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DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 5 dicembre 1990, n. 447

Regolamento per il recepimento dell'accordo del 19 maggio 1988 per la disciplina del trattamento del personale dirigente dell'Azienda autonoma di assistenza al volo per il traffico aereo generale relativo al triennio 1988-90.

note: Entrata in vigore del decreto: 17/2/1991
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vigente al 28/04/2024
Testo in vigore dal: 17-2-1991
                    IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 
  Visto l'art. 87 della Costituzione; 
  Visto l'art. 30 del decreto  del  Presidente  della  Repubblica  24
marzo 1981, n. 145; 
  Visto l'art. 2 della legge 12 giugno 1990, n.  146,  recante  norme
sull'esercizio  del  diritto  di  sciopero   nei   servizi   pubblici
essenziali  e  sulla   salvaguardia   dei   diritti   della   persona
costituzionalmente  tutelati.  Istituzione   della   commissione   di
garanzia dell'attuazione della legge; 
  Visto l'art. 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400; 
  Visto  l'accordo  intervenuto  il  19  maggio  1988  fra  l'Azienda
autonoma di assistenza al volo per il traffico aereo  generale  ed  i
rappresentanti dell'organizzazione sindacale del personale  dirigente
ASDA-CIDA, per la disciplina del trattamento del personale  dirigente
della predetta Azienda, valevole per il triennio 1988-90; 
  Considerata la necessita' di sopprimere i commi 2 e 3  dell'art.  3
in quanto contenenti norme in contrasto con l'art. 30 del decreto del
Presidente della Repubblica 24 marzo 1981, n. 145, e  l'ultimo  comma
dell'art. 17 in quanto  appare  pleonastico,  nonche'  di  modificare
l'art. 21 in armonia con il parere espresso dal Consiglio di Stato; 
  Udito il parere del  Consiglio  di  Stato,  espresso  nell'adunanza
generale del 7 dicembre 1989; 
  Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri,  adottata  nella
riunione del 10 novembre 1990; 
  Sulla proposta del Ministro dei trasporti; 
                              E M A N A 
                       il seguente regolamento: 
                               Art. 1. 
                              Contratto 
 
  1. Il presente regolamento  disciplina  i  rapporti  fra  l'Azienda
autonoma di assistenza al volo per il traffico aereo  generale  e  il
personale  con  qualifica  dirigenziale:  direttori  centrali  e   di
dipartimento, dirigenti. 
  2.  Il  personale   dirigente   ricopre   nell'Azienda   un   ruolo
caratterizzato da un elevato grado di professionalita' e di autonomia
decisionale ed esplica le sue funzioni ed  attribuzioni  al  fine  di
promuovere, coordinare e gestire, sulla base delle decisioni e  degli
indirizzi  assunti  dagli  organi  aziendali,  la  piena  e  completa
realizzazione degli obiettivi prefissati. 
  3. Tutte le materie riservate a contrattazione  sindacale  in  base
all'art. 29 del decreto del  Presidente  della  Repubblica  24  marzo
1981, n. 145, sono disciplinate  dal  presente  regolamento  restando
quindi esclusa ogni ulteriore articolazione, anche territoriale. 
            AVVERTENZA: 
            Il testo delle note qui pubblicato e'  stato  redatto  ai
          sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico approvato  con
          decreto del Presidente della Repubblica 28  dicembre  1985,
          n. 1092, al  solo  fine  di  facilitare  la  lettura  delle
          disposizioni di legge alle  quali  e'  operato  il  rinvio.
          Restano  invariati  il  valore  e  l'efficacia  degli  atti
          legislativi qui trascritti. 
                    Note alle premesse: 
            - L'art. 87, comma quinto, della Costituzione  conferisce
          al Presidente della Repubblica il potere di  promulgare  le
          leggi e di emanare i decreti aventi valore di  legge  ed  i
          regolamenti. 
            -  Il  testo  dell'art.  30  del   D.P.R.   n.   145/1981
          (Ordinamento dell'Azienda autonoma di  assistenza  al  volo
          per il traffico aereo generale) e' il  seguente:  "Art.  30
          (Procedimento per gli  accordi  sindacali).  -  Le  materie
          previste dal precedente art.  29  sono  disciplinate  sulla
          base   di   accordi   definiti   triennalmente    con    le
          organizzazioni   sindacali   di   categoria    maggiormente
          rappresentative su base nazionale. 
            Alle  trattative  fra  il  consiglio  di  amministrazione
          dell'Azienda e le  organizzazioni  sindacali  di  categoria
          partecipano in veste di osservatori anche i  rappresentanti
          del Ministero dei trasporti e del tesoro. 
            L'ipotesi  di  accordo  raggiunta  e'  comunicata   entro
          quindici giorni ai Ministri dei  trasporti  e  del  tesoro.
          Entro  lo  stesso  termine  le   organizzazioni   sindacali
          dissenzienti  dall'ipotesi  di  accordo   o   che   abbiano
          dichiarato di non voler partecipare alle trattative possono
          trasmettere ai Ministri sopra indicati le loro osservazioni
          sulla materia dell'ipotesi di accordo sindacale. 
