stai visualizzando l'atto

DECRETO LEGISLATIVO 27 febbraio 1991, n. 79

Riordinamento della banda musicale della Guardia di finanza.

note: Entrata in vigore del decreto: 29-3-1991 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 27/12/2022)
nascondi
Testo in vigore dal: 29-3-1991
                    IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 
  Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione. 
  Visto l'art. 11-ter del decreto-legge 21 settembre  1987,  n.  387,
convertito con modificazioni, dalla legge 20 novembre 1987,  n.  472,
con il quale il Governo e' stato delegato ad emanare, entro sei  mesi
dalla data di entrata in vigore della stessa  legge  di  conversione,
appositi decreti per  il  riordinamento  della  banda  dell'Arma  dei
carabinieri e della Guardia  di  finanza,  al  fine  di  adeguare  la
posizione dei componenti delle citate bande musicali a  quella  degli
appartenenti  alla  Polizia  di  Stato,  fissata  con   decreto   del
Presidente della Repubblica 30 aprile 1987, n. 240; 
  Visto l'art. 12-bis del  decreto-legge  4  ottobre  1990,  n.  276,
convertito, con modificazioni, dalla legge 30 novembre 1990, n.  359,
che prevede che i decreti di cui al citato art. 11-ter  sono  emanati
entro novanta giorni dalla data di entrata  in  vigore  della  stessa
legge n. 359 del 1990; 
  Visto il citato decreto del Presidente della Repubblica  30  aprile
1987, n. 240,  sul  nuovo  ordinamento  della  banda  musicale  della
Polizia di Stato; 
  Vista la legge 13 luglio 1965, n. 882, sull'ordinamento della banda
della Guardia di finanza; 
  Visto l'articolo 63 e la tabella I/3 della legge 10 maggio 1983, n.
212, recante norme sul reclutamento, gli organici e l'avanzamento dei
sottufficiali dell'Esercito, della Marina, dell'Aeronautica  e  della
Guardia di finanza; 
  Visto l'articolo 16 del citato decreto-legge n. 276 del  1990,  con
il quale  e'  stata  prevista  la  copertura  degli  oneri  derivanti
dall'attuazione della legge stessa; 
  Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri,  adottata  nella
riunione del 22 febbraio 1991; 
  Sulla proposta del  Ministro  delle  finanze,  di  concerto  con  i
Ministri del tesoro e del bilancio e della programmazione economica; 
                              E M A N A 
                   il seguente decreto legislativo: 
                                Capo I 
                  DISPOSIZIONI DI CARATTERE GENERALE 
                               Art. 1. 
                     Compiti della banda musicale 
  1. La banda musicale della  Guardia  di  finanza  e'  un  complesso
organico destinato a partecipare alle  celebrazioni  piu'  importanti
della vita dell'Istituzione, nonche' a rappresentare  la  Guardia  di
finanza in occasione di manifestazioni pubbliche organizzate anche  a
livello internazionale. 
  2.  Essa  puo'  essere,  altresi',  autorizzata  a  svolgere,   nel
perseguimento di scopi di interesse pubblico, attivita' concertistica
per  la  diffusione  della  cultura  musicale,  in  collegamento  con
associazioni culturali e con enti pubblici  o  privati,  nazionali  e
stranieri. 
          AVVERTENZA: 
               Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto ai 
           sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico approvato con 
            decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, 
                 n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle 
               disposizioni di legge alle quali e' operato il rinvio. 
                 Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti 
          legislativi trascritti. 
          Note alle premesse:
             -  L'art.  76  della  Costituzione  regola  la delega al
          Governo  dell'esercizio  della   funzione   legislativa   e
          stabilisce   che   essa   non  puo'  avvenire  se  non  con
          determinazione di principi e criteri direttivi  e  soltanto
          per tempo limitato e per oggetti definiti.
             - L'art. 87, comma quinto, della Costituzione conferisce
          al Presidente della Repubblica il potere di  promulgare  le
          leggi  e  di  emanare  i decreti aventi valore di legge e i
          regolamenti.
