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LEGGE 5 marzo 1991, n. 91

Modifiche alla legge 6 giugno 1986, n. 251, sulla istituzione dell'albo professionale degli agrotecnici.

note: Entrata in vigore della legge: 5/4/1991
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Testo in vigore dal: 5-4-1991
  La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della  Repubblica  hanno
approvato;
                    IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
                               PROMULGA
la seguente legge:
                               Art. 1.
  1.  L'articolo  1  della legge 6 giugno 1986, n. 251, e' sostituito
dal seguente:
  "Art.  1.  -  1.  Il  titolo di agrotecnico, ai fini dell'esercizio
delle attivita' di cui all'articolo 11, spetta a coloro  che  abbiano
conseguito il diploma di maturita' di agrotecnico presso gli istituti
professionali di Stato per l'agricoltura di cui alla legge 27 ottobre
1969,  n.  754,  l'abilitazione all'esercizio della professione e che
siano iscritti nell'albo professionale.
   2.  L'abilitazione  all'esercizio della professione e' subordinata
al superamento di un apposito  esame  di  Stato,  disciplinato  dalle
norme   della   legge   8   dicembre  1956,  n.  1378,  e  successive
modificazioni; possono partecipare all'esame di Stato coloro i  quali
siano in possesso di almeno uno dei seguenti requisiti:
    a)  abbiano  compiuto  un  periodo  di pratica biennale presso un
agrotecnico o un perito agrario o un dottore  in  scienze  agrarie  o
forestali iscritto al rispettivo albo da almeno un triennio;
    b)  abbiano  compiuto un periodo biennale di formazione e lavoro,
con contratto a norma dell'articolo 3 del  decreto-legge  30  ottobre
1984,  n. 726, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre
1984, n. 863, con mansioni proprie del diploma di cui al comma 1;
    c)  abbiano  prestato,  per  almeno  tre  anni, attivita' tecnica
subordinata, anche al di fuori di uno studio  tecnico  professionale,
con mansioni proprie del diploma di cui al comma 1;
    d)  siano  in  possesso del diploma rilasciato da apposita scuola
diretta a fini speciali di durata biennale  istituita  ai  sensi  del
decreto del Presidente della Repubblica 10 marzo 1982, n. 162.
   3.   Il  conseguimento  dell'abilitazione  professionale,  se  non
accompagnato dall'iscrizione nell'albo, non da' diritto  all'uso  del
titolo professionale di cui al comma 1.
   4.  Le  modalita' di iscrizione e di svolgimento del praticantato,
nonche'  la  tenuta  dei  relativi  registri  da  parte  dei  collegi
provinciali   degli  agrotecnici,  sono  disciplinate  con  direttive
emanate dal consiglio del collegio nazionale".
          AVVERTENZA:
             Il  testo  delle note qui pubblicato e' stato redatto ai
          sensi dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico  approvato
          con  decreto  del  Presidente  della Repubblica 28 dicembre
          1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura  delle
          disposizioni di legge modificate o alle quali e' operato il
          rinvio. Restano invariati il  valore  e  l'efficacia  degli
          atti legislativi qui trascritti.
          Note all'art. 1:
             -  La  legge  n.  754/1969  reca: "Sperimentazione negli
          istituti professionali".
             -  La  legge  n.  1378/1956  reca:  "Esami  di  Stato di
          abilitazione all'esercizio delle professioni".
             -  Il  testo  dell'art.  3  del D.L. n. 726/1984 (Misure
          urgenti  a   sostegno   e   ad   incremento   dei   livelli
          occupazionali) e' il seguente:
             "Art.  3.  -  1.  I  lavoratori  di  eta' compresa fra i
          quindici  ed  i  ventinove  anni  possono  essere   assunti
          nominativamente, in attuazione dei progetti di cui al comma
          3, con contratto di formazione e  lavoro  non  superiore  a
          ventiquattro  mesi  e  non rinnovabile, dagli enti pubblici
          economici e dalle imprese e loro consorzi  che  al  momento
          della  richiesta non abbiano sospensioni dal lavoro in atto
          ai sensi dell'art. 2 della legge 12 agosto  1977,  n.  675,
          ovvero  non  abbiano proceduto a riduzione di personale nei
          dodici mesi  precedenti  la  richiesta  stessa,  salvo  che
          l'assunzione    non    avvenga    per   l'acquisizione   di
          professionalita'   diverse   da   quelle   dei   lavoratori
          interessati   alle  predette  sospensioni  e  riduzioni  di
          personale.
             2.   Fra   i   lavoratori  assunti  a  norma  del  comma
          precedente, una quota fino al cinque per cento deve  essere
          riservata   ai   cittadini  emigrati  rimpatriati,  ove  in
          possesso dei requisiti necessari. In  caso  di  carenza  di
          predetto  personale dichiarata dall'ufficio di collocamento
          si procede ai sensi del comma 1.
