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DECRETO-LEGGE 28 gennaio 1991, n. 29

Disposizioni urgenti in materia di sostegno dell'occupazione.

note: Entrata in vigore del decreto: 28/1/1991.
Decreto-Legge decaduto per mancata conversione.
(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 04/06/1991)
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Testo in vigore dal: 28-1-1991
al: 29-3-1991
                    IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 
  Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione; 
  Ritenuta  la  straordinaria  necessita'  ed  urgenza   di   emanare
disposizioni  in  materia  di  trattamenti  di   disoccupazione,   di
integrazione salariale, di pensionamento anticipato, di  collocamento
della manodopera, nonche' di assicurare il  finanziamento  del  Fondo
per il rientro dalla disoccupazione e di  taluni  lavori  nelle  aree
napoletana e palermitana e di disciplinare la normativa sui contratti
di formazione e lavoro; 
  Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri,  adottata  nella
riunione del 22 gennaio 1991; 
  Sulla proposta del Presidente del  Consiglio  dei  Ministri  e  del
Ministro del lavoro e della previdenza sociale,  di  concerto  con  i
Ministri dell'interno, del bilancio e della programmazione economica,
del tesoro, dell'industria, del commercio e dell'artigianato e per la
funzione pubblica; 
                              E M A N A 
                     il seguente decreto-legge: 
                               Art. 1. 
          Norme in materia di trattamenti di disoccupazione 
  1. L'efficacia delle disposizioni  contenute  nell'articolo  7  del
decreto-legge 21 marzo 1988, n. 86,  convertito,  con  modificazioni,
dalla legge 20 maggio 1988, n. 160, e' prorogata fino  alla  data  di
entrata in vigore della legge di riforma della disciplina della Cassa
integrazione guadagni, della  disoccupazione  e  della  mobilita'  e,
comunque,  non  oltre  il  31  dicembre  1989.  Le  domande  per   le
prestazioni di cui al comma  3  del  predetto  articolo  7,  riferite
all'attivita' lavorativa svolta nel corso del 1988,  sono  valide  se
presentate entro il 30 giugno 1989. Con effetto dal 1'  gennaio  1989
la misura dell'importo dell'indennita' giornaliera di  disoccupazione
prevista dal medesimo articolo 7 e' elevata al  15  per  cento  della
retribuzione. 
  2. A decorrere dall'anno 1990, ai fini della concessione  da  parte
dell'INPS,  nell'ambito  della  gestione  prestazioni  temporanee  ai
lavoratori dipendenti di cui all'articolo  24  della  legge  9  marzo
1989,  n.  88,  dell'indennita'  ordinaria  di   disoccupazione,   si
intendono applicabili le disposizioni contenute nell'articolo  7  del
decreto-legge 21 marzo 1988, n. 86,  convertito,  con  modificazioni,
dalla legge 20 maggio 1988, n. 160, ivi comprese quelle in materia di
contribuzione,  con  elevazione   della   misura   della   richiamata
indennita' al 20 per cento della  retribuzione.  Le  domande  per  le
prestazioni di cui al comma 3 del predetto articolo 7, sono valide se
presentate entro  il  31  marzo  dell'anno  successivo  a  quello  di
riferimento per l'attivita' lavorativa svolta. 
  3. All'onere derivante dall'attuazione del  comma  1,  valutato  in
lire 601 miliardi per l'anno 1989, si provvede a carico del  capitolo
3652 dello stato di previsione  del  Ministero  del  lavoro  e  della
previdenza  sociale  per   l'anno   medesimo.   All'onere   derivante
dall'attuazione del comma 2, valutato in lire 817 miliardi in ragione
d'anno,  provvede  l'INPS  all'uopo   parzialmente   utilizzando   le
disponibilita' del proprio  bilancio  provenienti  dai  trasferimenti
operati a carico del bilancio dello Stato, ovvero quelle affluite  in
bilancio in relazione alle specifiche attivita' svolte  dall'Istituto
medesimo. 
  4. Per i periodi anteriori al 1'  gennaio  1990,  i  lavoratori  ai
quali e' stato corrisposto il trattamento speciale di  disoccupazione
di cui alla legge 8 agosto 1972, n. 464, e  successive  modificazioni
ed integrazioni,  e  che,  in  conseguenza  della  mancata  copertura
contributiva relativa ai predetti periodi, non potrebbero  conseguire
il diritto a pensione ove abbiano superato alla data  di  entrata  in
vigore del presente decreto il 48' anno di eta' se donne  ed  il  53'
anno di eta' se uomini, a domanda da presentarsi entro il 31 dicembre
1990 possono ottenere il contributo figurativo fino al raggiungimento
dell'anzianita'  contributiva   ed   assicurativa   minima   per   il
pensionamento  di  vecchiaia   nel   momento   in   cui   raggiungono
l'anzianita'  prescritta.  La   retribuzione   di   riferimento   per
l'accreditamento della relativa contribuzione figurativa e' pari alla
retribuzione settimanale minima per i versamenti volontari in  vigore
al 1' gennaio di ciascun anno. 
  5. Per i lavoratori che si siano avvalsi della facolta' di  cui  al
comma 4, i quali successivamente abbiano svolto attivita' lavorative,
gli accrediti  contributivi  sono  conteggiati  in  luogo  di  quelli
figurativi fino alla loro concorrenza. 
  6.  Le  somme  occorrenti  alla   copertura   delle   contribuzioni
figurative  di  cui  al  comma  4  sono  versate  al  Fondo  pensioni
lavoratori dipendenti a carico della gestione di cui all'articolo  37
della legge 9 marzo 1989, n. 88.  L'onere  derivante  dall'attuazione
del presente comma, valutato in lire 22 miliardi per l'anno 1990,  e'
posto a carico della gestione di cui all'articolo 37  della  legge  9
marzo  1989,  n.  88,  con  utilizzo  delle  residue   disponibilita'
derivanti dalla proroga del contributo di cui all'articolo  5,  comma
7, lettera b).