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DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 10 luglio 1991, n. 305

Regolamento concernente la concessione dell'utenza del servizio d'informatica per l'accesso alla base informativa del catasto terreni, del catasto edilizio urbano e del catasto geometrico.

note: Entrata in vigore del decreto: 10/10/1991 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 12/07/1997)
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Testo in vigore dal: 10-10-1991
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
  Visto l'art. 87 della Costituzione;
  Visto  l'art.  17, comma 1, lettera c), della legge 23 agosto 1988,
n. 400;
  Udito il parere del  Consiglio  di  Stato,  espresso  nell'adunanza
generale del 30 ottobre 1990;
  Vista  la  deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella
riunione del 26 giugno 1991;
  Sulla proposta del Ministro  delle  finanze,  di  concerto  con  il
Ministro del tesoro;
                              E M A N A
                      il seguente regolamento:
                               Art. 1.
  1.   Le  pubbliche  amministrazioni  e  i  privati  possono  essere
autorizzati  a  collegarsi,  mediante  servizio  telematico,  con  il
sistema  informativo del Ministero delle finanze per la consultazione
degli atti catastali contenuti negli archivi informatici del  catasto
terreni,  del  catasto edilizio urbano e del catasto geometrico. Tale
collegamento verra' assicurato dai sistemi di  elaborazione  operanti
presso  gli  uffici  tecnici  erariali  competenti per territorio nei
limiti delle potenzialita' dei sistemi medesimi.
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
  Visto l'art. 87 della Costituzione;
  Visto  l'art.  17, comma 1, lettera c), della legge 23 agosto 1988,
n. 400;
  Udito il parere del  Consiglio  di  Stato,  espresso  nell'adunanza
generale del 30 ottobre 1990;
  Vista  la  deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella
riunione del 26 giugno 1991;
  Sulla proposta del Ministro  delle  finanze,  di  concerto  con  il
Ministro del tesoro;
                              E M A N A
                      il seguente regolamento:
                               Art. 1.
  1.   Le  pubbliche  amministrazioni  e  i  privati  possono  essere
autorizzati  a  collegarsi,  mediante  servizio  telematico,  con  il
sistema  informativo del Ministero delle finanze per la consultazione
degli atti catastali contenuti negli archivi informatici del  catasto
terreni,  del  catasto edilizio urbano e del catasto geometrico. Tale
collegamento verra' assicurato dai sistemi di  elaborazione  operanti
presso  gli  uffici  tecnici  erariali  competenti per territorio nei
limiti delle potenzialita' dei sistemi medesimi.