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DECRETO-LEGGE 6 novembre 1991, n. 352

Proroga del termine di cui all'articolo 3 della legge 18 ottobre 1961, n. 1048, relativo all'Ente autonomo per la bonifica, l'irrigazione e la valorizzazione fondiaria nelle province di Arezzo, Perugia, Siena e Terni.

note: Entrata in vigore del decreto: 06/11/1991.
Decreto-Legge convertito con modificazioni dalla L. 30 dicembre 1991, n. 411 (in G.U. 30/12/1991, n.304).
(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 30/12/1991)
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vigente al 27/04/2024
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Testo in vigore dal: 31-12-1991
aggiornamenti all'articolo
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 
  Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione; 
  Ritenuta  la  straordinaria  necessita'  ed  urgenza  di  prorogare
l'operativita' dell'Ente autonomo per la bonifica, l'irrigazione e la
valorizzazione fondiaria nelle province di Arezzo, Perugia,  Siena  e
Terni, al fine di assicurare continuita' ai rapporti giuridici attivi
e passivi posti in essere dal predetto Ente, in attesa  dell'approva-
zione da parte del Parlamento dell'  apposito  disegno  di  legge  di
riforma funzionale e strutturale del medesimo Ente; 
  Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri,  adottata  nella
riunione del 6 novembre 1991; 
  Sulla proposta del Presidente del  Consiglio  dei  Ministri  e  del
Ministro dell'agricoltura e delle foreste; 
                              E M A N A 
                     il seguente decreto-legge: 
                               Art. 1. 
  ((1. Il termine di cui all'articolo 3 della legge 18 ottobre  1961,
n. 1048, e' prorogato di dieci anni.))