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DECRETO LEGISLATIVO 22 giugno 1991, n. 230

Approvazione della tariffa delle tasse sulle concessioni regionali ai sensi dell'art. 3 della legge 16 maggio 1970, n. 281, come sostituito dall'art. 4 della legge 14 giugno 1990, n. 158.

note: Entrata in vigore del decreto: 16/8/1991 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 31/10/2001)
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vigente al 28/03/2024
  • Allegati
Testo in vigore dal: 16-8-1991
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
  Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;
  Visto  l'art. 3 della legge 16 maggio 1970, n. 281, come sostituito
dall'art. 4, comma 1, della legge 14 giugno  1990,  n.  158,  recante
delega  legislativa  al  Governo della Repubblica per l'emanazione di
una tariffa delle tasse sulle concessioni regionali,  coordinata  con
le  vigenti  tariffe  delle  tasse  sulle  concessioni  governative e
comunali, ove siano indicati gli atti e provvedimenti  soggetti  alla
tassa,  il  suo  ammontare ed il termine entro cui va corrisposta per
ciascun atto o provvedimento ad essa soggetto, nonche'  le  eventuali
particolari  norme  che disciplinano il tributo per alcune voci della
tariffa;
  Visto il comma 2 dell'art. 4 della legge 14 giugno 1990, n. 158;
  Visto il parere reso  in  data  18  giugno  1991  dalla  Conferenza
permanente  per  i  rapporti  tra  lo Stato, le regioni e le province
autonome di Trento e di Bolzano;
  Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri,  adottata  nella
riunione del 21 giugno 1991;
  Sulla proposta del Ministro delle finanze;
                              E M A N A
                  il seguente decreto legislativo:
                               Art. 1.
  1.  E' approvata la tariffa delle tasse sulle concessioni regionali
prevista dall'art. 3  della  legge  16  maggio  1970,  n.  281,  come
sostituito  dal  comma  1  dell'art. 4 della legge 14 giugno 1990, n.
158, annessa al presente decreto e vistata dal Ministro proponente.
          AVVERTENZA:
             Il testo delle note qui pubblicato e' stato  redatto  ai
          sensi  dell'art. 10, comma 3, del testo unico approvato con
          decreto del Presidente della Repubblica 28  dicembre  1985,
          n.  1092,  al  solo  fine  di  facilitare  la lettura delle
          disposizioni di legge alle  quali  e'  operato  il  rinvio.
          Restano  invariati  il  valore  e  l'efficacia  degli  atti
          legislativi qui trascritti.
          Note alle premesse:
             - L'art. 76  della  Costituzione  regola  la  delega  al
          Governo   dell'esercizio   della   funzione  legislativa  e
          stabilisce  che  essa  non  puo'  avvenire   se   non   con
          determinazione  di  principi e criteri direttivi e soltanto
          per tempo limitato e per oggetti definiti.
             - L'art. 87, comma quinto, della Costituzione conferisce
          al Presidente della Repubblica il potere di  promulgare  le
          leggi  e  di  emanare  i decreti aventi valore di legge e i
          regolamenti.
             -  Il  testo  dell'art.  4  della  legge   n.   158/1990
          (pubblicata  nella  Gazzetta Ufficiale n. 144 del 22 giugno
          1990) recante norme  di  delega  in  materia  di  autonomia
          impositiva delle regioni e altre disposizioni concernenti i
          rapporti  finanziari  tra  lo  Stato  e  le  regioni, e' il
          seguente:
             "Art. 4. - 1. L'art. 3 della legge 16  maggio  1970,  n.
          281, e' sostituito dal seguente:
             'Art.  3  (Tassa  sulle  concessioni regionali). - 1. Le
          tasse sulle concessioni regionali si applicano agli atti  e
          provvedimenti,  adottati dalle regioni nell'esercizio delle
          loro funzioni o  dagli  enti  locali  nell'esercizio  delle
          funzioni regionali ad essi delegate ai sensi degli articoli
          117   e  118  della  Costituzione,  indicati  nell'apposita
          tariffa  approvata  con  decreto   del   Presidente   della
          Repubblica, avente valore di legge ordinaria.