             -  L'art.  11-ter del D.L. n. 387/1987 recante copertura
          finanziaria del decreto del Presidente della Repubblica  10
          aprile   1987,   n.   150,   di   attuazione   dell'accordo
          contrattuale triennale relativo al personale della  Polizia
          di  Stato  ed estensione agli altri Corpi di polizia (testo
          coordinato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.  297  del
          21  dicembre 1987), aggiunto dalla legge di conversione, e'
          cosi' formulato:
             "Art.  11-ter.  -  1.  Il Governo e' delegato ad emanare
          entro sei  mesi  dall'entrata  in  vigore  della  legge  di
          conversione  del  presente decreto, appositi decreti per il
          riordinamento della banda dell'Arma dei carabinieri e della
          Guardia  di  finanza  al  fine di adeguare la posizione dei
          componenti delle citate bande a quella  degli  appartenenti
          alla   Polizia   di  Stato,  fissata  con  il  decreto  del
          Presidente della Repubblica 30 aprile 1987, n. 240.
             2.  All'entrata  in  vigore  dei  decreti del Presidente
          della Repubblica di cui al comma 1 sono abrogate: la  legge
          1   marzo  1965,  n.  121,  e  successive  modificazioni  e
          integrazioni; la legge 13 luglio 1965, n. 882, e successive
          modificazioni;  l'articolo  63 e la tabella I/1 e I/3 della
          legge 10  maggio  1983,  n.  212,  per  quanto  attiene  ai
          militari   musicanti  dell'Arma  dei  carabinieri  e  della
          Guardia di finanza".
             -  Il  D.P.R.  n. 240/1987 concerne il nuovo ordinamento
          della banda musicale della Polizia di Stato;  il  testo  di
          detto decreto e' stato pubblicato nel supplemento ordinario
          alla Gazzetta Ufficiale n. 148 del 27 giugno 1987.
            -   L'art.  12-bis  del  D.L.  n.  276/1990,  concernente
          l'aumento dell'organico  del  personale  appartenente  alle
          Forze  di  polizia,  disposizioni  per lo snellimento delle
          procedure di assunzione e reclutamento e avvio di piano  di
          potenziamento  delle  sezioni di polizia giudiziaria (testo
          coordinato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.  297  del
          21  dicembre 1990), aggiunto dalla legge di conversione, e'
          cosi' formulato:
             "Art.  12-bis.  -  1.  I  decreti  di  cui  al  comma  1
          dell'articolo 11-ter del decreto-legge 21  settembre  1987,
          n.  387,  convertito,  con  modificazioni,  dalla  legge 20
          novembre 1987, n.  472,  sono  emanati  dal  Governo  entro
          novanta  giorni dalla data di entrata in vigore della legge
          di conversione del presente decreto".
             -  La  legge  n.  882/1965  concerne l'ordinamento della
          banda della Guardia di finanza; il testo di detta legge  e'
          stato  pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale n. 188 del 29
          luglio 1965. La  legge  n.  882/1965  e'  stata  nel  tempo
          modificata  dalla  legge 10 luglio 1969, n. 469 (pubblicata
          nella Gazzetta Ufficiale n. 197 del 5 agosto 1969) e  dalla
          legge  5  agosto  1981,  n.  450 (pubblicata nella Gazzetta
          Ufficiale n. 219 dell'11 agosto 1981).
             -  L'art.  63 della legge n. 212/1983, recante norme sul
          reclutamento,   gli   organici    e    l'avanzamento    dei
          sottufficiali dell'Esercito, della Marina, dell'Aeronautica
          e della Guardia  di  finanza  (pubblicata  nel  supplemento
          ordinario  alla  Gazzetta  Ufficiale  n.  139 del 23 maggio
          1983), e' cosi' formulato:
             "Art.  63  -  Le norme della presente legge si applicano
          anche  ai  sottufficiali  musicanti  dell'Esercito,   della
          Marina  e  dell'Aeronautica  e  del  Corpo della guardia di
          finanza per quanto attiene l'avanzamento, i limiti di eta',
          la cessazione dal servizio permanente.
