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LEGGE 29 dicembre 1990, n. 431

Misure urgenti di sicurezza per i beni culturali. Modificazioni alle leggi 1› marzo 1975, n. 44, 7 agosto 1982, n. 526, 27 giugno 1985, n. 332.

note: Entrata in vigore della legge: 29/01/1991
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Testo in vigore dal: 29-1-1991
  La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della  Repubblica  hanno
approvato;
                    IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
                               PROMULGA
la seguente legge:
                               Art. 1.
  1.  Per  l'adozione,  l'integrazione  e  il  perfezionamento  degli
impianti  di  prevenzione  e  sicurezza  a  tutela   del   patrimonio
architettonico,   archeologico,  artistico-storico,  bibliografico  e
archivistico, e' autorizzata, nel biennio 1990-1991, la spesa di lire
82  miliardi, di cui lire 51,4 miliardi nel 1990 e lire 30,6 miliardi
nel 1991.
  2.  Entro  trenta  giorni  dalla  data  di  entrata in vigore della
presente legge, gli organi del  Ministero  per  i  beni  culturali  e
ambientali  propongono  ai  rispettivi  uffici  centrali il programma
biennale degli interventi di cui al comma 1.  Nei  successivi  trenta
giorni  il  Ministro  per  i  beni culturali e ambientali, sentito il
Consiglio nazionale per i beni culturali e ambientali,  approva,  con
proprio decreto, il piano biennale degli interventi da realizzare.
  3.  Enti publici e privati possono chiedere al Ministero per i beni
culturali  e  ambientali  l'intervento  diretto   dello   Stato   per
l'adozione,  l'integrazione  e  il  perfezionamento degli impianti di
sicurezza, previa dimostrazione della impossibilita' a provvedervi  a
proprie spese.
          AVVERTENZA:
             Il  testo  delle note qui pubblicato e' stato redatto ai
          sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico approvato  con
          decreto  del  Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985,
          n. 1092, al  solo  fine  di  facilitare  la  lettura  delle
          disposizioni  di  legge  alle  quali  e' operato il rinvio.
          Restano  invariati  il  valore  e  l'efficacia  degli  atti
          legislativi qui trascritti.