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LEGGE 15 gennaio 1991, n. 30

Disciplina della riproduzione animale.

note: Entrata in vigore della legge: 13/2/1991 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 25/05/2018)
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Testo in vigore dal: 13-2-1991
al: 24-7-1991
aggiornamenti all'articolo
  La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno 
approvato; 
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 
                              PROMULGA 
                         la seguente legge: 
                               Art. 1. 
  1. In attuazione delle direttive  comunitarie,  la  presente  legge
individua, ai  sensi  e  per  gli  effetti  dell'articolo  117  della
Costituzione, i  principi  fondamentali  relativi  al  settore  della
riproduzione animale, ferme  restando  le  funzioni  trasferite  alle
regioni in materia. 
  2.  Nei  limiti  in  cui  attuino  la  normativa  comunitaria,   le
disposizioni della presente  legge  costituiscono  altresi',  per  le
regioni a statuto speciale e per le province autonome di Trento e  di
Bolzano,  norme  fondamentali  di  riforma  economico-sociale   della
Repubblica. 
          AVVERTENZA: 
               Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto ai 
           sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico approvato con 
            decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, 
                 n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle 
          disposizioni di legge alle quali e' operato il rinvio. 
                 Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti 
          legislativi qui trascritti. 
          Nota all'art. 1:
             -  L'art.  117  della  Costituzione  attribuisce,  nelle
          materie ivi  elencate,  competenza  alle  regioni  ai  fini
          dell'emanazione delle norme legislative, entro i limiti che
          vengono posti dallo stesso articolo, di cui si riproduce il
          testo:
             "Art.  117.  -  La regione emana per le seguenti materie
          norme legislative  nei  limiti  dei  principi  fondamentali
          stabiliti  dalle  leggi  dello  Stato,  sempreche' le norme
          stesse non siano in contrasto con l'interesse  nazionale  e
          con quello di altre regioni:
              ordinamento  degli  uffici  e degli enti amministrativi
          dipendenti dalla regione;
              circoscrizioni comunali (133(Elevato al Quadrato));
              polizia locale urbana e rurale;
              fiere e mercati;
              beneficenza   pubblica   ed   assistenza  sanitaria  ed
          ospedaliera;
              istruzione   artigiana  e  professionale  e  assistenza
          scolastica;
              musei e biblioteche di enti locali;
              urbanistica;
              turismo ed industria alberghiera;
              tramvie e linee automobilistiche d'interesse regionale;
              viabilita',  acquedotti  e lavori pubblici di interesse
          regionale;
              navigazione e porti lacuali;
              acque minerali e termali;
              cave e torbiere;
              caccia;
              pesca nelle acque interne;
              agricoltura e foreste;
              artigianato;
              altre materie indicate da leggi costituzionali.
             Le leggi della Repubblica possono demandare alla regione
          il potere di emanare norme per la loro attuazione".