            Entro  i  successivi  trenta  giorni  il  Consiglio   dei
          Ministri approva la disciplina contenuta nella  ipotesi  di
          accordo o nega l'approvazione. 
            Entro il termine  di  sessanta  giorni  dall'approvazione
          dell'accordo, con decreto del Presidente del Consiglio  dei
          Ministri, su proposta  del  Ministro  dei  trasporti,  sono
          emanate le norme contenenti la  disciplina  prevista  negli
          accordi". 
            - Il testo dell'art. 2 della legge  n.  146/1990.  (Norme
          sull'esercizio del diritto di sciopero nei servizi pubblici
          essenziali e sulla salvaguardia dei diritti  della  persona
          costituzionalmente tutelati. Istituzione della  Commissione
          di garanzia dell'attuazione della legge) e' il seguente: 
            "Art. 2. - 1. Nell'ambito dei servizi pubblici essenziali
          indicati nell'art. 1 il diritto di sciopero  e'  esercitato
          nel rispetto di misure dirette  a  consentire  l'erogazione
          delle prestazioni indispensabili per garantire le finalita'
          di cui al comma 2 dell'art. 1, con un preavviso minimo  non
          inferiore a  quello  previsto  nel  comma  5  del  presente
          articolo e con l'indicazione della  durata  dell'astensione
          dal  lavoro.  Eventuali  codici   di   autoregolamentazione
          sindacale dell'esercizio del diritto  di  sciopero  debbono
          comunque prevedere un termine di preavviso non inferiore  a
          quello indicato al comma 5, nonche' contenere l'indicazione
          preventiva della durata delle singole astensioni dal lavoro
          ed assicurare  in  ogni  caso  un  livello  di  prestazioni
          compatibile con le finalita' di cui al comma 2 dell'art. 1,
          prevedendo le sanzioni in caso di inosservanza. 
            2.  Le  amministrazioni  e  le  imprese  erogatrici   dei
          servizi, nel rispetto  del  diritto  di  sciopero  e  delle
          finalita' indicate dal comma 2 dell'art. 1, ed in relazione
          alla natura del servizio ed alle esigenze della  sicurezza,
          concordano, nei contratti collettivi o negli accordi di cui
          alla legge 29 marzo 1983, n. 93, nonche' nei regolamenti di
          servizio,  da  emanarsi  in  base  agli  accordi   con   le
          rappresentanze sindacali  aziendali  o  con  gli  organismi
          rappresentativi del personale, di  cui  all'art.  25  della
          medesima legge, sentite le organizzazioni degli utenti,  le
          prestazioni indispensabili che sono tenute  ad  assicurare,
          nell'ambito dei servizi di cui all'art. 1, le  modalita'  e
          le procedure di erogazione e  le  altre  misure  dirette  a
          consentire gli adempimenti di cui al comma 1  del  presente
          articolo. Tali misure possono disporre  l'astensione  dallo
          sciopero di quote  strettamente  necessarie  di  lavoratori
          tenuti alle  prestazioni  ed  indicare,  in  tal  caso,  le
          modalita' per l'individuazione dei lavoratori  interessati,
          ovvero possono disporre forme di erogazione  periodica.  Le
          amministrazioni e le  imprese  erogatrici  dei  servizi  di
          trasporto   sono   tenute   a   comunicare   agli   utenti,
          contestualmente alla pubblicazione degli orari dei  servizi
          ordinari,  l'elenco  dei  servizi  che  saranno   garantiti
          comunque in caso di  sciopero  e  i  relativi  orari,  come
          risultano  definiti  dagli  accordi  previsti  al  presente
          comma. 
            3. I soggetti che promuovono lo sciopero con  riferimento
          ai servizi pubblici essenziali di cui all'art. 1 o  che  vi
          aderiscono, i  lavoratori  che  esercitano  il  diritto  di
          sciopero, le amministrazioni e le  imprese  erogatrici  dei
          servizi sono  tenuti  all'effettuazione  delle  prestazioni
          indispensabili, nonche' al rispetto delle modalita' e delle
          procedure di erogazione e delle  altre  misure  di  cui  al
          comma 2. 
            4. La commissione di cui all'art. 12  valuta  l'idoneita'
          delle prestazioni individuate ai sensi del comma 2. A  tale
          scopo, le  determinazioni  pattizie  ed  i  regolamenti  di
          servizio nonche' i  codici  di  autoregolamentazione  e  le
          regole di condotta vengono comunicati tempestivamente  alla
          commissione a cura delle parti interessate. 
            5.  Al   fine   di   consentire   all'amministrazione   o
          all'impresa  erogatrice  del  servizio  di  predisporre  le
          misure di cui al  comma  2  ed  allo  scopo,  altresi',  di
          favorire  lo  svolgimento   di   eventuali   tentativi   di
          composizione del conflitto e di  consentire  all'utenza  di
          usufruire di servizi alternativi, il preavviso  di  cui  al
          comma 1 non puo'  essere  inferiore  a  dieci  giorni.  Nei
          contratti collettivi, negli accordi di cui  alla  legge  29
          marzo 1983, n. 93, nonche' nei regolamenti di  servizio  da
          emanarsi  in  base  agli  accordi  con  le   rappresentanze
          sindacali aziendali o gli organismi rappresentativi di  cui
          all'art. 25 della medesima legge possono essere determinati
          termini superiori. 
