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LEGGE 29 dicembre 1990, n. 422

Adeguamento delle pensioni di guerra ed integrazione del trattamento base dei grandi invalidi di guerra e per servizio.

note: Entrata in vigore della legge: 22/01/1991
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Testo in vigore dal: 22-1-1991
  La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della  Repubblica  hanno
approvato;
                    IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
                               PROMULGA
la seguente legge:
                               Art. 1.
           Nuovi importi degli assegni di superinvalidita'
 
  1.  A  decorrere  dal  1›  maggio 1990 gli importi base annui degli
assegni di superinvalidita' in atto previsti dalla tabella E allegata
al  testo  unico  delle  norme  in  materia  di  pensioni  di guerra,
approvato con decreto del Presidente  della  Repubblica  23  dicembre
1978,  n.  915, come da ultimo sostituita dalla legge 6 ottobre 1986,
n. 656, e successive  modificazioni,  sono  aumentati  come  indicato
nell'allegato I alla presente legge.
  La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della  Repubblica  hanno
approvato;
                    IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
                               PROMULGA
la seguente legge:
                               Art. 1.
           Nuovi importi degli assegni di superinvalidita'
 
  1.  A  decorrere  dal  1›  maggio 1990 gli importi base annui degli
assegni di superinvalidita' in atto previsti dalla tabella E allegata
al  testo  unico  delle  norme  in  materia  di  pensioni  di guerra,
approvato con decreto del Presidente  della  Repubblica  23  dicembre
1978,  n.  915, come da ultimo sostituita dalla legge 6 ottobre 1986,
n. 656, e successive  modificazioni,  sono  aumentati  come  indicato
nell'allegato I alla presente legge.