             I  sottufficiali  musicanti  dell'Arma  dei carabinieri,
          dell'Aeronautica e del Corpo della guardia di finanza,  che
          alla  data  di entrata in vigore della presente legge siano
          in ferma volontaria o in rafferma, in servizio continuativo
          o  in servizio permanente sono valutati ad anzianita' e, se
          idonei, sono promossi sino al grado di maresciallo maggiore
          o  corrispondente con le gradualita' indicate nelle tabelle
          I/1, I/2 e I/3 allegate alla presente legge".
             -  La  tabella I/3 allegata alla legge n. 212/1983 e' la
          seguente:
                                                         "TABELLA I/3
                          GUARDIA DI FINANZA
GRADUALITA'   DELLE  PROMOZIONI  DA  VICE  BRIGADIERE  A  MARESCIALLO
MAGGIORE DEI SOTTUFFICIALI DELLA BANDA DELLA GUARDIA DI FINANZA
====================================================================
                                 ANZIANITA' MINIMA DI SERVIZIO DALLA
                                       NOMINA A VICEBRIGADIERE
                        ____________________________________________
AVANZAMENTO            1a A     1a B  2a A    2aB      3aA     3aB
____________________________________________________________________
a) da V. Brig. a Brig.  -        -      -      -      2 anni  2 anni
b) da Brig. Scelto  a
Maresc. Ordin.          -        -    7 anni  7 anni  8 anni  8 anni
b) da Maresc. Ordin. a
Maresc. Capo            -        -   12 anni 13 anni 14 anni 14 anni
c) da Maresc. Capo a
Maresc. Maggiore     17 anni 18 anni 18 anni 18 anni 18 anni 18 anni
   a) Per l'ammissione a valutazione e' richiesta in ogni caso la
   permanenza minima nel grado rivestito di 2 anni
   b) I periodi di anzianita' minima di servizio dalla nomina a
   Vicebrigadiere sono aumentati di un anno per l'avanzamento a
   ciascun grado per ogni valutazione negativa nei riguardi dei
   sottufficiali che abbiano subito giudizi di non idoneita'
   c) Tutte le promozioni sono conferite con decorrenza dal giorno
   successivo a quello del compimento del prescritto periodo minimo
   dalla nomina a Vicebrigadiere".
             - L'art. 16 del D.L. n. 276/1990 e' cosi' formulato:
             "Art.  16.  - 1. All'onere derivante dall'attuazione del
          presente decreto, valutato in lire 1.784 milioni per l'anno
          1990,  in  lire  74.990  milioni  per  l'anno 1991, in lire
          115.968 milioni per l'anno 1992 e in lire  136.482  milioni
          per l'anno 1993, si provvede:
               a) per l'anno 1990, quanto a lire 470 milioni mediante
          corrispondente riduzione  dello  stanziamento  iscritto  al
          capitolo  2653  dello  stato  di  previsione  del Ministero
          dell'interno per l'anno 1990 e quanto a lire 1.314  milioni
          mediante   corrispondente   riduzione   dello  stanziamento
          iscritto nel capitolo 5031 dello stato  di  previsione  del
          Ministero della difesa per l'anno 1990;
               b)  quanto a lire 74.990 milioni per l'anno 1991, lire
          115.968 milioni per l'anno 1992 e lire 136.482 milioni  per
          l'anno   1993,   mediante  corrispondente  riduzione  dello
          stanziamento  iscritto,  ai  fini  del  bilancio  triennale
          1991-1993,  al  capitolo 6856 dello stato di previsione del
          Ministero del tesoro per l'anno 1991, all'uopo parzialmente
          utilizzando   l'accantonamento   'Riforma  della  dirigenza
          statale'.
             2.  Il  Ministro del tesoro e' autorizzato ad apportare,
          con propri decreti, le occorrenti variazioni di  bilancio".