             3.  I tempi e le modalita' di svolgimento dell'attivita'
          di formazione e lavoro  sono  stabiliti  mediante  progetti
          predisposti  dagli enti pubblici economici, dalle imprese e
          loro consorzi ovvero, anche a livello  locale,  dalle  loro
          organizzazioni  nazionali  e  approvati  dalla  commissione
          regionale per l'impiego in  coerenza  con  la  legislazione
          regionale e statale e con le intese eventualmente raggiunte
          con  i  sindacati  nazionali   o   locali   aderenti   alle
          confederazioni   maggiormente   rappresentative  sul  piano
          nazionale. Nel caso in cui  essi  interessino  piu'  ambiti
          regionali ovvero non sia intervenuta, nel termine di trenta
          giorni  dalla  loro  presentazione,   la   delibera   della
          commissione   regionale  per  l'impiego,  i  progetti  sono
          sottoposti all'approvazione del Ministro del lavoro e della
          previdenza sociale, il quale, entro trenta giorni, delibera
          sentito il parere della commissione centrale per l'impiego.
          L'approvazione  preventiva  non e' richiesta per i progetti
          conformi alle regolamentazioni del contratto di  formazione
          e   lavoro   concordate  tra  le  organizzazioni  nazionali
          aderenti alle confederazioni maggiormente rappresentative e
          nei  casi  in cui non si richiedano finanziamenti pubblici.
          In tal caso, i  datori  di  lavoro  sono  tenuti,  all'atto
          dell'assunzione,  a notificare il contratto all'ispettorato
          provinciale del lavoro. Per la realizzazione dei  programmi
          formativi  le imprese, gli enti pubblici economici e i loro
          consorzi possono stipulare convenzioni con le regioni.
             4.  I  progetti  di  cui  al  comma  3, che prevedono la
          richiesta di  finanziamento  alle  regioni,  devono  essere
          predisposti  in conformita' ai regolamenti comunitari. Essi
          possono essere finanziati dal fondo  di  rotazione  di  cui
          all'art.  25  della legge 21 dicembre 1978, n. 845, secondo
          le modalita' di cui all'art. 27 della stessa legge.  A  tal
          fine  le  regioni ogni anno determinano la quota del limite
          massimo di spesa, di cui  al  secondo  comma  dell'art.  24
          della  legge  predetta,  da  destinare al finanziamento dei
          progetti. Hanno precedenza nell'accesso ai finanziamenti  i
          progetti  predisposti  di  intesa con i sindacati di cui al
          comma 3 del presente articolo.
             5.  Ai  contratti di formazione e lavoro si applicano le
          disposizioni legislative che  disciplinano  i  rapporti  di
          lavoro   subordinato  in  quanto  non  siano  derogate  dal
          presente decreto. Il periodo  di  formazione  e  lavoro  e'
          computato   nell'anzianita'   di   servizio   in   caso  di
          trasformazione del  rapporto  di  formazione  e  lavoro  in
          rapporto  a  tempo indeterminato, effettuata durante ovvero
          al termine dell'esecuzione del contratto  di  formazione  e
          lavoro.
             6.   Per  i  lavoratori  assunti  con  il  contratto  di
          formazione e lavoro la quota di contribuzione a carico  del
          datore di lavoro e' dovuta in misura fissa corrispondente a
          quella prevista per gli apprendisti dalla legge 19  gennaio
          1955,  n. 25, e successive modificazioni, ferma restando la
          contribuzione a carico del lavoratore nelle misure previste
          per la generalita' dei lavoratori.
             7. Al termine del rapporto il datore di lavoro e' tenuto
          ad attestare l'attivita' svolta ed  i  risultati  formativi
          conseguiti    dal    lavoratore,    dandone   comunicazione
          all'ufficio di collocamento territorialmente competente.
             8.   La   commissione   regionale   per  l'impiego  puo'
          effettuare controlli, per il tramite  dell'ispettorato  del
          lavoro,   sull'attuazione  dei  progetti  di  formazione  e
          lavoro.
             9. In caso di inosservanza da parte del datore di lavoro
          degli obblighi del contratto di  formazione  e  lavoro,  il
          contratto  stesso  si  considera  a tempo indeterminato fin
          dalla data dell'instaurazione del relativo rapporto.
             10.  I  lavoratori assunti con contratto di formazione e
          lavoro  sono  esclusi  dal  computo  dei  limiti   numerici
          previsti da leggi e contratti collettivi per l'applicazione
          di particolari normative e istituti.
