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LEGGE 10 aprile 1991, n. 121

Autorizzazione al Governo per l'emanazione di un testo unico delle leggi concernenti l'istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado.

note: Entrata in vigore della legge: 26/4/1991 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 29/04/1993)
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Testo in vigore dal: 29-4-1993
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  La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno 
approvato; 
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 
                              PROMULGA 
                         la seguente legge: 
                               Art. 1. 
  ((1. Il Governo della Repubblica e' autorizzato ad  emanare,  entro
il 30 aprile 1994, un  testo  unico  delle  disposizioni  legislative
vigenti in  materia  di  istruzione,  esclusa  quella  universitaria,
relative alle scuole di ogni ordine e grado, ivi comprese  le  scuole
italiane   all'estero,   e    all'ordinamento    dell'amministrazione
scolastica centrale e periferica, apportando le modifiche  necessarie
per il coordinamento delle disposizioni stesse)).