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LEGGE 17 ottobre 1991, n. 351

Norme sui servizi sociali a favore del personale del Ministero degli affari esteri impiegato presso l'Amministrazione centrale.

note: Entrata in vigore della legge: 21/11/1991
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vigente al 29/03/2024
Testo in vigore dal: 21-11-1991
  La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della  Repubblica  hanno
approvato;
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
                              PROMULGA
la seguente legge:
                               Art. 1.
  1.  Il  Ministero  degli  affari  esteri  assicura in propri locali
idoneamente attrezzati l'uso ed il funzionamento della mensa e  degli
altri  servizi  sociali,  ivi  compresi  canoni  ed  utenze,  nonche'
materiale di consumo ordinario, a favore dei dipendenti  in  servizio
presso l'Amministrazione centrale.
  2.  A cio' il Ministero puo' provvedere in via diretta affidando in
appalto la gestione dei servizi, di cui al comma 1, a  ditte  o  enti
specializzati.
  3.  I servizi di cui al comma 1, le modalita' della loro gestione e
quelle di erogazione degli eventuali contributi sono determinati  con
decreto  del  Ministro  degli  affari esteri, sentito il consiglio di
amministrazione.