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LEGGE 10 aprile 1991, n. 125

Azioni positive per la realizzazione della parità uomo-donna nel lavoro.

note: Entrata in vigore della legge: 30-4-1991 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 31/05/2006)
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Testo in vigore dal: 30-4-1991
al: 14-6-2006
aggiornamenti all'articolo
  La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno 
approvato; 
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 
                              PROMULGA 
la seguente legge: 
                               Art. 1 
                              Finalita' 
 
  1. Le disposizioni contenute nella presente legge hanno lo scopo di
favorire  l'occupazione  femminile  e  di  realizzare,  l'uguaglianza
sostanziale tra uomini e donne nel lavoro, anche mediante  l'adozione
di misure, denominate azioni  positive  per  le  donne,  al  fine  di
rimuovere gli ostacoli che di fatto impediscono la  realizzazione  di
pari opportunita'. 
  2. Le azioni positive di cui al comma 1  hanno  in  particolare  lo
scopo di: 
    a) eliminare le disparita' di fatto di cui le donne sono  oggetto
nella formazione scolastica e professionale, nell'accesso al  lavoro,
nella progressione di carriera, nella vita lavorativa e  nei  periodi
di mobilita'; 
    b) favorire la diversificazione delle scelte professionali  delle
donne  in  particolare   attraverso   l'orientamento   scolastico   e
professionale e gli strumenti della formazione; favorire l'accesso al
lavoro autonomo e alla formazione imprenditoriale e la qualificazione
professionale delle lavoratrici autonome e delle imprenditrici; 
    c) superare condizioni, organizzazione e distribuzione del lavoro
che provocano effetti diversi, a seconda del sesso, nei confronti dei
dipendenti  con  pregiudizio   nella   formazione,   nell'avanzamento
professionale e  di  carriera  ovvero  nel  trattamento  economico  e
retributivo; 
    d) promuovere l'inserimento  delle  donne  nelle  attivita',  nei
settori  professionali  e   nei   livelli   nei   quali   esse   sono
sottorappresentate e  in  particolare  nei  settori  tecnologicamente
avanzati ed ai livelli di responsabilita'; 
    e)  favorire,  anche  mediante  una  diversa  organizzazione  del
lavoro, delle condizioni e del  tempo  di  lavoro,  l'equilibrio  tra
responsabilita' familiari e professionali e una migliore ripartizione
di tali responsabilita' tra i due sessi. 
  3. Le azioni positive di cui ai commi 1 e 2 possono essere promosse
dal Comitato di cui all'articolo 5 e dai consiglieri  di  parita'  di
cui all'articolo 8, dai centri per la parita' e le pari  opportunita'
a livello nazionale, locale e  aziendale,  comunque  denominati,  dai
datori di  lavoro  pubblici  e  privati,  dai  centri  di  formazione
professionale,   dalle   organizzazioni   sindacali    nazionali    e
territoriali,  anche  su  proposta  delle  rappresentanze   sindacali
aziendali o degli organismi  rappresentativi  del  personale  di  cui
all'articolo 25 della legge 29 marzo 1983, n. 93. 
AVVERTENZA:
             Il  testo  delle note qui pubblicato e' stato redatto ai
          sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico approvato  con
          decreto  del  Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985,
          n. 1092, al  solo  fine  di  facilitare  la  lettura  delle
          disposizioni  di  legge  alle  quali  e' operato il rinvio.
          Restano  invariati  il  valore  e  l'efficacia  degli  atti
          legislativi qui trascritti.
          Nota all'art. 1:
             -  Il  testo  dell'art. 25 della legge n. 93/1983 (Legge
          quadro sul pubblico impiego) e' il seguente:
             "Art. 25 (Organismi rappresentativi dei  dipendenti).  -
          Organismi  rappresentativi  dei  dipendenti delle pubbliche
          amministrazioni possono essere  costituiti,  ad  iniziativa
          dei  dipendenti  medesimi,  nelle unita' amministrative che
          verranno specificate con gli accordi sindacali di cui  alla
          presente  legge,  nell'ambito  delle associazioni sindacali
          aderenti alle confederazioni  maggiormente  rappresentative
          sul piano nazionale e delle associazioni sindacali, non af-
          filiate  alle predette confederazioni, che abbiano titolo a
          partecipare agli accordi sindacali  di  cui  alla  presente
          legge".