stai visualizzando l'atto

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 28 novembre 1990, n. 430

Regolamento per il rilascio da parte dell'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni di carte nominative a banda magnetica ed a microprocessore per l'accreditamento di somme corrispondenti a titoli di pagamento ed a crediti esigibili presso gli uffici postali, nonchè a denaro versato presso i medesimi uffici.

note: Entrata in vigore del decreto: 27/1/1991
nascondi
vigente al 29/04/2024
Testo in vigore dal: 27-1-1991
                    IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 
  Visto l'art. 87, quinto comma, della Costituzione; 
  Visto  il  regio  decreto  18  novembre  1923,   n.   2440,   sulla
amministrazione del patrimonio e sulla  contabilita'  generale  dello
Stato; 
  Visto  il  capo  VII   del   titolo   VII   del   regolamento   per
l'amministrazione del patrimonio e per la contabilita' generale dello
Stato, approvato con regio decreto 23 maggio 1924, n. 827; 
  Visto il regio decreto-legge 23 aprile  1925,  n.  520,  convertito
nella  legge  21  marzo  1926,  n.   597,   sul   nuovo   ordinamento
dell'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni; 
  Visto il regolamento per l'amministrazione del patrimonio e per  la
contabilita' delle poste e  delle  telecomunicazioni,  approvato  con
regio decreto 8 maggio 1933, n. 841; 
  Visto il testo unico  delle  disposizioni  legislative  in  materia
postale, di bancoposta e di telecomunicazioni, approvato con  decreto
del Presidente della Repubblica 29 marzo 1973, n. 156; 
  Visto l'art. 7, comma dodicesimo, della legge 26  aprile  1983,  n.
130, con cui viene stabilito che le tariffe postali, di bancoposta  e
di telecomunicazioni devono essere fissate con decreto  del  Ministro
delle poste e delle telecomunicazioni, di concerto  con  il  Ministro
del tesoro; 
  Visto l'art. 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400; 
  Visto il regolamento di  esecuzione  del  libro  terzo  del  codice
postale e delle telecomunicazioni (servizi di bancoposta),  approvato
con decreto del Presidente della Repubblica 1› giugno 1989, n. 256; 
  Riconosciuta  la  necessita'  di  introdurre  nuove  modalita'   di
esecuzione  dei  servizi  a  denaro  con   l'impiego   di   strumenti
elettronici, gia' ampiamente adottati dal settore bancario interno ed
internazionale; 
  Tenuto conto dell'imminente liberalizzazione dei mercati in  ambito
CEE  e  considerata  l'esigenza  di  procedere  all'allineamento  dei
servizi a  denaro  resi  dall'Amministrazione  delle  poste  e  delle
telecomunicazioni con quelli  di  pari  natura  offerti  dagli  Stati
membri della Comunita' europea; 
  Sentito  il  consiglio  di  amministrazione  delle  poste  e  delle
telecomunicazioni; 
  Udito il parere del  Consiglio  di  Stato,  espresso  nell'adunanza
generale del 30 ottobre 1990; 
  Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri,  adottata  nella
riunione del 23 novembre 1990; 
  Sulla proposta del Ministro delle poste e delle  telecomunicazioni,
di concerto con il Ministro del tesoro; 
                              E M A N A 
                       il seguente regolamento: 
                               Art. 1. 
  1. L'Amministrazione  delle  poste  e  delle  telecomunicazioni  e'
autorizzata a rilasciare carte nominative  a  banda  magnetica  ed  a
microprocessore  per  l'accreditamento  di  somme  corrispondenti:  a
titoli di pagamento esigibili presso gli uffici  postali,  previa  la
loro commutazione; a crediti, anch'essi esigibili presso  gli  uffici
postali; a denaro versato presso i propri uffici. 
  2. La carta nominativa puo' essere collegata al servizio dei  conti
correnti, al servizio dei risparmi ovvero  alla  costituzione  di  un
conto per operazioni di cassa. 
  3. La destinazione dei fondi affluenti sui conti per operazioni  di
cassa, di cui al comma 2, e la corresponsione  degli  interessi  sono
regolate sulla base della disciplina  vigente  per  il  servizio  dei
conti correnti postali. 
 
            AVVERTENZA: 
            Il testo delle note qui pubblicato e'  stato  redatto  ai
          sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico approvato  con
          decreto del Presidente della Repubblica 28  dicembre  1985,
          n. 1092, al  solo  fine  di  facilitare  la  lettura  delle
          disposizioni di legge alle quali e' operato il rinvio. 
            Restano invariati il  valore  e  l'efficacia  degli  atti
          legislativi qui trascritti. 
 
          Note alle premesse: 
             - L'art. 87, comma quinto, della Costituzione conferisce
          al Presidente della Repubblica il potere di  promulgare  le
          leggi e di emanare i decreti aventi valore di  legge  ed  i
          regolamenti. 
             - Il comma  1  dell'art.  17  della  legge  n.  400/1988
          (Disciplina dell'attivita' di Governo e  ordinamento  della
          Presidenza del Consiglio  dei  Ministri)  prevede  che  con
          decreto   del   Presidente   della    Repubblica,    previa
          deliberazione del Consiglio dei Ministri, sentito il parere
          del Consiglio di Stato che deve pronunziarsi entro  novanta
          giorni dalla richiesta, possano essere emanati  regolamenti
          per: 
               a) l'esecuzione delle leggi e dei decreti legislativi;
          b) l'attuazione e l'integrazione delle leggi e dei  decreti
          legislativi recanti  norme  di  principio,  esclusi  quelli
          relativi a materie riservate alla competenza regionale; 
               c) le materie in cui manchi la disciplina da parte  di
          leggi o di atti aventi forza di legge, sempre  che  non  si
          tratti di materie comunque riservate alla legge; 
               d)  l'organizzazione   ed   il   funzionamento   delle
          amministrazioni pubbliche secondo le  disposizioni  dettate
          dalla legge; 
               e) l'organizzazione del lavoro ed i rapporti di lavoro
          dei pubblici dipendenti in base agli accordi sindacali. 
             Il comma 4 dello  stesso  articolo  stabilisce  che  gli
          anzidetti regolamenti debbano recare  la  denominazione  di
          "regolamento", siano adottati previo parere  del  Consiglio
          di Stato, sottoposti al visto ed alla  registrazione  della
          Corte dei conti e pubblicati nella Gazzetta Ufficiale.