             11. Il rapporto di formazione e lavoro nel corso del suo
          svolgimento puo' essere  convertito  in  rapporto  a  tempo
          indeterminato,    ferma    restando   l'utilizzazione   del
          lavoratore  in  attivita'  corrispondenti  alla  formazione
          conseguita.   In   questo   caso   continuano   a   trovare
          applicazione i commi 6 e 10 fino alla scadenza del  termine
          originariamente  previsto  dal  contratto  di  formazione e
          lavoro.
             12.   I  lavoratori  che  abbiano  svolto  attivita'  di
          formazione e lavoro entro dodici mesi dalla cessazione  del
          rapporto  possono essere assunti a tempo indeterminato, dal
          medesimo  o  da  altro  datore  di  lavoro,  con  richiesta
          nominativa  per  l'espletamento di attivita' corrispondenti
          alla  formazione  conseguita.  Qualora  il  lavoratore  sia
          assunto,  entro  i  limiti  di  tempo  fissati dal presente
          comma,  dal  medesimo  datore  di  lavoro,  il  periodo  di
          formazione  e'  computato  nell'anzianita'  di servizio. La
          commissione regionale per l'impiego,  tenendo  conto  delle
          particolari    condizioni   del   mercato   nonche'   delle
          caratteristiche della formazione conseguita,  puo'  elevare
          il predetto limite fino ad un massimo di trentasei mesi.
             13.  Le  regioni,  nell'ambito  delle disponibilita' dei
          loro  bilanci,  possono  organizzare,  di  intesa  con   le
          organizzazioni  sindacali  dei  lavoratori  e dei datori di
          lavoro maggiormente rappresentative  sul  piano  nazionale,
          attivita' di formazione professionale che prevedano periodi
          di formazione in azienda. Per il periodo  di  formazione  i
          lavoratori   hanno   diritto   alle  prestazioni  sanitarie
          previste dalla legge 23 dicembre 1978, n. 833, e successive
          modificazioni ed integrazioni, nonche', attraverso apposite
          convenzioni stipulate tra le regioni e l'Istituto nazionale
          per  l'assicurazione  contro gli infortuni sul lavoro, alle
          prestazioni  da  questo  erogate.  Entro  dodici  mesi  dal
          termine  dell'attivita' formativa le imprese hanno facolta'
          di assumere nominativamente coloro che  hanno  svolto  tale
          attivita'.
             14.  Ferme  restando  le norme relative al praticantato,
          possono effettuare assunzioni con il contratto  di  cui  al
          comma  1  anche  i  datori  di  lavoro  iscritti  agli albi
          professionali  quando  il  progetto  di  formazione   venga
          predisposto   dagli   ordini  e  collegi  professionali  ed
          autorizzato in conformita' a quanto previsto dal  comma  3.
          Trovano altresi' applicazione i commi 4 e 6.
             15.  Ferme  restando le altre disposizioni in materia di
          contratto  di  formazione  e  lavoro,  quando  i   progetti
          formativi  di  cui  al  comma  3 sono relativi ad attivita'
          direttamente   collegate   alla   ricerca   scientifica   e
          tecnologica,  essi  sono  approvati  dal  Ministro  per  il
          coordinamento delle iniziative per la ricerca scientifica e
          tecnologica,  d'intesa  con  il Ministro del lavoro e della
          previdenza sociale. I predetti progetti  formativi  possono
          prevedere  una  durata del contratto di formazione e lavoro
          superiore a ventiquattro mesi.
             16.  Il  Ministro  per il coordinamento delle iniziative
          per la ricerca scientifica e  tecnologica,  ai  fini  della
          formazione  professionale  prevista  dai progetti di cui al
          comma precedente, utilizza,  attivandoli  e  coordinandoli,
          gli  strumenti  e  i relativi mezzi finanziari previsti nel
          campo della ricerca finalizzata, applicata  e  di  sviluppo
          tecnologico,  secondo  linee  programmatiche  approvate dal
          CIPE.
             17.  Nel  caso  in cui per lo svolgimento di determinate
          attivita' sia richiesto il possesso di apposito  titolo  di
          studio,  questo  costituisce  requisito per la stipulazione
          del contratto  di  formazione  e  lavoro  finalizzato  allo
          svolgimento delle predette attivita'.
             18.  I lavoratori iscritti negli elenchi di cui all'art.
          19 della legge 2 aprile 1968, n. 482, assunti con contratto
          di  formazione  e  lavoro,  sono  considerati ai fini delle
          percentuali d'obbligo  di  cui  all'art.  11  della  stessa
          legge".
              -  Il  D.P.R.  n.  162/1982  reca: "Riordinamento delle
          scuole  dirette  a   fini   speciali,   delle   scuole   di
          specializzazione e dei corsi di perfezionamento".