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LEGGE 28 marzo 1991, n. 110

Modalità di applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 9 della legge 10 febbraio 1982, n. 39, concernenti gli alloggi di servizio per il personale postelegrafonico.

note: Entrata in vigore della legge: 21/4/1991
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Testo in vigore dal: 21-4-1991
  La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno 
approvato; 
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 
                              PROMULGA 
la seguente legge: 
                               Art. 1. 
  1. La disposizione di cui al quarto  comma  dell'articolo  9  della
legge 10 febbraio 1982,  n.  39,  non  si  applica  agli  alloggi  di
servizio di proprieta' delle aziende dipendenti dal  Ministero  delle
poste  e  delle  telecomunicazioni,  che  siano  stati  assegnati  al
personale in locazione semplice a seguito di concorso, nei casi di: 
    a) collocamento a riposo del dipendente per compimento del limite
massimo di eta'; 
    b) dispensa dal servizio per infermita' quando  vi  sia  comunque
titolo al trattamento di quiescenza, ivi compreso il  trattamento  di
pensione privilegiata; 
    c) decesso, con o senza titolo a  pensione,  finche'  permangono,
per i familiari conviventi con l'assegnatario alla data  dell'evento,
le condizioni soggettive che danno o darebbero titolo  a  trattamento
di riversibilita',  e  qualora  il  reddito  complessivo  del  nucleo
familiare, da certificare annualmente, non superi il  limite  massimo
stabilito ai sensi dell'articolo 22 della legge  5  agosto  1978,  n.
457, e successive modificazioni e integrazioni, per  concorrere  alla
assegnazione degli alloggi. 
  2. Nei casi di cui al comma 1 e'  dovuto  il  canone  di  cui  agli
articoli 12 e seguenti della legge 27 luglio 1978, n. 392, e  succes-
sive modificazioni e integrazioni. Per gli altri aspetti del rapporto
si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni del  regolamento
approvato  con   decreto   del   Ministro   delle   poste   e   delle
telecomunicazioni 19 luglio 1984, pubblicato nel Bollettino ufficiale
straordinario del Ministero delle poste e delle telecomunicazioni  n.
8 del 25 agosto 1984. 
  La presente legge, munita del sigillo dello Stato,  sara'  inserita
nella  Raccolta  ufficiale  degli  atti  normativi  della  Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge dello Stato. 
   Data a Roma, addi' 28 marzo 1991 
                               COSSIGA 
                                  ANDREOTTI, Presidente del Consiglio 
                                  dei Ministri 
 Visto, il Guardasigilli: MARTELLI 
            AVVERTENZA: 
            Il testo delle note qui pubblicato e'  stato  redatto  ai
          sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico approvato  con
          decreto del Presidente della Repubblica 28  dicembre  1985,
          n. 1092, al  solo  fine  di  facilitare  la  lettura  delle
          disposizioni di legge alle quali e' operato il rinvio. 
            Restano invariati il  valore  e  l'efficacia  degli  atti
          legislativi qui trascritti. 
 
