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LEGGE 23 luglio 1991, n. 223

Norme in materia di cassa integrazione, mobilità, trattamenti di disoccupazione, attuazione di direttive della Comunità europea, avviamento al lavoro ed altre disposizioni in materia di mercato del lavoro.

note: Entrata in vigore delle legge: 11-8-1991 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 30/04/2022)
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vigente al 18/05/2024
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    Capo I
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  • DISPOSIZIONI VARIE IN MATERIA DI MERCATO DEL LAVORO
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    Disposizioni diverse
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  • 29
  • 30
  • 31
Testo in vigore dal:  11-8-1991

Art. 18

(Norme in materia di contributi associativi)
1. Il diritto di avvalersi del sistema delle trattenute per il versamento dei contibuti associativi, previsto dall'articolo 2 della legge 27 dicembre 1973, n. 852, è esteso ai beneficiari dell'indennità di mobilità, dei trattamenti di disoccupazione ordinari e speciali e dei trattamenti ordinari e straordinari di integrazione salariale nel caso di pagamento diretto di questi ultimi da parte dell'Inps.
2. Il secondo comma dell'articolo 26 della legge 20 maggio 1970, n. 300, è sostituito dal seguente:
"Le associazioni sindacali dei lavoratori hanno diritto di percepire, tramite ritenuta sul salario nonché sulle prestazioni erogate per conto degli enti previdenziali, i contributi sindacali che i lavoratori intendono loro versare, con modalità stabilite dai contratti collettivi di lavoro, che garantiscono la segretezza del versamento effettuato dal lavoratore a ciascuna associazione sindacale".
Nei casi di pagamento diretto dei trattamenti di integrazione salariale, il datore di lavoro è tenuto a dare comunicazione all'INPS dell'avvenuto rilascio della delega secondo le modalità previste dalla legge, a conservare tale delega ai fini di eventuali verifiche ed a fornite ogni altro elemento che dovesse rendersi necessario per l'effettuazione del servizio.
Note all'art. 18:
- Il testo dell'art. 2 della legge n. 852/1973 (Proroga della legge 5 marzo 1963, n. 322, recante norme per l'accertamento dei lavoratori agricoli aventi diritto alle prestazioni previdenziali e assistenziali) è il seguente:
"Art. 2. - I lavoratori agricoli beneficiari dell'indennità ordinaria e del trattamento speciale di disoccupazione hanno diritto di versare i contributi associativi alle federazioni di categoria aderenti alle confederazioni sindacali a carattere nazionale rappresentate nel C.N.E.L., attraverso trattenute sulle indennità predette da autorizzarsi con delega personale volontaria sottoscritta dallo stesso titolare della prestazione.
Le modalità attraverso cui effettuare la trattenuta saranno stabilite tra i rappresentanti delle organizzazioni sindacali interessate e l'Istituto nazionale della previdenza sociale con accordo diretto che dovrà prevedere il rimborso all'I.N.P.S. delle spese incontrate per l'espletamento del servizio".
- Il testo del secondo comma dell'art. 26 della legge n. 300/1970 (Norme sulla tutela della libertà e dignità dei lavoratori, della libertà sindacale e dell'attività sindacale nei luoghi di lavoro e norme sul collocamento) è il seguente:
"Le associazioni sindacali dei lavoratori hanno diritto di percepire, tramite ritenuta sul salario, i contributi sindacali che i lavoratori intendono loro versare, con modalità stabilite dei contratti collettivi di lavoro, che garantiscano la segretezza del versamento effettuato dal lavoratore a ciascuna associazione sindacale".