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LEGGE 15 ottobre 1991, n. 344

Provvedimenti in favore dei profughi italiani.

note: Entrata in vigore della legge: 15-11-1991 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 27/12/2003)
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vigente al 28/04/2024
Testo in vigore dal: 15-11-1991
  La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della  Repubblica  hanno
approvato;
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
                              PROMULGA
la seguente legge:
                               Art. 1.
                         Familiari a carico
  1. Le disposizioni della legge  26  dicembre  1981,  n.  763,  come
modificata  dalla  presente legge, si applicano ai familiari a carico
dei profughi, anche se di cittadinanza non italiana.
  2. La qualita' di familiare  deve  risultare  dalle  certificazioni
delle  anagrafi  dei cittadini italiani residenti all'estero (AIRE) o
da dichiarazione sostitutiva resa ai  sensi  della  legge  4  gennaio
1968,  n.  15, modificata ed integrata dalla legge 11 maggio 1971, n.
390.
          AVVERTENZA:
             Il testo delle note qui pubblicato e' stato  redatto  ai
          sensi  dell'art. 10, comma 3, del testo unico approvato con
          decreto del Presidente della Repubblica 28  dicembre  1985,
          n.  1092,  al  solo  fine  di  facilitare  la lettura delle
          disposizioni di legge alle  quali  e'  operato  il  rinvio.
          Restano  invariati  il  valore  e  l'efficacia  degli  atti
          legislativi qui trascritti.
          Note all'art. 1:
             - La legge n. 763/1981 reca: "Normativa organica  per  i
          profughi".
             -  La legge n. 15/1968 reca: "Norme sulla documentazione
          amministrativa e sulla legalizzazione e  autenticazione  di
          firme".