              2.  La tariffa di cui al comma 1 deve essere coordinata
          con  le  vigenti  tariffe  delle  tasse  sulle  concessioni
          governative e sulle concessioni comunali e deve indicare:
               a)  gli  atti  e  provvedimenti  ai quali, ai sensi di
          quanto disposto al comma 1, si  applicano  le  tasse  sulle
          concessioni regionali;
               b)  i  termini  entro  i  quali  il tributo relativo a
          ciascun  atto  o   provvedimento   soggetto   deve   essere
          corrisposto;
               c)  l'ammontare  del tributo dovuto per ciascun atto o
          provvedimento ad esso soggetto. Nel caso  di  provvedimenti
          od   atti   gia'  soggetti  a  tassa  di  concessione,  sia
          governativa  che  regionale  o  comunale,  l'ammontare  del
          tributo  sara'  pari  a  quello  dovuto prima della data di
          entrata in vigore della tariffa. In caso di provvedimenti o
          atti gia' assoggettati a tassa di concessione regionale  di
          ammontare  diverso  in  ciascuna  regione,  l'ammontare del
          tributo da indicare nella nuova tariffa sara'  pari  al  90
          per cento del tributo di ammontare piu' elevato, e comunque
          non inferiore al tributo di ammontare meno elevato;
               d)   eventuali   norme,   che   disciplinano  in  modo
          particolare il tributo indicato in alcune voci di tariffa.
              3. Lo stesso decreto delegato deve  contenere  le  voci
          delle  tariffe  delle tasse sulle concessioni governative e
          comunali che, per esigenze di coordinamento, devono  essere
          abrogate  con  decorrenza  dalla  data di entrata in vigore
          della tariffa regionale contestualmente approvata.
             4. Con la medesima procedura e  con  l'osservanza  degli
          stessi   principi  e  criteri  direttivi,  entro  due  anni
          dall'entrata in vigore della tariffa di  cui  al  comma  1,
          possono  essere emanati decreti delegati modificativi della
          tariffa stessa.
              5. Con legge regionale possono essere  disposti,  entro
          il  31 ottobre di ciascun anno, aumenti della tariffa anche
          con riferimento solo ad alcune voci,  con  effetto  dal  1›
          gennaio dell'anno successivo, in misura non superiore al 20
          per   cento   degli  importi  determinati  per  il  periodo
          precedente, ovvero in  misura  non  eccedente  la  maggiore
          percentuale di incremento disposta dallo Stato per le tasse
          sulle concessioni governative.
              6.   All'accertamento,   alla   liquidazione   ed  alla
          riscossione  delle  tasse   sulle   concessioni   regionali
          provvedono direttamente le regioni.
              7.  L'atto  o  il provvedimento, per il quale sia stata
          corrisposta la  tassa  di  concessione  regionale,  non  e'
          soggetto ad analoga tassa in altra regione, anche se l'atto
          o  il  provvedimento spieghi i suoi effetti al di fuori del
          territorio della regione che lo ha adottato.
              8. Le tasse sulle concessioni regionali, per quanto non
          disposto  dalla  presente  legge  e dalla tariffa di cui al
          comma 1, sono disciplinate  dalle  leggi  dello  Stato  che
          regolano le tasse sulle concessioni governative.
              9.  La tariffa di cui al comma 1 e' emanata con decreto
          del Presidente della Repubblica, previa  deliberazione  del
          Consiglio  dei  Ministri,  su  proposta  del Ministro delle
          finanze, sentito il parere della Conferenza di cui all'art.
          12 della legge 23 agosto 1988, n.  400, ed entra in  vigore
          il 1› gennaio dell'anno successivo alla sua emanazione'.
             2.  Il decreto del Presidente della Repubblica di cui al
          comma 1 dell'art. 3 della legge 16  maggio  1970,  n.  281,
          come  sostituito  dal  comma 1 del presente articolo, sara'
          emanato entro un anno dalla data di entrata in vigore della
          presente legge".
          Nota all'art. 1:
             - Per il testo dell'art. 4 della legge  n.  158/1990  v.
          note alle premesse.