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DECRETO-LEGGE 29 ottobre 1991, n. 345

Disposizioni urgenti per il coordinamento delle attività informative e investigative nella lotta contro la criminalità organizzata.

note: Entrata in vigore del decreto: 1/11/1991.
Decreto-Legge convertito con modificazioni dalla L. 30 dicembre 1991, n. 410 (in G.U. 30/12/1991, n.304).
(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 31/12/2018)
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Testo in vigore dal: 1-11-1991
al: 30-12-1991
aggiornamenti all'articolo
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 
  Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione; 
  Ritenuta la straordinaria  necessita'  ed  urgenza  di  apprestare,
nell'ambito dell'ordinamento vigente in materia di tutela dell'ordine
e della sicurezza pubblica, idonei strumenti volti  a  rafforzare  il
coordinamento delle forze di polizia e ad adeguare le  attivita'  in-
formative  e  di  sicurezza,  nonche'  l'organizzazione  dei  servizi
investigativi alle specifiche finalita' di prevenzione e  repressione
della criminalita' organizzata; 
  Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri,  adottata  nella
riunione del 25 ottobre 1991; 
  Sulla proposta del Presidente del  Consiglio  dei  Ministri  e  del
Ministro dell'interno,  di  concerto  con  i  Ministri  di  grazia  e
giustizia, della difesa, delle finanze, del tesoro e del  bilancio  e
della programmazione economica; 
                              E M A N A 
                     il seguente decreto-legge: 
                               Art. 1. 
    Consiglio generale per la lotta alla criminalita' organizzata 
  1. Presso il  Ministero  dell'interno  e'  istituito  il  Consiglio
generale per la lotta alla criminalita' organizzata,  presieduto  dal
Ministro dell'interno quale responsabile dell'alta  direzione  e  del
coordinamento in materia di ordine e sicurezza pubblica. Il Consiglio
e' composto: 
    a) dal Capo della polizia -  Direttore  generale  della  pubblica
sicurezza; 
    b) dal Comandante generale dell'Arma dei carabinieri; 
    c) dal Comandante generale del Corpo della guardia di finanza; 
    d) dall'Alto Commissario per il coordinamento della lotta  contro
la delinquenza mafiosa; 
    e) dal Direttore del Servizio per le informazioni e la  sicurezza
democratica; 
    f) dal Direttore del Servizio per le informazioni e la  sicurezza
militare. 
  2. Il Consiglio generale per la lotta alla criminalita' organizzata
provvede, per lo specifico settore della criminalita' organizzata, a: 
    a) definire e adeguare gli indirizzi per le linee di  prevenzione
anticrimine  e  per  le  attivita'  investigative,  determinando   la
ripartizione dei compiti tra le forze di polizia per aree, settori di
attivita' e  tipologia  dei  fenomeni  criminali,  tenuto  conto  dei
servizi affidati ai relativi uffici e  strutture,  anche  interforze,
operanti a livello centrale e territoriale; 
    b) individuare le risorse, i mezzi e le  attrezzature  occorrenti
al  funzionamento  dei  servizi  e   a   fissarne   i   criteri   per
razionalizzarne l'impiego; 
    c) verificare periodicamente i risultati conseguiti in  relazione
agli obiettivi  strategici  delineati  e  alle  direttive  impartite,
proponendo,  ove  occorra,  l'adozione  dei  provvedimenti   atti   a
rimuovere carenze e disfunzioni  e  ad  accertare  responsabilita'  e
inadempienze; 
    d) concorrere a determinare le direttive per lo svolgimento delle
attivita' di coordinamento e di controllo da parte dei  prefetti  dei
capoluoghi di regione, nell'ambito dei poteri delegati agli stessi. 
  3. Il Consiglio generale emana apposite  direttive  da  attuarsi  a
cura degli uffici  e  servizi  appartenenti  alle  singole  forze  di
polizia, nonche' dell'organismo previsto dall'articolo 3. 
  4. All'Ufficio per il coordinamento e la pianificazione delle forze
di polizia del Dipartimento della pubblica sicurezza sono  attribuite
le funzioni di assistenza tecnico-amministrativa e di segreteria  del
Consiglio.