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DECRETO LEGISLATIVO 10 settembre 1991, n. 300

Attuazione della ((direttiva 88/667/CEE)) recante quarta modifica alla direttiva 76/768/CEE concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative ai prodotti cosmetici, a norma dell'art. 57 della legge 29 dicembre 1990, n. 428 (Legge comunitaria 1990).

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 06/11/1991)
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Testo in vigore dal: 6-11-1991
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                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 
   Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione; 
   Visto l'art. 57 della legge 29  dicembre  1990,  n.  428,  recante
delega al Governo per l'attuazione della ((direttiva 88/667/CEE)) del
Consiglio  del  21  dicembre  1988,  recante  quarta  modifica   alla
direttiva 76/768/CEE concernente il ravvicinamento delle legislazioni
degli Stati membri relative ai prodotti cosmetici; 
   Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata  nella
riunione del 26 luglio 1991; 
   Sulla proposta del Ministro per il coordinamento  delle  politiche
comunitarie, di concerto con  i  Ministri  degli  affari  esteri,  di
grazia e giustizia,  del  tesoro,  dell'industria,  del  commercio  e
dell'artigianato e della sanita'; 
                                EMANA 
                  il seguente decreto legislativo: 
                               Art. 1. 
   1.  La  legge  11  ottobre  1986,  n.  713,  recante   norme   per
l'attuazione delle direttive della Comunita' economica europea, sulla
produzione e la vendita  dei  cosmetici,  di  seguito  indicata  come
"legge",  e'  modificata  in  conformita'  a  quanto  previsto  dagli
articoli successivi.