            6. Le amministrazioni o le imprese erogatrici dei servizi
          di cui all'art. 1 sono tenute  a  dare  comunicazione  agli
          utenti, nelle forme adeguate, almeno  cinque  giorni  prima
          dell'inizio  dello  sciopero,  dei  modi  e  dei  tempi  di
          erogazione dei servizi nel corso  dello  sciopero  e  delle
          misure per la riattivazione degli stessi; debbono, inoltre,
          garantire  e  rendere  nota  la  pronta  riattivazione  del
          servizio, quando l'astensione dal lavoro sia terminata.  Il
          servizio  pubblico  radiotelevisivo  e'   tenuto   a   dare
          tempestiva  diffusione  a  tali   comunicazioni,   fornendo
          informazioni complete sull'inizio,  la  durata,  le  misure
          alternative e le modalita'  dello  sciopero  nel  corso  di
          tutti i telegiornali e giornali radio. Sono inoltre  tenuti
          a dare le medesime informazioni i giornali quotidiani e  le
          emittenti radiofoniche e televisive  che  si  avvalgano  di
          finanziamenti  o,  comunque,  di  agevolazioni  tariffarie,
          creditizie o fiscali previsti da leggi dello Stato. 
            7. Le disposizioni  del  presente  articolo  in  tema  di
          preavviso minimo e  di  indicazione  della  durata  non  si
          applicano nei casi  di  astensione  dal  lavoro  in  difesa
          dell'ordine costituzionale, o di protesta per gravi  eventi
          lesivi dell'incolumita' e della sicurezza dei lavoratori". 
            - Il  comma  1  dell'art.  17  della  legge  n.  400/1988
          (Disciplina dell'attivita' di Governo e  ordinamento  della
          Presidenza del Consiglio  dei  Ministri)  prevede  che  con
          decreto   del   Presidente   della    Repubblica,    previa
          deliberazione del Consiglio dei Ministri, sentito il parere
          del Consiglio di Stato che deve pronunziarsi entro  novanta
          giorni dalla richiesta, possano essere emanati  regolamenti
          per: 
            a) l'esecuzione delle leggi e dei decreti legislativi; 
            b)  l'attuazione  e  l'integrazione  delle  leggi  e  dei
          decreti legislativi recanti  norme  di  principio,  esclusi
          quelli  relativi  a  materie  riservate   alla   competenza
          regionale; 
            c) le materie in cui manchi la  disciplina  da  parte  di
          leggi o di atti aventi forza di legge, sempre  che  non  si
          tratti di materie comunque riservate alla legge; 
            d)   l'organizzazione   ed   il    funzionamento    delle
          amministrazioni pubbliche secondo le  disposizioni  dettate
          dalla legge; 
            e) l'organizzazione del lavoro ed i  rapporti  di  lavoro
          dei pubblici dipendenti in base agli accordi sindacali. 
            Il comma 4  dello  stesso  articolo  stabilisce  che  gli
          anzidetti regolamenti debbano recare  la  denominazione  di
          "regolamento", siano adottati previo parere  del  Consiglio
          di Stato, sottoposti al visto ed alla  registrazione  della
          Corte dei conti e pubblicati nella Gazzetta Ufficiale. 
                    Nota all'art. 1: 
            - Il testo dell'art. 29 del D.P.R.  n.  145/1981  per  il
          traffico aereo generale) e' il seguente: 
            "Art. 29 (Materie riservate agli accordi sindacali). - 
            Sono  disciplinate  con  i  procedimenti  e  gli  accordi
          contemplati nel successivo art. 30 le seguenti materie: 
            1) il regime retributivo di attivita'; 
            2) l'organizzazione interna degli uffici; 
            3)  l'identificazione  delle  qualifiche  funzionali,  in
          rapporto ai profili professionali ed alle mansioni; 
            4) i carichi  di  lavoro  e  le  altre  misure  volte  ad
          assicurare la efficienza degli uffici; 
            5) l'orario di lavoro, la sua durata e  distribuzione,  i
          procedimenti di rispetto; 
            6) il lavoro  straordinario,  le  ferie,  i  permessi,  i
          congedi, i trattamenti di missione e di trasferimento; 
            7) l'attuazione degli istituti concernenti la  formazione
          e l'addestramento professionale; 
            8) l'attuazione delle garanzie del personale; 
            9)  i  criteri  per  l'attuazione  della  mobilita'   del
          personale nel rispetto delle inamovibilita' previste  dalla
          legge; 
            10) i criteri per l'applicazione dei principi di cui agli
          articoli 20, 21, 22, 23, 24, 25,  26,  27,  29,  30  e  31,
          secondo, terzo, quarto e quinto comma della legge 20 maggio
          1970, n. 300".