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LEGGE 12 aprile 1991, n. 130

Modifica degli articoli 7 e 8 della legge 19 marzo 1980, n. 80, sulla disciplina delle vendite straordinarie e di liquidazione.

note: Entrata in vigore della legge: 3/5/1991
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Testo in vigore dal: 3-5-1991
  La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della  Repubblica  hanno
approvato;
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
                              PROMULGA
la seguente legge:
                               Art. 1.
  1. L'articolo 7 della legge 19 marzo 1980, n. 80, e' sostituito dal
seguente:
  "Art.  7.  -  1.  Le vendite di fine stagione o saldi devono essere
presentate  al  pubblico  come  tali  e  possono  essere   effettuate
solamente in due periodi dell'anno, dal 7 gennaio al 7 marzo e dal 10
luglio al 10 settembre.
   2.  La ditta interessata e' tenuta a dare comunicazione al comune,
almeno cinque giorni prima, dell'effettuazione  di  vendite  di  fine
stagione o saldi, indicando la data di inizio e la durata".
             Il  testo  delle note qui pubblicato e' stato redatto ai
          sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico approvato  con
          decreto  del  Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985,
          n. 1092, al  solo  fine  di  facilitare  la  lettura  delle
          disposizioni  di  legge  alle  quali  e' operato il rinvio.
          Restano  invariati  il  valore  e  l'efficacia  degli  atti
          legislativi qui trascritti.
          Nota all'art. 1:
             -  La  legge  n. 80/1980 reca: "Disciplina delle vendite
          straordinarie e di liquidazione".