          Note all'art. 1: 
             - Si  riporta  il  testo  dell'art.  9  della  legge  n.
          39/1982, recante autorizzazione alle aziende dipendenti dal
          Ministero  delle  poste   e   delle   telecomunicazioni   a
          proseguire   nella   realizzazione   dei    programmi    di
          potenziamento e di riassetto dei servizi e  di  costruzione
          di alloggi di servizio per il personale postelegrafonico  -
          Disciplina dei collaudi: 
             "Art. 9 (Concessione degli alloggi. Canoni e  spese).  -
          La determinazione dei canoni di concessione  degli  alloggi
          di servizio delle aziende dipendenti  dal  Ministero  delle
          poste e delle  telecomunicazioni  e  delle  relative  spese
          accessorie e' effettuata sulla base delle  disposizioni  di
          legge vigenti in materia di canone sociale. 
             Oltre al canone mensile sono a carico dei  concessionari
          degli alloggi le  piccole  riparazioni  previste  dall'art.
          1609 del codice civile, il consumo di acqua e di  luce,  il
          riscaldamento  dell'alloggio  ed  eventuali  altri  servizi
          necessari. Il  concessionario  provvede  direttamente  alle
          piccole riparazioni di cui al presente comma. 
             Sono ripartite tra i  concessionari,  in  rapporto  alla
          consistenza millesimale dell'alloggio, le spese di gestione
          e di funzionamento  degli  ascensori  e  dei  montacarichi,
          della pulizia delle parti comuni e della loro illuminazione
          e di altri eventuali servizi comuni. 
             La concessione decade dopo un anno dalla cessazione  del
          dipendente dal servizio. 
             Le disposizioni che precedono si applicano a  tutti  gli
          alloggi  di  proprieta'  delle   azienze   dipendenti   dal
          Ministero delle poste e delle  telecomunicazioni,  concessi
          per motivi di servizio, anche  se  costruiti  o  acquistati
          anteriormente alla data di entrata in vigore della presente
          legge. 
             Entro centoventi giorni dalla data di entrata in  vigore
          della presente legge,  il  Ministro  delle  poste  e  delle
          telecomunicazioni, sentito il consiglio di  amministrazione
          e le organizzazioni sindacali maggiormente  rappresentative
          sul piano nazionale,  emanera',  con  proprio  decreto,  un
          regolamento   contenente   norme   di   attuazione    delle
          disposizioni   contenute   nel   presente   articolo,   con
          particolare  riferimento:  alla   individuazione   e   alla
          classificazione degli alloggi di servizio;  alle  modalita'
          di  concessione  degli  alloggi;  alla  determinazione  del
          calcolo del canone  e  degli  altri  oneri  e  delle  spese
          accessorie a  carico  degli  assegnatari,  alla  formazione
          delle  graduatorie  ed  in  specie  al  punteggio  che   e'
          determinato in base alla composizione  ed  al  reddito  del
          nucleo familiare nonche' ai benefici  gia'  goduti  e  alle
          condizioni di disagio  causato  dal  trasferimento  in  una
          nuova sede; alle condizioni di decadenza dalla  concessione
          a seguito di trasferimento e di cessazione dal servizio. 
             In  caso  di  cessazione  dell'incarico  dal  quale   il
          dipendente trae titolo alla concessione ovvero in  caso  di
          trasferimento in altra sede,  la  concessione  stessa  puo'
          essere prorogata, a discrezione  dell'amministrazione,  per
          un periodo di tempo la cui durata non puo' comunque  super-
          are i dodici mesi". 
             - Si riporta  il  testo  dell'art.  22  della  legge  n.
          457/1978  (Norme   per   l'edilizia   residenziale),   come
          modificato dall'art. 13- bis del D.L. 15 dicembre 1979,  n.
          629, aggiunto dalla legge di conversione 15 febbraio  1980,
          n. 25: 
             "Art. 22 (Limiti di  reddito  per  l'assegnazione  delle
          abitazioni degli I.A.C.P.). -  Il  limite  di  reddito  per
          l'assegnazione in  locazione  delle  abitazioni  realizzate
          dagli istituti autonomi per le case popolari ai  sensi  del
          precedente art. 1, lettera a), nonche' ai  sensi  dell'art.
          2, lettera e), del decreto del Presidente  della  Republica
          30 dicembre 1972, n. 1035,  e  successive  modificazioni  e
          integrazioni, e' fissato in L. 5.500.000. 
             Al limite di cui al comma  precedente  si  applicano  le
          disposizioni del primo comma del precedente art. 21. 
             Le disposizioni del presente articolo si applicano anche
          alle assegnazioni da effettuare ai sensi  del  decreto  del
          Presidente della Repubblica  30  dicembre  1972,  n.  1035,
          relativamente a bandi di concorso pubblicati dopo  la  data
          di entrata in vigore della presente legge". 
             Il limite di L. 5.500.000 e' stato via via aumentato dal
          CIPE  con  successive   deliberazioni.   Da   ultimo,   con
          deliberazione 30  marzo  1989  (pubblicata  nella  Gazzetta
          Ufficiale - serie generale - n. 92  del  20  aprile  1989),
          tale limite e' stato elevato a L. 11.000.000, con  facolta'
          per le regioni di elevarlo fino ad un massimo del 25%. 
             - La legge n. 392/1978 ha dettato  la  disciplina  delle
          locazioni di immobili urbani. 
             - Il regolamento approvato con il D.M. 19 luglio 1984 ha
          dettato disposizioni per la classificazione  degli  alloggi
          di  servizio,  le  modalita'  per   la   formazione   della
          graduatoria, per la concessione, la decadenza e  la  revoca
          della concessione e la determinazione del canone.