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LEGGE 11 agosto 1991, n. 266

Legge-quadro sul volontariato.

note: Entrata in vigore della legge: 06-09-1991 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 16/10/2017)
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Testo in vigore dal: 6-9-1991
al: 2-8-2017
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  La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno 
approvato; 
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 
                              PROMULGA 
la seguente legge: 
                               Art. 1. 
                   Finalita' e oggetto della legge 
  1. La Repubblica italiana riconosce il valore sociale e la funzione
dell'attivita' di volontariato come  espressione  di  partecipazione,
solidarieta' e pluralismo, ne promuove lo  sviluppo  salvaguardandone
l'autonomia e ne favorisce l'apporto originale per  il  conseguimento
delle finalita' di carattere sociale, civile e culturale  individuate
dallo Stato, dalle regioni, dalle province autonome di  Trento  e  di
Bolzano e dagli enti locali. 
  2. La presente legge stabilisce i principi  cui  le  regioni  e  le
province autonome devono attenersi nel disciplinare i rapporti fra le
istituzioni pubbliche e le organizzazioni di volontariato  nonche'  i
criteri cui debbono uniformarsi le amministrazioni statali e gli enti
locali nei medesimi rapporti.