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DECRETO LEGISLATIVO 12 luglio 1991, n. 212

Disciplina delle modalità di accesso delle amministrazioni pubbliche al sistema informativo dell'anagrafe tributaria.

note: Entrata in vigore del decreto: 19/07/1991
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Testo in vigore dal: 19-7-1991
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 
  Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione; 
  Visto l'art. 4 della legge 29 dicembre 1990, n. 407, con  il  quale
il Governo e' stato delegato ad adottare un decreto  legislativo  per
la  disciplina  delle  modalita'  di  accesso  delle  amministrazioni
pubbliche al sistema informativo della anagrafe tributaria; 
  Visto l'art. 14 della legge 23 agosto 1988, n. 400; 
  Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri,  adottata  nella
riunione del 12 luglio 1991; 
  Sulla proposta del Ministro delle finanze; 
                              E M A N A 
                  il seguente decreto legislativo: 
                               Art. 1. 
  1. Le amministrazioni pubbliche  possono  richiedere  al  Ministero
delle  finanze  di  essere  autorizzate  ad   accedere   al   sistema
informativo dell'anagrafe tributaria per accertamenti  necessari  per
contrastare il riciclaggio di  denaro  di  provenienza  illecita.  La
disposizione si applica anche alle  pubbliche  amministrazioni,  agli
istituti e agli enti che per  legge  erogano  ai  cittadini  benefici
assistenziali, al fine di verificare  i  limiti  di  reddito  cui  la
erogazione stessa e' condizionata. L'accesso e' autorizzato,  per  il
raggiungimento  delle  finalita'  indicate  nella  richiesta  e   con
riferimento ai dati disponibili nel sistema al  momento  dell'accesso
stesso,  dal  dirigente  generale  della   Direzione   generale   per
l'organizzazione dei servizi tributari. 
    
      AVVERTENZA:
               Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto ai
           sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico approvato con
           decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985,
           n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle
           disposizioni di legge alle quali e' operato il rinvio.
           Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti
           legislativi qui trascritti. 
    
          Note alle premesse: 
             - L'art. 76  della  Costituzione  regola  la  delega  al
          Governo  dell'esercizio  della   funzione   legislativa   e
          stabilisce  che  essa  non  puo'  avvenire   se   non   con
          determinazione di principi e criteri direttivi  e  soltanto
          per tempo limitato e per oggetti definiti. 
             - L'art. 87, comma quinto, della Costituzione conferisce
          al Presidente della Repubblica il potere di  promulgare  le
          leggi e di emanare i decreti aventi valore  di  legge  e  i
          regolamenti. 
             - La legge n. 407/1990 reca: "Disposizioni  diverse  per
          l'attuazione della manovra di finanza pubblica  1991-1993".
          Si trascrive il testo del relativo art. 4: 
             "Art. 4  (Modalita'  di  accesso  delle  amministrazioni
          pubbliche all'anagrafe tributaria).  -  1.  Ai  fini  della
          realizzazione di una efficace banca dati per  la  lotta  al
          riciclaggio di denaro di provenienza illecita, nonche'  per
          consentire la verifica dei limiti di reddito  ove  previsti
          per erogazioni di benefici  assistenziali,  il  Governo  e'
          delegato ad adottare, entro sei mesi dalla data di  entrata
          in vigore della presente legge, un decreto legislativo  per
          la   disciplina   delle   modalita'   di   accesso    delle
          amministrazioni   pubbliche    al    sistema    informativo
          dell'anagrafe tributaria, sulla base dei seguenti principi: 
               a) l'accesso alle banche dati deve essere richiesto ed
          espressamente motivato dall'amministrazione interessata  ed
          autorizzato  dal   dirigente   responsabile   dei   servizi
          informatizzati dell'anagrafe tributaria; 
               b)  le  amministrazioni  richiedenti  sono  tenute  al
          rispetto del segreto  d'ufficio  di  cui  all'art.  15  del
          decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre  1973,
          n.  605,  ove  cio'  non  costituisca  impedimento  per  il
          raggiungimento  delle  finalita'  per  le  quali  e'  stato
          richiesto  l'accesso  alla   documentazione   dell'anagrafe
          tributaria; 
               c)   deve   essere   garantito   il   rispetto   delle
          disposizioni di cui agli articoli  7  e  8  della  legge  7
          agosto 1990, n. 241". 
             -  L'art.  14  della  legge  n.   400/1988   (Disciplina
          dell'attivita' di Governo e  ordinamento  della  Presidenza
          del Consiglio dei Ministri) e' cosi' formulato: 
             "Art.  14  (Decreti  legislativi).  -   1.   I   decreti
          legislativi adottati dal  Governo  ai  sensi  dell'art.  76
          della  Costituzione  sono  emanati  dal  Presidente   della
          Repubblica con la denominazione di 'decreto legislativo'  e
          con  l'indicazione,   nel   preambolo,   della   legge   di
          delegazione, della deliberazione del Consiglio dei Ministri
          e degli altri adempimenti del procedimento prescritti dalla
          legge di delegazione. 
             2. L'emanazione del decreto  legislativo  deve  avvenire
          entro il termine fissato dalla  legge  di  delegazione;  il
          testo del  decreto  legislativo  adottato  dal  Governo  e'
          trasmesso  al   Presidente   della   Repubblica,   per   la
          emanazione, almeno venti giorni prima della scadenza. 
             3.  Se  la  delega  legislativa  si  riferisce  ad   una
          pluralita' di oggetti  distinti  suscettibili  di  separata
          disciplina, il Governo puo' esercitarla mediante piu'  atti
          successivi per  uno  o  piu'  degli  oggetti  predetti.  In
          relazione  al  termine  finale  stabilito  dalla  legge  di
          delegazione, il Governo informa  periodicamente  le  Camere
          sui criteri che  segue  nell'organizzazione  dell'esercizio
          della delega. 
             4.  In  ogni  caso,  qualora  il  termine  previsto  per
          l'esercizio della delega ecceda i due anni, il  Governo  e'
          tenuto a richiedere il parere delle Camere sugli schemi dei
          decreti delegati. Il parere e' espresso  dalle  commissioni
          permanenti delle due Camere competenti  per  materia  entro
          sessanta  giorni,  indicando  specificamente  le  eventuali
          disposizioni non  ritenute  corrispondenti  alle  direttive
          della legge di delegazione. Il Governo, nei  trenta  giorni
          successivi, esaminato il parere, ritrasmette,  con  le  sue
          osservazioni e con eventuali modificazioni,  i  testi  alle
          commissioni  per  il  parere  definitivo  che  deve  essere
          espresso entro trenta giorni".