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DECRETO-LEGGE 3 maggio 1991, n. 143

Provvedimenti urgenti per limitare l'uso del contante e dei titoli al portatore nelle transazioni e prevenire l'utilizzazione del sistema finanziario a scopo di riciclaggio.

note: Entrata in vigore del decreto: 9/5/1991.
Decreto-Legge convertito con modificazioni dalla L. 05 luglio 1991, n. 197 (in G.U. 06/07/1991, n.157).
(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 14/12/2007)
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Testo in vigore dal: 9-5-1991
al: 6-7-1991
aggiornamenti all'articolo
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 
  Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione; 
  Ritenuta la straordinaria necessita' ed urgenza di  assoggettare  i
trasferimenti di denaro contante ad obblighi di  registrazione  e  di
identificazione per  prevenire  il  riciclaggio  dei  proventi  delle
attivita'  criminose,  nonche'  di  prevedere  una  disciplina  volta
all'ordinamento delle attivita' finanziarie e di introdurre  sanzioni
per l'illecito uso di carte di credito; 
  Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri,  adottata  nella
riunione del 3 maggio 1991; 
  Sulla proposta del Presidente del  Consiglio  dei  Ministri  e  del
Ministro del tesoro, di concerto  con  i  Ministri  dell'interno,  di
grazia e giustizia, delle finanze, dell'industria,  del  commercio  e
dell'artigianato e delle poste e delle telecomunicazioni; 
                              E M A N A 
                     il seguente decreto-legge: 
                               Art. 1. 
     Limitazione dell'uso del contante e dei titoli al portatore 
  1. Il trasferimento nell'ambito del territorio nazionale  di  somme
in lire o  in  valuta  estera,  effettuato  a  qualsiasi  titolo  tra
soggetti diversi, quando il valore da trasferire e'  complessivamente
superiore a lire 20 milioni deve essere eseguito per contanti per  il
tramite degli intermediari abilitati di  cui  all'articolo  4  o,  su
accordo delle parti, con uno dei seguenti mezzi: 
    a) assegno bancario o postale recante l'indicazione  del  nome  o
della  ragione  sociale  del  beneficiario  e  la  clausola  di   non
trasferibilita'; 
    b) assegno circolare non trasferibile o titoli similari, comprese
le fedi di credito; 
    c) carta di credito o di pagamento; 
    d)  ordine  di  pagamento  per  il  tramite  degli   intermediari
abilitati di cui all'articolo 4; 
    e) altri mezzi equivalenti determinati con decreto  del  Ministro
del  tesoro,  di  cui  viene  data  comunicazione   alle   competenti
commissioni parlamentari. 
  2. Il trasferimento nell'ambito del territorio nazionale di  titoli
al portatore denominati in lire o  in  valuta  estera,  effettuato  a
qualsiasi titolo tra soggetti diversi, quando il valore da trasferire
e' complessivamente superiore  a  lire  venti  milioni,  deve  essere
effettuato  per  il  tramite  degli  intermediari  abilitati  di  cui
all'articolo 4. 
  3. Le disposizioni di cui ai commi  1  e  2  non  si  applicano  ai
trasferimenti tra intermediari abilitati effettuati in proprio o  per
il tramite di vettori specializzati. 
  4. Restano ferme le disposizioni relative ai  pagamenti  effettuati
allo Stato o agli altri enti pubblici ed alle  erogazioni  da  questi
comunque disposte verso altri soggetti. E' altresi'  fatta  salva  la
possibilita' di versamento prevista dall'articolo 494 del  codice  di
procedura civile. 
  5. Le disposizioni del presente articolo hanno effetto a  decorrere
dalla data di entrata in vigore del presente decreto. 
  6. Il trasferimento per contanti, eseguito  per  il  tramite  degli
intermediari abilitati ai sensi del comma 1, produce l'effetto di cui
al primo comma dell'articolo 1277 del codice civile e,  nei  casi  di
mora  del  creditore,  anche  gli  effetti  del   deposito   previsti
dall'articolo 1210 dello stesso codice. 
  7. Il richiedente di assegno circolare, vaglia  cambiario  o  mezzo
equivalente, intestato  a  terzi  ed  emesso  con  la  clausola  "non
trasferibile",  puo'  chiedere  il  ritiro  della  provvista   previa
restituzione del titolo all'emittente. 
  8. L'ordine di pagamento accettato dall'intermediario e' comunicato
al  creditore  entro  il  giorno  lavorativo  successivo   a   quello
dell'accettazione.  A  decorrere  dal   giorno   stabilito   per   la
comunicazione  il  debitore  e'  liberato  nei   limiti   dell'ordine
conferito ed  il  creditore  ha  diritto  di  ottenere  il  pagamento
dall'intermediario.