note all'art. 1:
             - La legge n. 798/1984 reca: "Nuovi  interventi  per  la
          salvaguardia di Venezia".
             -  I decreti-legge n. 364/1990, n. 38/1991 e n. 134/1991
          recavano:  "Interventi urgenti per Venezia e Chioggia e per
          Roma capitale, nonche' misure urgenti  destinate  ad  altre
          aree del territorio nazionale".