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LEGGE 15 ottobre 1991, n. 344

Provvedimenti in favore dei profughi italiani.

note: Entrata in vigore della legge: 15-11-1991 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 27/12/2003)
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Testo in vigore dal: 15-11-1991
  La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della  Repubblica  hanno
approvato;
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
                              PROMULGA
la seguente legge:
                               Art. 1.
                         Familiari a carico
  1. Le disposizioni della legge  26  dicembre  1981,  n.  763,  come
modificata  dalla  presente legge, si applicano ai familiari a carico
dei profughi, anche se di cittadinanza non italiana.
  2. La qualita' di familiare  deve  risultare  dalle  certificazioni
delle  anagrafi  dei cittadini italiani residenti all'estero (AIRE) o
da dichiarazione sostitutiva resa ai  sensi  della  legge  4  gennaio
1968,  n.  15, modificata ed integrata dalla legge 11 maggio 1971, n.
390.
  La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della  Repubblica  hanno
approvato;
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
                              PROMULGA
la seguente legge:
                               Art. 1.
                         Familiari a carico
  1. Le disposizioni della legge  26  dicembre  1981,  n.  763,  come
modificata  dalla  presente legge, si applicano ai familiari a carico
dei profughi, anche se di cittadinanza non italiana.
  2. La qualita' di familiare  deve  risultare  dalle  certificazioni
delle  anagrafi  dei cittadini italiani residenti all'estero (AIRE) o
da dichiarazione sostitutiva resa ai  sensi  della  legge  4  gennaio
1968,  n.  15, modificata ed integrata dalla legge 11 maggio 1971, n.
390.