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LEGGE COSTITUZIONALE 4 novembre 1991, n. 1

Modifica dell'articolo 88, secondo comma, della Costituzione.

note: Entrata in vigore della legge: 23/11/1991
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Testo in vigore dal: 23-11-1991
   La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica, in seconda 
votazione e con la  maggioranza  dei  due  terzi  dei  componenti  di
ciascuna Assemblea, hanno approvato; 
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 
                              PROMULGA 
la seguente legge costituzionale: 
                               Art. 1. 
   1. Il secondo comma dell'articolo 88 della Costituzione e' 
sostituito dal seguente: 
   "Non puo' esercitare tale facolta' negli ultimi sei mesi del suo 
mandato, salvo che essi coincidano in tutto o in parte con gli ultimi
sei mesi della legislatura". 
   La presente legge costituzionale, munita del sigillo dello Stato, 
sara' inserita nella Raccolta ufficiale degli  atti  normativi  della
Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla
e di farla osservare come legge dello Stato. 
    Data a Roma, addi' 4 novembre 1991 
                               COSSIGA 
                                  ANDREOTTI, Presidente del Consiglio 
                                  dei Ministri 
Visto, il Guardasigilli: MARTELLI 
    

AVVERTENZA:
             Il testo della nota qui pubblicato e' stato  redatto  ai
          sensi  dell'art. 10, comma 2, del testo unico approvato con
          decreto del Presidente della Repubblica 28  dicembre  1985,
          n.  1092,  al  solo  fine  di  facilitare  la lettura della
          disposizione di legge qui modificata, della  quale  restano
          invariati il valore e l'efficacia.
    
          Nota all'art. 1:
             -  Il  testo dell'art. 88 della Costituzione, cosi' come
          modificato  dalla  presente  legge  costituzionale,  e'  il
          seguente:
             "Art. 88. - Il Presidente della Repubblica puo', sentiti
          i loro Presidenti, sciogliere le Camere o anche una sola di
          esse.
             Non  puo' esercitare tale facolta' negli ultimi sei mesi
          del suo mandato, salvo che essi coincidano in  tutto  o  in
          parte con gli ultimi sei mesi della legislatura".